<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429</id><updated>2011-11-28T00:29:17.623+01:00</updated><category term='circolari INPS'/><category term='bibliografia italiana sordi 2007'/><category term='web sordi stranieri'/><category term='Storia dei Sordi'/><category term='Psicologia e Sordita'/><category term='mailing list sordi'/><category term='artisti sordi'/><category term='religione e sordi'/><category term='Auto e Moto'/><category term='bibliografia italiana sordi 1997'/><category term='bibliografia italiana sordi 2003'/><category term='bibliografia italiana sordi 1999'/><category term='animali e sordità'/><category term='articoli web 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href="http://www.handylex.org/gun/linee_guida_invalidita_INPS.shtml"&gt;http://www.handylex.org/gun/linee_guida_invalidita_INPS.shtml&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f877a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La Legge 3 agosto 2009, n. 102 che, all’articolo 20, ha fissato nuovi criteri e competenze nei&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f829f0"&gt;procedimenti&lt;/b&gt; di &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70a60"&gt;accertamento&lt;/b&gt; delle &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49f30"&gt;minorazioni civili&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79a10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Dal &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70dd0"&gt;primo gennaio 2010&lt;/b&gt; la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f743f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Queste disposizioni normative sono state rese operative da INPS e disciplinate dalla Circolare 28 dicembre 2009, n. 131.&lt;/p&gt;&lt;h4 siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79830" style="color: rgb(31, 31, 31); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal bold 110%/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70cd0"&gt;Cosa prevedeva la Circolare 131/2009&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e740" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La nuova composizione delle Commissioni ASL (integrate con un medico INPS) avrebbe dovuto generare un vantaggio in termini di tempi oltre che – sicuramente – di risparmi di gestione.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70030" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Infatti, la Circolare dell’INPS 131/2009 prevede che se al termine della visita il verbale viene &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f709f0"&gt;approvato all’unanimità&lt;/b&gt;, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, viene spedito all’interessato da parte dell’INPS stesso. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e “messo in lavorazione”.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74660" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Se al termine della visita di accertamento, invece, il &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49d50"&gt;parere non è unanime&lt;/b&gt;, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita diretta nei successivi 20 giorni.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bb20" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La visita, in questo caso, viene effettuata, oltre che da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per le certificazioni relative alla Legge 104/1992 e 68/1999).&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f496a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Quindi: le &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74da0"&gt;visite dirette&lt;/b&gt; avrebbero dovuto essere &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bba0"&gt;limitate ai casi dubbi&lt;/b&gt; e ai casi su cui non vi era accordo, consentendo comunque un ampio ricorso alla valutazione sugli atti, senza cioè scomodare il Cittadino.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bf10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Evidentemente, a quasi un anno di distanza, INPS verosimilmente rileva che &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74aa0"&gt;il sistema non funziona&lt;/b&gt;: in molte Commissioni ASL il medico INPS non è ancora presente; la documentazione sanitaria completa non viene trasmessa all’INPS, ma, soprattutto, le concessioni di provvidenze economiche stanno riprendendo il loro normale.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e3f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Ecco allora che l’Istituto cambia le sue indicazioni con una Comunicazione del 20 settembre 2010 (interna e non diffusa nel sito ufficiale) del Direttore Generale ai tutti i Dirigenti regionali INPS.&lt;/p&gt;&lt;h4 siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79d30" style="color: rgb(31, 31, 31); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal bold 110%/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49e60"&gt;Più visite dirette&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82910" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Il Direttore Generale stabilisce che &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74fa0"&gt;“si rende&lt;/i&gt; &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7efc0"&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e490"&gt;indispensabile potenziare&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b9d0"&gt;(...) il ricorso all’&lt;/i&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74c80"&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79850"&gt;accertamento sanitario diretto&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74c70"&gt;sulla persona con l’obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari (...).”&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e9a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Anche se la nota afferma che l’intento è quello di rendere &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f871f0"&gt;“definitivo il giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evitare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie.”&lt;/i&gt; è evidente che la finalità è quella di stringere ulteriormente i meccanismi di controllo che evidentemente, nonostante ripetute dichiarazioni entusiastiche del Presidente INPS Mastrapasqua, non stanno funzionando in termini di restrizione delle provvidenze concesse.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79b70" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Le stesse “Linee Guida”, allegate alla nota del Direttore Generale (paragrafo “Visita diretta”), sottolineano &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74580"&gt;“che l’&lt;/i&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82ba0"&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e1a0"&gt;accertamento sanitario diretto&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82cb0"&gt;è da ritenersi&lt;/i&gt; &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79710"&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b0f0"&gt;prioritario&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70350"&gt;al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell’iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell’integrità psico-fisica da cui derivano benefici assistenziali.”&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;h4 siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79420" style="color: rgb(31, 31, 31); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal bold 110%/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="4ee18f0"&gt;Le conseguenze per il Cittadino&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79c70" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Le conseguenze per il Cittadino sono di più severe di quanto appaia. Vediamo il perchè.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79e90" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Il Cittadino che chiede l’accertamento (primo accertamento o revisione o accertamento al 18esimo anno di età) può ricevere una valutazione non unanime ma a maggioranza da parte della Commissione oppure unanime (incluso il medico INPS, quindi).&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bce0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Nel primo caso, già la Circolare 131/2009 prevedeva una valutazione sugli atti o con visita diretta presso la Commissione INPS. Ora, il Direttore Generale suggerisce il &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49ce0"&gt;ricorso prioritario&lt;/b&gt; alla visita diretta.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f797d0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Ma il ricorso alla visita diretta è prioritario – secondo INPS - anche nel caso in cui il giudizio della Commissione ASL (integrata con il medico INPS) sia stato unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali (cioè, in particolare, pensioni, assegni, indennità). &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74ce0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Le “Linee Guida” propongono delle eccezioni &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b340"&gt;discrezionali&lt;/b&gt; alla convocazione alla visita diretta in alcuni casi specifici::&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f709a0" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49560" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3c410"&gt;Casi in cui si è proposta l’applicazione del DM 2 Agosto 2007, ove siano rispettati i requisiti previsti dalle singole voci;&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f448b0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82cd0"&gt;Minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malformativo;&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3fd50" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e340"&gt;Soggetti inseriti in strutture di lungodegenza o in residenze protette;&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70060" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f38d80"&gt;Soggetti interdetti;&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74890" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79180"&gt;Soggetti di interesse geriatrico con perdita dell’autonomia personale adeguatamente documentata; (...)&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49a00" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f44570"&gt;Patologie neoplastiche di comprovata gravità.&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82fb0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Quindi, &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49b20"&gt;saranno molti i Cittadini&lt;/b&gt; che verranno, d’ora in poi, sottoposti ad una &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bf90"&gt;doppia visita:&lt;/b&gt; prima all’ASL e poi all’INPS. I disagi e i ritardi aumenteranno parecchio.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b1f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Considerando il clima politico-culturale attuale e l’evoluzione delle disposizioni in materia, appare poco convincente la motivazione di INPS che tali procedure siano rivolte ad un minor disagio per il Cittadino.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82df0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Sorge poi una &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74740"&gt;dubbio&lt;/b&gt; circa il significato del &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74280"&gt;permanere dei Medici INPS&lt;/b&gt; in seno alle Commissioni ASL. Se il loro coinvolgimento era motivato dall’opportunità di accelerare e ottimizzare i procedimenti, dopo le nuove indicazioni, questa presenza appare solo come un &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79c40"&gt;costo per INPS&lt;/b&gt; e non con un vantaggio per il sistema. Ma forse è proprio questo il problema.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f747a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Ultima notazione, riguarda la “rilettura” presente nelle “Linee Guida” rispetto ai &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74270"&gt;criteri medico&lt;/b&gt;-&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79fa0"&gt;legali&lt;/b&gt; di accertamento delle minorazioni civili. In più passaggi, vi sono affermazioni ed interpretazioni che non trovano &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49f60"&gt;alcun fondamento&lt;/b&gt; nella normativa vigente e che sono comunque&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82ae0"&gt;discutibili&lt;/b&gt; anche sotto il profilo della letteratura scientifica in materia.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70510" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Su tali aspetti, rimandiamo ad una nota successiva.&lt;/p&gt;&lt;p class="adestra" siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="4eb4ee0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f749d0"&gt;Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2010&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b080" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82f50"&gt;Carlo Giacobini&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Direttore responsabile di HandyLex.org&lt;br /&gt;© HandyLex.org - Tutti i diritti riservati - &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3cb70"&gt;Riproduzione vietata&lt;/b&gt; senza preventiva autorizzazione.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f820f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt; &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bb00" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt; &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e1d0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82be0"&gt;INPS -  Coordinamento generale medico legale - Direzione centrale Pensioni - Direzione centrale Organizzazione - Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="adestra" siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79fc0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: right; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82c40"&gt;20 settembre 2010&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7ef40" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b430"&gt;OGGETTO:&lt;/b&gt; &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f87780"&gt;Accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto. &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="4ec3560" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo processo dell’invalidità civile, di cui alla circolare n.131/2009, si rende necessario fornire ulteriori istruzioni operative, concernenti gli aspetti organizzativi, informatici e medico legali per l’accertamento del diritto alle prestazioni assistenziali. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74a20" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Pertanto, si rende necessario integrare le istruzioni precedentemente trasmesse, con particolare riferimento alle modalità di espletamento della fase di accertamento del requisito sanitario in sede di verifica ordinaria, e dei conseguenti adempimenti amministrativi.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49f10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Le innovazioni introdotte hanno come obiettivo il miglioramento della qualità della metodologia valutativa medico legale in sede di riconoscimento dello stato invalidante e l’omogeneizzazione dei criteri di accertamento sanitario presso le strutture territoriali dell’Istituto.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bfa0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;A tal fine si rende indispensabile potenziare - per i casi previsti dalle allegate linee guida formulate dal Coordinamento generale Medico Legale – il ricorso all’accertamento sanitario diretto sulla persona con l’obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari, rendendo così definitivo il giudizio medico legale dei sanitari INPS, con il dichiarato obiettivo di evitare futuri disagi al cittadino conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82270" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Restano esclusi dalle nuove modalità sopradescritte i verbali sanitari validati fino alla data del 31.08.2010 e quelli per i quali è scaduto il termine dei 60 giorni dalla data di ricezione presso i CML, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n.295/1990 &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e6e0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Pertanto, i soggetti in tal modo interessati non saranno più sottoposti ad ulteriori controlli, salvo le situazioni esplicitamente previste di rivedibilità o nei casi previsti dalla legge. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f824b0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;L’espletamento delle attività sanitarie, sia agli atti, sia a seguito di accertamento diretto, dovrà avvenire esclusivamente attraverso procedure informatiche. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79b10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Per dare piena attuazione a quanto premesso, i responsabili delle UOC/UOST dovranno predisporre, sulla base dei verbali trasmessi dalle ASL, liste contenenti i nominativi dei cittadini per i quali è stato disposto l’accertamento diretto, al fine di adottare i provvedimenti di sospensione con la massima sollecitudine e di consentire la contestuale chiamata a visita entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dei citati verbali e la successiva definizione dell’esito non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione della visita; nel caso di mancato adempimento l’esito sarà definito agli atti dalla CMS, in base alla documentazione esistente.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70590" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Nelle more del rilascio della procedura informatica, di cui si darà comunicazione con apposito messaggio da parte della DCSIT, le strutture territoriali dovranno comunque dar corso alle operazioni descritte con apposita comunicazione scritta.   &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79620" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Come già anticipato, gli adempimenti di pertinenza sanitaria dovranno ispirarsi alle linee guida operative elaborate dal CGML ed allegate al presente messaggio, cui i medici dovranno attenersi. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49890" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;In attesa del rilascio delle funzionalità della procedura di cui sopra, la formazione dei calendari con la spedizione degli inviti a visita dovrà avvenire con modalità non telematica a cura  delle UOC/UOST competenti.   &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74a10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Relativamente alla compilazione del verbale di visita diretta, i medici dovranno utilizzare esclusivamente il formato elettronico che sarà a breve disponibile nella procedura INVCIV2010. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70e30" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;L’attività di verifica ordinaria sarà sottoposta tempestivamente, e comunque non oltre i successivi 15 giorni dalla data di effettuazione della visita, alla validazione agli atti ed al giudizio definitivo da parte della Commissione Medica Superiore, prima degli adempimenti dei competenti uffici amministrativi e prima della trasmissione del verbale definitivo al cittadino. Decorso il termine di cui sopra il giudizio definitivo sarà quello espresso dalla struttura territoriale competente. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79390" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;L’attività di verifica ordinaria della CMS sarà comunque attuata secondo criteri di selezione in relazione alle evidenze territoriali definite dal CGML. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79990" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Al fine di assicurare la massima trasparenza ed efficacia delle operazioni, è indispensabile la collaborazione delle Associazioni di categoria attraverso il coinvolgimento dei relativi  medici, secondo le modalità di cui al paragrafo 7, lettera b, della circolare n.131/2009.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74c30" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Nelle more  del rilascio delle procedure informatiche, oltre agli adempimenti  per i provvedimenti di sospensione, restano confermate le modalità operative relative alla validazione dei verbali per tutte le tipologie non soggette ad accertamento diretto. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49a80" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Adempimenti degli Uffici amministrativi &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74870" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Le Sedi dovranno pertanto restituire al Centro medico legale i verbali validati dall’1.9.2010 che non  siano stati sottoposti alla CMS – nei casi previsti dalla linee guida del CGML paragrafo “visita diretta” - e sui quali non risulti il giudizio finale di quest’ultima. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f87240" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Per quanto concerne i verbali afferenti a patologie oncologiche, per la liquidazione delle relative provvidenze, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel messaggio 12857 del 3.5.2006, ferma restando la necessità di definizione del processo di validazione degli stessi. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f790b0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Si raccomandano le strutture territoriali in indirizzo al rispetto delle procedure e della tempistica prevista al fine di consentire un corretto adempimento. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3f310" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;IL DIRETTORE GENERALE &lt;br /&gt;Nori&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f796a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt; &lt;/p&gt;&lt;h4 siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82200" style="color: rgb(31, 31, 31); padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font: normal normal bold 110%/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74050"&gt;LINEE GUIDA OPERATIVE IN INVALIDITÀ CIVILE&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f87810" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f871d0"&gt;PREMESSA&lt;/b&gt;:&lt;br /&gt;L’esigenza di assicurare la massima omogeneità sul territorio nazionale dei comportamenti e delle valutazioni dei medici impegnati nella invalidita’ civile, ha indotto il Coordinamento Generale Medico Legale a emanare le seguenti linee guida. Rafforza tale esigenza anche la constatazione della volontà del Legislatore, espressa con il Decreto legge del 26 maggio 2010, convertito nella  Legge 30 luglio 2010, n. 122, di richiamare le responsabilità dei medici che attestino intenzionalmente e falsamente uno stato di malattia o di handicap con conseguente pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e del comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All’art 10 della succitata Legge si precisa che, fermo restando le responsabilità penali e disciplinari, il medico … è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f44390" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f44090"&gt;FONTI NORMATIVE-CRITERIOLOGIA VALUTATIVA:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3c1e0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;SOGGETTI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 ED I 65 ANNI: &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f701a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Il dettato legislativo è costituito dall’art.2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal Decreto legislativo 23.11.1988, n. 509. A mente di legge sono… invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo. I momenti valutativi saranno tesi a individuare: 1) il danno anatomo-funzionale permanente ( art. 1 D.Lgs. 509/1988: Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente ); 2) la capacità lavorativa, con riferimento a quella c.d. “attitudinale”; 3) il riferimento al sistema tabellare normato dal D.M. 5.2.1992. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3f2b0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Il Legislatore, utilizzando termini come “ chiarezza “ e “ precisione “  circa le diagnosi e riferendosi al danno anatomo-funzionale permanente, rimanda in modo implicito al rigorismo obiettivo tipico della Medicina Legale supportato da adeguata documentazione clinico- strumentale. Vanno tenute in considerazione, in questa ottica, le Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali, contenuta nella seconda parte del D.M. 5.2.1992.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70e10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;E’ il caso di ricordare che, secondo quanto prevede la prima parte del D.M. 5.2.1992, il verbale deve essere compilato in modo che siano espresse con chiarezza la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 3, D.L. 509/88, la prognosi con particolare riguardo alla permanenza della infermità e del danno funzionale, la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d’invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico se trattasi di coesistenza d’invalidità, la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. Si rammenta che nel caso di infermità espressamente prevista nella tabella si è tenuti tassativamente ad applicare la relativa percentuale; ove sia previsto un range tabellare non si deve ricorrere alla applicazione indiscriminata del limite superiore, che realizzerebbe un superamento della volontà del Legislatore, ma modulare il valore percentuale secondo scale di gravità accreditate. Ove, invece, si tratti di infermità non tabellate è possibile, in ragione di natura e gravità, applicare un criterio analogico rispetto a quello tabellare. Sono da evitare soggettivismi valutativi e l’uso di criteri analogici non informati al metodo medico legale. Sarà utile ricordare, a tal proposito, l’ambito giuridico nel quale si opera; in altri termini, se si è chiamati ad una valutazione sulla capacità lavorativa, appare ingiustificato attribuire, ad esempio, con criterio analogico il punteggio della Psicosi ossessiva ( 80 %) ad un Disturbo di Personalità Ossessivo-Compulsivo di un soggetto con normale o, addirittura, elevato funzionamento lavorativo.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70700" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;  Nel caso, assai frequente, di menomazioni multiple occorre distinguere se esse siano &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70020"&gt;concorrenti&lt;/b&gt;, interessanti cioè lo stesso organo o apparato, o &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82940"&gt;coesistenti&lt;/b&gt;. Nel primo caso si rammenta che, ad eccezione di concorrenze espressamente previste in tabella, si deve procedere a valutazione complessiva che sarà proporzionale al valore percentuale attribuito alla perdita totale anatomo-funzionale dell’organo o dell’apparato e, di norma, non rappresenterà la mera somma aritmetica delle singole percentuali. Si ricorda che con la Circolare n. 14/1992 l’allora Ministero del Tesoro esortava all’applicazione della formula del Gabrielli, in analogia con il sistema infortunistico, nei casi in cui il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa sia aggravato da invalidità preesistenti non pertinenti all’invalidità civile ( guerra, lavoro, servizio ). La formula è costituita da una frazione in cui il denominatore rappresenta il grado di capacità lavorativa preesistente alla valutazione ( C ) ed il numeratore la differenza fra questa e la capacita al lavoro residuata dopo la minorazione in valutazione in invalidità civile ( C’ ). &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82b10"&gt;D ( danno indennizzabile )= C-C’/C&lt;/b&gt;. Nel caso di menomazioni concorrenti non esiste, comunque, un richiamo esplicito di legge all’utilizzo di particolari formule a differenza di quanto previsto per le minorazioni coesistenti, per le quali il D.M. 5.2.1992 rimanda al calcolo riduzionistico. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f820b0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Un generico metodo di riferimento per le menomazioni concorrenti omogenee può essere il cosiddetto calcolo salomonico, indicativo di un valore intermedio tra i valori ottenuti con il calcolo riduzionistico e la somma delle minorazioni.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f873c0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Si rammenta che menomazioni inscritte tra lo 0 e il 10% non sono valutabili nella valutazione complessiva dell’invalidità a meno che non siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni afferenti a fascia superiore.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f826f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Nel caso di menomazioni coesistenti, interessanti organi e apparati funzionali distinti, si procederà al &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74e10"&gt;calcolo riduzionistico&lt;/b&gt; mediante la seguente formula:&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7ec40" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;IT= IP1 + IP2 – ( IP1 x IP2 ) dove l’invalidità finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Per tali finalità si rimanda alla funzionalità NEXTMATE presente in procedura.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79ed0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;E’ prevista la possibilità di applicare una variazione percentuale di cinque punti in più o in meno, ove si configuri una incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. L’aumento della variazione percentuale presuppone una accurata valutazione delle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto che può derivare unicamente da una attenta indagine anamnestica. E’ conforme alla volontà del Legislatore, laddove non emergano riflessi negativi della menomazione sulla cosiddetta capacità semispecifica, applicare la variazione della percentuale in senso riduttivo. I parametri tabellari indicativi dell'incapacità lavorativa generica sono strettamente ancorati alle caratteristiche del mondo del lavoro in essere al momento della loro emanazione, che sottendono l'attribuzione di specifiche percentuali di invalidità a singole minorazioni. E' evidente che le attuali modalità di prestazione d'opera sono qualitativamente assai difformi rispetto a quelle che circa 20 anni fa informarono la tabella tuttora in vigore, ovviamente ispirata a privilegiare le minorazioni incidenti su un tipo medio ipotetico di lavoro prevalentemente manuale. Si può ritenere che la tipologia media di lavoro "manuale" ha ceduto il passo a modalità di prestazione d'opera tecnologicamente più avanzate, professionalmente qualificate è maggiormente coinvolgenti la sfera intellettuale, con parallelo sviluppo di settori produttivi in precedenza minoritari (in particolare quello dei servizi e del terziario). Appare dunque appropriato laddove la menomazione coinvolga ambiti prevalentemente “manuali” considerare l’applicazione della variazione percentuale in senso riduttivo.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3ce70" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Si ricorda, infine, la necessità di esprimere con chiarezza le diagnosi e le relative codifiche D.M. 5.2.1992 e ICD-9, le eventuali indicazione di revisioni programmate specificando il mese e l’anno della revisione prevista, la ricorrenza di patologia per cui è applicabile quanto previsto dal D.M. 2.8.2007, la registrazione per ognuno dei componenti di giudizio “ favorevole “ o “ contrario”.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79cc0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Occorre, inoltre, evitare l’abuso dello strumento della revisione che può causare disagi ingiustificati al cittadino verbalizzando, ove necessario, il parere contrario alla rivedibilità. Nel momento in cui, infatti, si è chiamati ad esprimersi circa un danno anatomo-funzionale permanente la revisione trova giustificazione unicamente per contesti caratterizzati da elevata dinamicità o suscettibili di apprezzabili modificazioni. Sono contemplati in questi casi le patologie oncologiche trattate con chemio-radioterapia, le insufficienze d’organo con possibilità di trapianto, le patologie dell’età evolutiva.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70380" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;MINORI: &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82730" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;L’art. 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 considera invalidi civili i ….minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…… I compiti e le funzioni proprie della età vanno intesi in senso ampio e sono da considerare “ parte integrante del processo evolutivo-maturativo della crescita, della strutturazione della personalità, nella acquisizione di un “ruolo sociale” ( Scorretti ). Saranno oggetto della valutazione, pertanto, attività quali il gioco, la capacità di verbalizzare, l’apprendimento scolastico, le attività sportive e ricreative, le capacità relazionali con adulti e coetanei, ecc….. Il dettato legislativo non quantifica in modo esplicito le difficoltà ma si deve presumere che esse abbiano un significato apprezzabile nel modo di essere della persona. Sarà opportuno riferirsi, ove possibile, alla seconda parte del D.M. 5.2.1992 ove sono riportati i vari livelli di gravità dei deficit funzionali.  La valutazione è, secondo dottrina consolidata, di tipo comparativo; si tratta, in altri termini, di riferire le difficoltà ad un modello standard ispirato ai compiti e funzioni svolte da un coetaneo in buona salute. Da sottolineare che il termine “ persistenti “ rimanda ad una maggiore elasticità del giudizio medico legale rispetto al termine “ permanente “, come è logico attendersi in un contesto caratterizzato dalla elevata dinamicità tipica dell’età dell’accrescimento. Va segnalato che, nel caso di minori che abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico, può essere opportuno esprimere anche una valutazione percentualizzata al fine di consentire la collocabilità assistita. Si ricorda, infine, che nei casi caratterizzati da un elevato carico assistenziale, eccezionale rispetto a coetanei in buona salute, spetta l’Indennità di Accompagnamento anche per gli infanti ( vedi Sentenza della Corte di Cassazione n. 11329 del 7.6.1991 ).&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79870" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI:&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7ec00" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;L’art. 6 del D.Lgs n. 509/1988  dispone che …ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Il successivo Decreto legislativo n. 124/1998 ha ripristinato la percentualizzazione per questi soggetti che deve essere riferita ai compiti e funzioni proprie dell’età. Con Direttiva del Ministero della Sanità sono state definite tre classi: 1) difficoltà lievi con invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% 2) difficoltà medio-gravi con invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99% 3) difficoltà gravi corrispondenti al 100%. Circa i compiti e le funzioni proprie della età occorre rifarsi al complesso delle attività attese, consuete e lecite tipiche della classe di età in considerazione. Tenuto conto delle minori possibilità di compenso funzionale e di adattamento, sarà opportuno valutare con attenzione le emendabilità delle minorazioni mediante intervento riabilitativo, protesico o chirurgico. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49e40" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;CECITA’ CIVILE:&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3c7a0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Lo status giuridico ed i benefici economici connessi alla cecità civile sono normati dalle leggi 382 del 1970, 508 del 1988, dal decreto legislativo n. 509 del 1988, nonché dalla Legge 138 del 2001. Il combinato legislativo individua le categorie dei ciechi assoluti, con mancanza totale della funzione della vista e che non sono in grado di percepire la forma degli oggetti, potendo al più avvertire il passaggio da ombra a luce, e dei ciechi parziali, identificati come coloro che presentano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Si ricorda che qualsiasi residuo visivo misurabile ( 1/30, 1/50 ecc ) comporta che esista una possibilità di discriminare forme e, quindi, una condizione di cecità parziale. Le classiche definizioni sopra riportate identificano la funzione visiva con l’acutezza visiva centrale; orbene, visto che la funzione visiva contempla numerose altre capacità, come l’estensione del campo visivo, la stereopsi, la capacità di adattamento…ecc.., con la Legge 138 del 2001 il Legislatore ha inteso prendere anche in considerazione il campo visivo, presupponendo che oltre un certo livello di perdita di campo visivo vi sia una perdita della capacità di interagire con l’ambiente in modo autonomo. La legge definisce, quindi, ciechi totali coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento e ciechi parziali coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. Da notare, ai fini della applicabilità della Legge 138/2001, che si prende in considerazione la perimetria binoculare e che il residuo perimetrico è espresso in termini percentuali e non in gradi, secondo specifico programma  perimetrico. Giova ricordare in tale sede, che le categorie degli ipoventi gravi, ipovedenti medio gravi e lievi di cui agli artt.4,5,6 della legge 138/2001 sono valutati dal punto di vista del beneficio economico secondo le voci tabellari presenti nel D.M./92. Sarà cura del medico valutatore accertarsi della attendibilità della documentazione specialistica presentata, richiedendo nei casi dubbi i necessari esami elettrofisiologici. I Potenziali Evocati Visivi (PEV) e l’Elettroretinogramma (PERG) possono fornire utili informazioni soprattutto nel caso in cui forniscano risposte completamente destrutturate (vedi la voce 11 del D.M. 2 agosto 2007). &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70630" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;SORDITA’ CIVILE:&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7ed90" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La legge di riferimento in materia di sordomutismo è la legge n.381 del 26.5.1970 dove all’art.1 stabilisce che è da considerarsi &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74fe0"&gt;sordomuto&lt;/b&gt;:” &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74d60"&gt;il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”&lt;/i&gt; .&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e890" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La definizione normativa sollevava alcuni problemi interpretativi laddove non precisava il limite dell’età evolutiva, non specificava che per sordità non si intendeva necessariamente la perdita assoluta della funzione uditiva, citava l’impedimento del linguaggio parlato trascurando le difficoltà di linguaggio. Le perplessità valutative sono state chiarite successivamente dal Legislatore con il DM del 5.2.1992, ove si precisa che:&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74e20" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70a40" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;il requisito della soglia uditiva è quello pari o superiore a 75 dB HTL di media alle frequenze di 500, 100, 2000 Hz sull’orecchio migliore;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f3c480" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione la dizione di &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b000"&gt;“sordo prelinguale”&lt;/b&gt; di cui all’art 4 della Legge 508 del 1988 è equivalente alla dizione di &lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f740d0"&gt;“sordomuto”&lt;/b&gt; di cui all’art.1 della Legge 381/1970;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b4d0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;&lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74240"&gt;“…………..impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato……&lt;/i&gt;” va inteso nel senso che”…… &lt;i siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f44ee0"&gt;l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato&lt;/i&gt;……….” &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82050" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Deve essere riportata, inoltre, la Legge n.95 del 20.2.2006 ove si precisa che:&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bab0" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49350" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto”   è sostituito con l’espressione “sordo”&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f297f0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;il secondo comma dell’art. 1 della legge 381/1970 è sostituito  dal seguente: “ Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’ udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79100" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Il DM 5.2. 1992 stabilisce che:&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f792b0" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82830" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;qualora il richiedente non ha compiuto 12 anni, l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500, 1000 e 2000 Hz nell’ orecchio migliore;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79c30" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;qualora il richiedente abbia superato i 12 anni l’ipoacusia deve essere pari o superiore ai 75 dB di media alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell’ orecchio migliore;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f70f40" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;I beneficiari dell’indennità di comunicazione con perdita uditiva inferiore ai 75 dB di media alle frequenze sopra indicate, decadono dal godimento dei benefici al compimento dei 12 anni di età;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6b710" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Gli esami audiometrici devono essere effettuati dopo il primo anno di età e devono recare una attestazione di attendibilità redatta dal medico esaminatore;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f44ab0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Deve essere allegato obbligatoriamente anche l’esame impedenzometrico.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f87790" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Inoltre il  DM 5.2.1992 precisa alcune condizioni che di seguito elenchiamo:&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f820e0" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="49499b0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;nel caso di ipoacusie trasmissive o di tipo misto, ipoacusie neurosensoriali con timpanogramma patologico, malattia di Menierè,…, si debbono considerare almeno tre esami oto-funzionali con punteggio che deriva dalla loro media. E’ raccomandata, inoltre, la revisione ogni tre anni;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7ec80" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;la valutazione va fatta ad orecchio senza protesi; si applica una teorica riduzione dell’invalidità del 9% per le ipoacusie considerate protesizzabili che sono quelle a partire da 245 db di perdita nell’orecchio migliore;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74720" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;vi sono casi dove non è utilizzabile l’audiometria tonale liminare soggettiva espressa in dB HTL ( Hearing Threshold Level ), ma solo test obiettivi quali i potenziali evocati acustici con valori espressi in dB SPL ( Sound Pression Level ); in tal caso occorre convertire i dB SPL in dB HTL, ,sommare la perdita in dB HTL alle frequenze di 500, 1000, 200 Hz ove siano stati impiegati stimoli caratterizzati in frequenza, moltiplicare per 3 il valore della perdita riscontrato e convertito in db HTL ove sia stato impiegato uno stimolo non caratterizzabile in frequenza ( è il caso del “click dei potenziali evocati ). Il cardine valutativo in tema di sordità civile è rappresentato dall’ accertamento dell’ esistenza di una correlazione causale tra la sordità, insorta in età   evolutiva, e la compromissione del linguaggio parlato e l’accertamento dell’ integrità dell’apparato fonatorio tale da escludere altra genesi del   deficit del linguaggio; in altri termini il deficit del linguaggio parlato deve discendere dal mancato    uso del canale sensoriale fisiologico che è stato vicariato da altre modalità. ( vista, tatto…). &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74990" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f877f0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Giova ricordare l’art.1 della Legge n. 508/1998 : …L’indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui confronti sia accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua….E’ opportuno sottolineare alcune requisiti di legge quali l’impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell’aiuto dell’accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all’indennità. Il requisito della  permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio.  Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell’espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intradomiciliare. Il prendere in considerazione le attività extradomiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l’ambito medico legale. Si ricorda che il dettato legislativo prevede la necessita di una assistenza continuativa da parte di terzi per il concretizzarsi del requisito medico legale; si intende che la dizione “continuativa” rimanda ad una assistenza che si esplica nell’arco della intera giornata e non solo in saltuari momenti. In analogia a quanto precisato per l’impossibilità alla deambulazione autonoma, l’impossibilità dell’espletamento autonomo degli atti quotidiani della vita rimanda a condizioni cliniche non dinamiche, non suscettibili di miglioramenti terapeutici o di tipo riabilitativo e, quindi, irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio; in tal senso la prescrizione di terapie che prevedano un termine temporale configura, per lo più, un contesto clinico mutevole le cui ripercussioni funzionali non possono definirsi “permanenti”.  &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f7e550" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Utile punto di riferimento sono le scale ADL ( specialmente nell’indicare le funzioni basali da prendere in considerazione: lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinteriale e autonomia in toilette, alimentazione ) e IADL ( enfatizzando le funzioni più elementari quali l’assunzione dei farmaci e la preparazione dei pasti )  rifuggendo però da schematismi. Si ricorda, infatti, che i suddetti strumenti nascono in ambiente fisiatrico e derivano, oltre che da una attenta raccolta anamnestica, anche da una diretta e prolungata osservazione. Suscita perplessità, dal punto di vista medico legale, la traslazione tout court di punteggi di non autosufficienza, ottenuti semplicemente con il colloquio anamnestico e non corroborati da adeguata documentazione clinico-strumentale, in indennità di accompagnamento. A tal proposito sembrano di maggiore affidabilità strumenti quali l’indice di Barthel o l’indice di Katz utilizzati in ambiente fisiatrico. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la valutazione  dei decadimenti cognitivi, laddove vengano tradotti meccanicamente in giudizi medico legali punteggi ottenuti mediante MMSE. In ambito clinico e successivamente in ambito medico legale, una diagnosi di decadimento cognitivo e la relativa stadiazione comportano, al di là dei casi conclamati, un attenta indagine supportata da moderni strumenti scientifici ( quali indagini neuroradiologiche, batteria di test neuropsicologici standardizzati, Pet…). Sembra opportuno in questi casi ricorrere a competenze specialistiche appropriate da identificare, a nostro avviso, in quelle neurologiche o neuropsicologiche.  Un richiamo al necessario rigore medico legale è indispensabile, visti i profili di responsabilità del medico citati in premessa, per le malattie psichiatriche. L’ambito psichiatrico comporta, infatti, numerose difficoltà; ad esempio la non ancora raggiunta uniformità di linguaggio circa le diagnosi, l’uso di termini desueti nella tabella del D.M. 5.2.1992, la frequente ambiguità della documentazione clinica allegata. Sarà cura del medico attenersi strettamente all’obiettività rilevata, con l’eventuale ausilio specialistico, avvalendosi delle informazioni attendibili ottenute circa la terapia in atto, il livello di funzionamento globale così come delineato nella scala del DSM IV, la testistica modernamente accreditata.    &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f741d0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;&lt;b siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f29780"&gt;VISITA DIRETTA&lt;/b&gt;:&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79720" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Si ribadisce quanto previsto dalla Circolare n. 131 del 28.12.2009. La visita medica sarà effettuata da una Commissione costituita da medico INPS, con funzioni di Presidente, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione Medica Integrata, al quale compete il giudizio definitivo e da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge. La Commissione Medica si potrà avvalere della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione che avrà funzioni di supporto non partecipando, quindi, al giudizio finale. Si ricorda che, nel caso di assenza del medico rappresentante di categoria, nonostante regolare convocazione, è opportuno costituire Commissione Medica con altro medico INPS.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49cd0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;La Commissione Medica è tenuta al rispetto delle indicazioni del D.M. 5.2.1992 sopra riportate. &lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f790c0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Si sottolinea che l’accertamento sanitario diretto è da ritenersi prioritario al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell’iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzi una severa minorazione dell’integrità psico-fisica da cui derivano benefici assistenziali.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f79ea0" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;In tali condizioni, garanzia di omogeneità dei giudizi medico legali espressi sul territorio è la validazione definitiva della CMS.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74f10" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Nella disposizione delle visite dirette debbono comunque essere evitati automatismi.&lt;/p&gt;&lt;p siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49b30" style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.8em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "&gt;Possibili cause di esclusione sono ravvisabili nei seguenti casi:&lt;/p&gt;&lt;ul siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82c50" style="list-style-type: square; margin-left: 0px; padding-left: 1.3em; margin-top: 0px; padding-top: 6px; padding-bottom: 6px; margin-bottom: 0px; "&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f6bc80" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Casi in cui si è proposta l’applicazione del DM 2 Agosto 2007, ove siano rispettati i requisiti previsti dalle singole voci;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f82500" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malformativo;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f875b0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Soggetti inseriti in strutture di lungodegenza o in residenze protette;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f49e10" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Soggetti interdetti;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f709d0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Soggetti di interesse geriatrico con perdita dell’autonomia personale adeguatamente documentata; pur ritenendo ingiustificato assimilare l’anzianità a condizione di patologia, si deve considerare che la prevalenza della demenza raddoppia approssimativamente ogni 5 anni di età tra i 65- 85 anni. Appare opportuno, quindi, evitare accertamenti diretti indiscriminati soprattutto nei casi in cui emerga chiaramente la presenza di un caregiver dedito all’anziano, che del resto dovrebbero essere ricompresi dal DM 2 Agosto 2007;&lt;/li&gt;&lt;li siber__q92dpb7seovvtbh5__vptr="5f74cb0" style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify; margin-bottom: 8px; font: normal normal normal 1em/1.5em Verdana, sans-serif; "&gt;Patologie neoplastiche di comprovata gravità.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-4571310144024893332?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/4571310144024893332/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=4571310144024893332' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/4571310144024893332'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/4571310144024893332'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/09/linps-cambia-le-regole-della-verifica.html' title='L&apos;INPS cambia le &quot;regole&quot; della verifica sulle invalidità civili'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-7163157323052163042</id><published>2010-06-01T09:14:00.001+02:00</published><updated>2010-06-01T09:14:22.409+02:00</updated><title type='text'>Contenuto della news Testo della news Invalidità civile: affidamento delle attività concessorie all’Inps</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5614%3b&amp;amp;lastMenu=5616&amp;amp;iMenu=1&amp;amp;NewsId=623&amp;amp;lItem=5731"&gt;http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b5614%3b&amp;amp;lastMenu=5616&amp;amp;iMenu=1&amp;amp;NewsId=623&amp;amp;lItem=5731&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Con il messaggio n. 14239 del 26 maggio 2010, l&amp;#39;Inps rende noto&lt;br&gt;l&amp;#39;accordo quadro tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali&lt;br&gt;e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e&lt;br&gt;le province autonome di Trento e Bolzano per l&amp;#39;affidamento&lt;br&gt;all&amp;#39;Istituto delle attivit&amp;#224; relative all&amp;#39;esercizio delle funzioni&lt;br&gt;concessorie nei procedimenti di invalidit&amp;#224; civile, cecit&amp;#224; civile,&lt;br&gt;sordit&amp;#224; civile handicap e disabilit&amp;#224;.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=623"&gt;http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=623&lt;/a&gt;&lt;p&gt;copia atti&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.ens.it/public/notizie/2010/2010.05.29%20conferenza%20regioni%20e%20stato.pdf"&gt;http://www.ens.it/public/notizie/2010/2010.05.29%20conferenza%20regioni%20e%20stato.pdf&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-7163157323052163042?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/7163157323052163042/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=7163157323052163042' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7163157323052163042'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7163157323052163042'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/06/contenuto-della-news-testo-della-news_01.html' title='Contenuto della news Testo della news Invalidità civile: affidamento delle attività concessorie all’Inps'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-8577452276392387875</id><published>2010-06-01T09:02:00.000+02:00</published><updated>2010-06-01T09:03:00.460+02:00</updated><title type='text'>Contenuto della news Testo della news Permessi per assistere disabili  ricoverati, articolo 33 legge 104 del 1992</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&amp;amp;NewsId=623"&gt;http://www.inps.it/newportal/default.aspx?iMenu=1&amp;amp;NewsId=623&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Con il messaggio n&amp;#176; 14480 del 28 maggio 2010 l&amp;#39;Inps definisce le&lt;br&gt;modalit&amp;#224; di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per&lt;br&gt;accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di&lt;br&gt;handicap grave che sia ricoverato a tempo pieno.&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=624"&gt;http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDNews=624&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-8577452276392387875?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/8577452276392387875/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=8577452276392387875' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8577452276392387875'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8577452276392387875'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/06/contenuto-della-news-testo-della-news.html' title='Contenuto della news Testo della news Permessi per assistere disabili  ricoverati, articolo 33 legge 104 del 1992'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5696687853920941237</id><published>2010-03-25T10:48:00.001+01:00</published><updated>2010-03-25T10:48:08.292+01:00</updated><title type='text'>Usa: in una scuola per bambini sordi, sacerdote abusò di 200 bambini "Ratzinger e Bertone occultarono il caso"</title><content type='html'>Le violenze di un sacerdote del Wisconsin sui piccoli affetti da sordità&lt;br&gt;La rivelazione del New York Times: &amp;quot;La priorità era proteggere la Chiesa&amp;quot;  &lt;h1&gt;&lt;font size="2"&gt;Usa, sacerdote abusò di 200 bambini&lt;br&gt;&amp;quot;Ratzinger e Bertone occultarono il caso&amp;quot;&lt;/font&gt;&lt;/h1&gt; &lt;h3&gt;&lt;font size="1"&gt;Padre Lombardi: &amp;quot;Non fu punito perché malato&lt;br&gt;e perché non ci furono nuove accuse contro di lui&amp;quot;&lt;span class="txt12"&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt;&lt;br&gt; &lt;div id="adv160x600r" style="DISPLAY: none"&gt; &lt;div id="searchDiv" style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: none; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;div id="multimedia"&gt; &lt;div class="fotosxb"&gt;&lt;img title="Usa, sacerdote abusò di 200 bambini &amp;quot;Ratzinger e Bertone occultarono il caso&amp;quot;" height="320" alt="Usa, sacerdote abusò di 200 bambini &amp;quot;Ratzinger e Bertone occultarono il caso&amp;quot;" src="http://www.repubblica.it/images/2010/03/25/075428794-bf622f5d-b257-4b11-ae32-bf8dfc3e3a44.jpg" width="230"&gt;  &lt;p&gt;Un&amp;#39;immagine d&amp;#39;archivio&lt;br&gt;scattata in Vaticano&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;div id="testo"&gt;&lt;strong&gt;ROMA&lt;/strong&gt; - I vertici del Vaticano, tra cui il futuro Papa Benedetto XVI, occultarono gli abusi di un prete americano, sospettato di aver violentato circa 200 bambini sordi di una scuola del Wisconsin. Lo scrive il &lt;em&gt;New York Times&lt;/em&gt;, sulla base di alcuni documenti ecclesiastici di cui è venuto in possesso. La corrispondenza interna tra vescovi del Wisconsin e l&amp;#39;allora cardinale Joseph Ratzinger, scrive il &lt;em&gt;New York Times&lt;/em&gt;, mostra che la priorità era, a quel tempo, quella di proteggere la chiesa dallo scandalo.&lt;br&gt; &lt;br&gt;La vicenda in questione riguarda un prete del Wisconsin, il reverendo Lawrence C. Murphy, che aveva lavorato nella scuola dal 1950 al 1977. Nel 1996, riferisce il quotidiano americano, l&amp;#39;allora cardinale Joseph Ratzinger non fornì alcuna risposta a due lettere che gli furono inviate dall&amp;#39;arcivescovo di Milwaukee, Rembert G. Weakland, mentre solo otto mesi più tardi il cardinale Tarcisio Bertone diede istruzioni, ai vescovi del Wisconsin, di avviare un processo canonico segreto che avrebbe potuto portare all&amp;#39;allontanamento di padre Murphy.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Ma Bertone, precisa il &lt;em&gt;New York Times&lt;/em&gt;, fermò questo processo dopo che lo stesso padre Murphy scrisse al cardinale Ratzinger ricordando che il caso era sostanzialmente caduto in prescrizione. &amp;quot;Voglio solo vivere il tempo che mi resta nella dignità del mio sacerdozio. Chiedo il vostro aiuto in questa vicenda&amp;quot;, chiese il sacerdote. Nei documenti, ottenuti dal quotidiano dai legali di cinque uomini che hanno fatto causa alla diocesi di Milwaukee, non c&amp;#39;è traccia della risposta di Ratzinger a questa lettera. Ma secondo quanto si legge, padre Murphy non ricevette mai alcuna punizione o sanzione e fu trasferito in segreto in alcune parrocchie e scuole cattoliche, prima di morire nel 1998.  &lt;div id="adv180x150m"&gt;    &lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il portavoce del Vaticano, padre Federico Lombardi, con un comunicato citato dal NYT spiega che elementi determinanti nella decisione di non punire padre Murphy furono la sua salute precaria e l&amp;#39;assenza di nuove accuse nei suoi confronti. Il sacerdote ha certamente abusato di bambini &amp;quot;particolarmente vulnerabili&amp;quot; e violato la legge e si tratta di &amp;quot;un caso tragico&amp;quot;, osserva Lombardi, sottolineando però che il Vaticano è stato messo a conoscenza del caso solo nel 1996, anni dopo la fine delle indagini. Sui motivi per i quali padre Murphy non sia mai stato punito riducendolo allo stato laicale, il portavoce ha risposto che &amp;quot;il diritto canonico non prevede punizioni automatiche&amp;quot;. &lt;/div&gt;  &lt;p&gt;&lt;span class="date"&gt;(&lt;i&gt;25 marzo 2010&lt;/i&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span class="linkindice"&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/esteri"&gt;Tutti gli articoli di Esteri&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;/p&gt; &lt;div class="clear"&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5696687853920941237?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5696687853920941237/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5696687853920941237' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5696687853920941237'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5696687853920941237'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/03/usa-in-una-scuola-per-bambini-sordi.html' title='Usa: in una scuola per bambini sordi, sacerdote abusò di 200 bambini &quot;Ratzinger e Bertone occultarono il caso&quot;'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-7409017902370609536</id><published>2010-03-24T09:12:00.000+01:00</published><updated>2010-03-24T09:26:40.842+01:00</updated><title type='text'>FILM:from silence to sound</title><content type='html'>&lt;a href="http://fromsilencetosound.com/"&gt;http://fromsilencetosound.com/&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-7409017902370609536?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/7409017902370609536/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=7409017902370609536' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7409017902370609536'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7409017902370609536'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/03/filmfrom-silence-to-sound.html' title='FILM:from silence to sound'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-6524461879792028806</id><published>2010-03-11T08:20:00.001+01:00</published><updated>2010-03-11T08:20:03.489+01:00</updated><title type='text'>Elenco sale confermate per l'uscita del film 'Mine Vaganti' con  sottotitoli per sordi</title><content type='html'>&lt;img style="BORDER-RIGHT: #666666 1px solid; PADDING-RIGHT: 3px; BORDER-TOP: #666666 1px solid; PADDING-LEFT: 3px; PADDING-BOTTOM: 3px; BORDER-LEFT: #666666 1px solid; MARGIN-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: #666666 1px solid" src="http://www.ens.it/public/notizie/immagini/109307_mine_vaganti.jpg" align="left"&gt;  &lt;style&gt;p { margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px;  } p.para1 { font-family: Tahoma;  } p.para2 { font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 139);  } .headlinegray { font-size: 25px; color: rgb(119, 119, 119); margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; margin-top: 5px; font-weight: bold;  } .headlinebluewhite { font-size: 12px; color: white; margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; margin-top: 5px; font-weight: bold; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: 100%; background-color: rgb(1, 97, 159);  } .headlineredwhite { font-size: 12px; color: white; margin-top: 1px; 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Sbaglia per conto tuo, sempre.&lt;/span&gt; È il monito che l&amp;#39;anziana nonna rivolge al nipote Tommaso rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa c&amp;#39;è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. E anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del previsto...&lt;/div&gt;  &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;[wmv] &lt;a href="http://www.fandangoserver.com/minevaganti/file/MineVagantiTrl2NonUdenti.mp4" target="_blank"&gt;Visualizza il trailer del filmato sottotitolato&lt;/a&gt; (50mb)&lt;/div&gt; &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;span style="FONT-WEIGHT: bold"&gt;Elenco sale confermate per l&amp;#39;uscita del film &amp;#39;Mine Vaganti&amp;#39; con sottotitoli per sordi&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt; &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;Genova: Ritz &lt;br&gt;Perugia: Zenith &lt;br&gt;Latina: Oxer&lt;br&gt;Ancona: Mister Oz&lt;br&gt;Bari: Piccolo&lt;br&gt;Lecce: Santalucia&lt;br&gt;Castel S. Pietro Terme (BO): Jolly&lt;br&gt;Roma: Politecnico Fandango.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;  &lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;a href="http://www.ens.it/articolo.asp?ID=2874&amp;amp;utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+EnteNazionaleSordiOnlus+%28Ente+Nazionale+Sordi+ONLUS+-+RSS%29"&gt;http://www.ens.it/articolo.asp?ID=2874&amp;amp;utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+EnteNazionaleSordiOnlus+%28Ente+Nazionale+Sordi+ONLUS+-+RSS%29&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-6524461879792028806?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/6524461879792028806/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=6524461879792028806' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6524461879792028806'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6524461879792028806'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/03/elenco-sale-confermate-per-luscita-del.html' title='Elenco sale confermate per l&apos;uscita del film &apos;Mine Vaganti&apos; con  sottotitoli per sordi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-2892042904928765200</id><published>2010-03-05T12:01:00.000+01:00</published><updated>2010-03-05T12:02:12.161+01:00</updated><title type='text'>Petizioni Online per sostenere la Lingua Italiana dei Segni</title><content type='html'>&lt;div class="gmail_quote"&gt; &lt;div class="gmail_quote"&gt;Petizioni Online per sostenere la petizione:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Lingua dei Segni italiana&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.petizionionline.it/petizione/lingua-dei-segni-italiana/848" target="_blank"&gt;http://www.petizionionline.it/petizione/lingua-dei-segni-italiana/848&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;Se sei interessato, registrati e firma la petizione, è gratis.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Petizioni Online&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.petizionionline.it/" target="_blank"&gt;http://www.petizionionline.it/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-2892042904928765200?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/2892042904928765200/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=2892042904928765200' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2892042904928765200'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2892042904928765200'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/03/petizioni-online-per-sostenere-la.html' title='Petizioni Online per sostenere la Lingua Italiana dei Segni'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-2093566749654734247</id><published>2010-03-05T11:59:00.001+01:00</published><updated>2010-03-05T11:59:27.191+01:00</updated><title type='text'>Il cellulare che legge le labbra</title><content type='html'>&lt;h3&gt;&lt;a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_marzo_04/cellulare-legge-labbra_ee1e6c18-278e-11df-badf-00144f02aabe.shtml"&gt;&lt;font size="2"&gt;http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_marzo_04/cellulare-legge-labbra_ee1e6c18-278e-11df-badf-00144f02aabe.shtml&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;  &lt;h3&gt;Dai laboratori del Karlsruhe Institute of Technology&lt;/h3&gt; &lt;h1&gt;Il cellulare che legge le labbra&lt;/h1&gt; &lt;h2&gt;Dovete fare una telefonata riservata ma non potete? Arriva il telefonino che utilizza la labiolettura&lt;/h2&gt; &lt;div id="content-to-read"&gt; &lt;p class="reader"&gt;dai laboratori del Karlsruhe Institute of Technology&lt;/p&gt; &lt;p class="reader"&gt;Il cellulare che legge le labbra&lt;/p&gt; &lt;p class="reader"&gt;Dovete fare una telefonata riservata ma non potete? Arriva il telefonino che utilizza la labiolettura&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt; &lt;table class="foto-h-left" width="1" align="left"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img title="Due ricercatori registrano i potenziali elettrici dei muscoli labiali per rendere possibile la loro «traduzione» (Foto Deutsche Messe Hannover) " height="140" alt="Due ricercatori registrano i potenziali elettrici dei muscoli labiali per rendere possibile la loro «traduzione» (Foto Deutsche Messe Hannover) " src="http://www.corriere.it/Media/Foto/2010/03/04/LETTURA_b1--180x140.jpg" width="180" align="left" border="0"&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Due ricercatori registrano i potenziali elettrici dei muscoli labiali per rendere possibile la loro «traduzione» (Foto Deutsche Messe Hannover) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/b&gt;MILANO –&lt;/b&gt; Viene dalla Germania l'ultima novità in fatto di tecnologie per telefonini ed è già stata ribattezzata &lt;a href="http://www.kit.edu/english/pi_2010_767.php" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#003366"&gt;Soundless Communication&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, ovvero comunicazione che fa a meno dei suoni. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;BASTA MUOVERE LE LABBRA -&lt;/b&gt; I ricercatori del Karlsruhe Institute of Technology hanno realizzato un &lt;a href="http://www.cellular-news.com/story/42211.php" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#003366"&gt;programma&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt; che legge i movimenti delle labbra e li trasforma in un segnale di senso compiuto inviato a chi ascolta dall&amp;#39;altra parte. Basta cioè muovere le labbra senza emettere suono. L&amp;#39;ideale per quando bisogna fare una telefonata importante, ma non si può parlare a voce alta. La tecnologia, che è stata presentata per la prima volta alla fiera dell'elettronica CeBIT, si basa su un sistema che misura gli impercettibili movimenti muscolari e li converte in impulsi elettrici poi trasformati in una voce computerizzata. Il margine di errore sarebbe di circa uno su 100, ovvero una parola su 100 potrebbe arrivare distorta all'interlocutore, ma un tasso così basso di fallacità non dovrebbe distorcere in alcun modo il significato di un discorso. L'unica vera pecca della tecnologia è che non sarà pronta prima di 5/10 anni. &lt;/p&gt;  &lt;div class="right" id="rectangle right"&gt;  &lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;L'IMPORTANZA DEL TELEFONONO SILENZIOSO – &lt;/b&gt;Il telefonino che legge le labbra e permette di chiacchierare al telefono al silenziatore potrebbe risolvere i problemi di privacy, ma non solo. Si pensi all'etichetta, per esempio, e a un utilizzo civile del cellulare al teatro o nei ristoranti. E si pensi anche a chi non è in grado di emettere suoni in seguito a patologie o incidenti. Infine è ipotizzata un'applicazione parallela del programma che riconosce la labiolettura nella traduzione simultanea. Il software potrebbe essere abbinato a un traduttore automatico, con due passaggi fondamentali: uno consistente nella conversione dei movimenti muscolari e un altro nella traduzione degli impulsi elettrici in un differente idioma.&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-2093566749654734247?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/2093566749654734247/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=2093566749654734247' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2093566749654734247'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2093566749654734247'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/03/il-cellulare-che-legge-le-labbra.html' title='Il cellulare che legge le labbra'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5906467342809256200</id><published>2010-01-31T18:59:00.001+01:00</published><updated>2010-01-31T18:59:15.607+01:00</updated><title type='text'>Traffico autostrade lingua dei segni</title><content type='html'>Il sito autostrade mette a disposizione degli utenti sordi un servizio sul traffico del week end.&lt;br&gt;Personalmente lo trovo un po misero, e dovrebbe essere migliorato e ampliato.&lt;br&gt;&lt;div class="gmail_quote"&gt;Per visualizzare il sito clicca il ink sotto:&lt;br&gt; &lt;a href="http://www.autostrade.it/previsioni-di-traffico/venerdis.html" target="_blank"&gt;http://www.autostrade.it/previsioni-di-traffico/venerdis.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;/div&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5906467342809256200?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5906467342809256200/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5906467342809256200' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5906467342809256200'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5906467342809256200'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/01/traffico-autostrade-lingua-dei-segni.html' title='Traffico autostrade lingua dei segni'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5796148483711675226</id><published>2010-01-30T13:55:00.001+01:00</published><updated>2010-01-30T13:55:41.913+01:00</updated><title type='text'>Lost: via web e con Sottotitoli</title><content type='html'>&lt;p&gt; Torna Lost, martedì via alla stagione finale. E in Italia si vedrà via web con Sottotitoli&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portale di Telecom: puntate a 24 ore di distanza da quelle Usa, in versione originale con sottotitoli&lt;/p&gt;&lt;div class="scritto_da"&gt;  Scritto da: &lt;strong&gt;&lt;a href="http://vitadigitale.corriere.it/"&gt;Paolo Ottolina&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; alle 21:20&lt;/div&gt;  &lt;div class="tags"&gt;Tags:&lt;span class="tag_blu" id="tags"&gt; &lt;a href="http://malditech.corriere.it/blogscript4/mt-search.cgi?tag=cubovision&amp;amp;blog_id=163" rel="tag"&gt;cubovision&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://malditech.corriere.it/blogscript4/mt-search.cgi?tag=lost&amp;amp;blog_id=163" rel="tag"&gt;lost&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://malditech.corriere.it/blogscript4/mt-search.cgi?tag=sottotitoli&amp;amp;blog_id=163" rel="tag"&gt;sottotitoli&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://malditech.corriere.it/blogscript4/mt-search.cgi?tag=telecom&amp;amp;blog_id=163" rel="tag"&gt;telecom&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;   &lt;hr class="pre_postbody"&gt; Se come me siete anche voi &lt;i&gt;Lost-maniac&lt;/i&gt; non potete non sapere che il 2 febbraio comincia la sesta e conclusiva stagione del serial ambientato sull&amp;#39;isola. Per chi non vuole aspettare il doppiaggio italiano (e vuol far le cose legalmente&lt;b&gt; ;)&lt;/b&gt;, c&amp;#39;è un&amp;#39;ottima notizia. Su &lt;a target="_blank" href="https://blogadmin.corriere.it/mt-static4/html/lost.cubovision.it"&gt;un sito appositamente messo in piedi&lt;/a&gt; da Telecom Italia (insieme a The Walt Disney Company), tutti gli episodi saranno messi a disposizione (in streaming) entro 24 ore dalla messa in onda negli Usa, in versione originale (in lingua inglese) sottotitolati in italiano. I costi: 1,99 Euro con addebito in bolletta per i clienti Telecom Italia e con pagamento via carta di credito per gli altri. Il contenuto sarà visibile per 24 ore dall'acquisto. Le puntate delle precedenti stagioni potranno essere viste al costo di 0,99 Euro a episodio.&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&amp;#39;iniziativa (il &lt;a target="_blank" href="http://www.telecomitalia.it/tiportal/it/archivio/media/comunicati_stampa/telecom_italia/business/2010/telecom_italia_portalultimastagionedilostsulwebesullepropriepiat.html"&gt;comunicato integrale&lt;/a&gt;) mi sembra interessante (Internet è il target giusto per un esperimento del genere) e piuttosto inedita. Anche se la maggioranza di chi ha sete di Lost resterà fedele adepta dei vari &lt;b&gt;Verzaverde, Metalmarco&lt;/b&gt; e soci. &lt;br&gt;Intanto, in attesa dell&amp;#39;S06E01 godetevi &lt;i&gt;The Lost Supper&lt;/i&gt; (cliccate per ingrandire)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span class="mt-enclosure mt-enclosure-image"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://malditech.corriere.it/The-LOST-Supper.html" onclick="window.open(&amp;#39;http://malditech.corriere.it/The-LOST-Supper.html&amp;#39;,&amp;#39;popup&amp;#39;,&amp;#39;width=1024,height=682,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0&amp;#39;); return false"&gt;&lt;img src="http://malditech.corriere.it/The-LOST-Supper-thumb-400x266.jpg" alt="The-LOST-Supper.jpg" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block;" height="266" width="400"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;p&gt; &lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt; &lt;/p&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5796148483711675226?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5796148483711675226/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5796148483711675226' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5796148483711675226'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5796148483711675226'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/01/lost-via-web-e-con-sottotitoli.html' title='Lost: via web e con Sottotitoli'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-8441164377845708840</id><published>2010-01-29T08:04:00.001+01:00</published><updated>2010-01-29T08:04:55.833+01:00</updated><title type='text'>Forlì-Cesena: nuovo servizio SMS per i Sordi</title><content type='html'>&lt;b&gt;&lt;font size="5"&gt; &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;Martedì 26 gennaio 2010 presso la Prefettura di Forlì-Cesena, con la presenza del Prefetto Dott. Angelo Trovato, del Questore Dott. Calogero Germanà, del Comandante Provinciale Carabinieri Col. Mariano Angioni, del Presidente Regionale ENS Emilia-Romagna Sig. Gino Avanzo e del Presidente Provinciale ENS Forlì-Cesena, Geom. Marco Batresi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del nuovo servizio di emergenza per i Sordi &amp;quot;i &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;b&gt;S&lt;/b&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;ordi si &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;b&gt;M&lt;/b&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;uovono in &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;b&gt;S&lt;/b&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;icurezza&amp;quot;.  &lt;p&gt;Con questo progetto, i Sordi di Forlì-Cesena, potranno comunicare tempestivamente alla Centrale Operativa del 112 o del 113 la richiesta di soccorso: la Questura e/o il Comando Provinciale dei Carabinieri replicheranno allo stesso mittente un SMS per provvedere immediatamente a soccorrerlo. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;E' stato fatto un ulteriore passo in avanti in quanto la sordità, essendo un handicap invisibile, ancora una volta ha prevalso su qualsiasi pregiudizio: permetterà ai Sordi della nostra Provincia di poter usufruire un servizio ampio e capillare e consentirà gli stessi di beneficiare i vantaggi di una comunicazione senza barriere verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. &lt;/p&gt; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;i&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt; &lt;p&gt;&amp;quot;Sono ottimista - &lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;sottolinea il Presidente Provinciale ENS Forlì-Cesena, Geom. Marco Batresi &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;i&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;&lt;font face="Calibri,Calibri"&gt;- del fatto che un simile progetto possa trarre benefici e vantaggi a tutte le persone Sorde, anche se in realtà ci sarebbe parecchio da fare per abbattere le barriere della comunicazione: questo non ci scoraggia ad intraprendere nuove altre iniziative per costruire un potenziale sistema di informazioni collegate tra di loro al fine di rendere tali accessibili ed, opportunamente, adeguate alle esigenze dei cittadini Sordi, sempre nel pieno rispetto e conformità degli articoli della Convenzione ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità&amp;quot;. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/i&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="4"&gt; &lt;div&gt;&lt;font size="2"&gt;SITO QUESTURA DI FORLì-CESENA: &lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size="2"&gt;&lt;a href="http://questure.poliziadistato.it/Forl%C3%ACCesena"&gt;http://questure.poliziadistato.it/Forl%C3%ACCesena&lt;/a&gt; &lt;/font&gt;&lt;font size="2"&gt;&lt;a href="http://questure.poliziadistato.it/Forl%C3%ACCesena/articolo-6-188-6364-1.htm"&gt;http://questure.poliziadistato.it/Forl%C3%ACCesena/articolo-6-188-6364-1.htm&lt;/a&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;  &lt;div&gt;&lt;font size="2"&gt;SITO PREFETTURA DI FORLì-CESENA: &lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size="2"&gt;&lt;a href="http://www.prefettura.it/forlicesena/?f=Spages&amp;amp;s=news.php&amp;amp;id_argomento=206&amp;amp;id_sito=1185&amp;amp;id_avviso=9486"&gt;http://www.prefettura.it/forlicesena/?f=Spages&amp;amp;s=news.php&amp;amp;id_argomento=206&amp;amp;id_sito=1185&amp;amp;id_avviso=9486&lt;/a&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt; &lt;/font&gt;&lt;/b&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-8441164377845708840?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/8441164377845708840/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=8441164377845708840' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8441164377845708840'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8441164377845708840'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/01/forli-cesena-nuovo-servizio-sms-per-i.html' title='Forlì-Cesena: nuovo servizio SMS per i Sordi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-674335035671337433</id><published>2010-01-28T09:34:00.001+01:00</published><updated>2010-01-28T09:34:31.093+01:00</updated><title type='text'>SERVIZIO SMS 113 PER SORDI DELLA PROVINCIA DI FORLI-CESENA</title><content type='html'>&lt;h3 class="titolo_pagina"&gt;Servizio 113 per persone sordomute&lt;/h3&gt;&lt;img class="imgasinistra" alt="sms" src="http://questure.poliziadistato.it/img/6364_2.jpg"&gt;  &lt;p&gt;Al fine di garantire alle persone sordomute ed a chi, anche temporaneamente, non possa parlare al telefono, la possibilità di comunicare col Soccorso Pubblico di emergenza &amp;quot;113&amp;quot;, la Questura di Forlì - Cesena, con il coordinamento della Prefettura di Forlì - Cesena, ha realizzato dedicato canale di comunicazione mediante SMS (Short Message System), raggiungibile al numero 392 0334300. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Il servizio, rivolto alla provincia di Forlì - Cesena, consente di comunicare con gli operatori della Centrale Operativa Telecomunicazioni della Questura, che provvederanno ad assicurare al richiedente il soccorso necessario (pronto intervento, 115 Vigili del Fuoco, 118 Assistenza Sanitaria,...) &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Qualora la richiesta di intervento sia proveniente da località della provincia lontane dal capoluogo, la sala operativa provvederà ad attivare tempestivamente la Forza di Polizia più vicina al luogo dell&amp;#39;emergenza. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Considerata la particolarità degli sms, che non consentono una comunicazione contestuale, si raccomanda alle persone che avessero necessità di utilizzare il servizio, di inviare un testo quanto più preciso possibile, eventualmente avvalendosi di modelli predefiniti memorizzati sul proprio telefono, indicando necessariamente: &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;1) le generalità del richiedente; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;2) il tipo di intervento richiesto; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3) l&amp;#39;indirizzo esatto del luogo ove deve essere effettuato l&amp;#39;intervento; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;4) ogni altra informazione utile. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;A tal proposito, per agevolare la comunicazione, l&amp;#39;interessato potrà seguire le indicazioni fornite nell&amp;#39;apposito &lt;a href="http://questure.poliziadistato.it/file/6364_6630.pdf"&gt;&lt;font color="#004e9d"&gt;opuscolo&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; realizzato dalla Prefettura, dalla Questura e dal Comando provinciale Carabinieri, della provincia di Forlì - Cesena, in stretta collaborazione con l&amp;#39; Ente Nazionale Sordi di Forlì - Cesena, e distribuito gratuitamente ai soci ENS della provincia. &lt;/p&gt;  &lt;div class="articolodata"&gt;Pubblicato il: 24 dicembre 2009 &lt;br&gt;Ultima modifica: 26 gennaio 2010&lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt;&lt;strong&gt;SCARICA OPUSCOLO&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt;&lt;a href="http://questure.poliziadistato.it/file/6364_6630.pdf"&gt;http://questure.poliziadistato.it/file/6364_6630.pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt; &lt;h2&gt;&lt;font size="2"&gt;Questura di Forlì Cesena&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;a href="http://questure.poliziadistato.it/ForliCesena/il_questore-4-188-1.htm"&gt;&lt;font color="#004e9d" size="2"&gt;Il Questore&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font size="2"&gt; - Corso Garibaldi n.173 - 47100 Forlì Cesena&lt;br&gt; &lt;strong&gt;telefono:&lt;/strong&gt; 0543719111 - &lt;strong&gt;fax:&lt;/strong&gt; 0543719777&lt;br&gt;&lt;strong&gt;email:&lt;/strong&gt; &lt;a href="mailto:urp.fc@poliziadistato.it"&gt;urp.fc@poliziadistato.it&lt;/a&gt;&lt;/font&gt; &lt;/h2&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="articolodata"&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-674335035671337433?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/674335035671337433/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=674335035671337433' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/674335035671337433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/674335035671337433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/01/servizio-sms-113-per-sordi-della.html' title='SERVIZIO SMS 113 PER SORDI DELLA PROVINCIA DI FORLI-CESENA'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1523996341236924575</id><published>2010-01-08T08:10:00.001+01:00</published><updated>2010-01-08T08:10:09.997+01:00</updated><title type='text'>Studentessa sordomuta bocciata al Besta, il Tar: potrà ripetere l'esame</title><content type='html'>&lt;h3&gt;&lt;font size="2"&gt;il legale: «La protesi all&amp;#39;orecchio non può essere sopportata per più di due ore»&lt;/font&gt;&lt;/h3&gt; &lt;h1&gt;&lt;font size="4"&gt;Studentessa sordomuta bocciata&lt;br&gt;al Besta, il Tar: potrà ripetere l&amp;#39;esame&lt;/font&gt;&lt;/h1&gt; &lt;h2&gt;&lt;font size="2"&gt;Il tribunale: alla ragazza non sono stati accordati i benefici di legge ricollegabili alla sua condizione&lt;/font&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;b&gt; &lt;table class="foto-h-left" width="1" align="left"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img title="L&amp;#39;istituto «Fabio Besta» di via Don Calabria" height="140" alt="L&amp;#39;istituto «Fabio Besta» di via Don Calabria" src="http://milano.corriere.it/media/foto/2010/01/07/besta--180x140.jpg" width="180" align="left" border="0"&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;L&amp;#39;istituto «Fabio Besta» di via Don Calabria&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/b&gt;MILANO &lt;/b&gt;- E&amp;#39; stata bocciata perché ritenuta non idonea, senza però che le fossero accordati i benefici di legge ricollegabili alla sua condizione di sordomuta. Ora potrà ripetere l&amp;#39;esame di riparazione per l&amp;#39;ammissione alla quinta classe: lo ha deciso il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso della ragazza presentato dall&amp;#39;avvocato Filippo Facino contro il Ministero della Pubblica istruzione e l&amp;#39;istituto scolastico. Il caso riguarda una ragazza iscritta al Liceo scienze sociali «Fabio Besta» di Milano. Il tribunale ha disposto la sospensione dell&amp;#39;esecuzione del provvedimento di bocciatura. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;LA LEGGE VIOLATA&lt;/b&gt; - I giudici amministrativi hanno ritenuto che la studentessa non abbia sostenuto l&amp;#39;esame «nel rispetto delle misure prescritte dall&amp;#39;art. 16 della legge 1992 n.104 in favore degli studenti handicappati». Il provvedimento di non ammissione, inoltre, secondo i giudici, «non contiene alcun riferimento al piano educativo individualizzato, né indica per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte», come invece prevede lo stesso articolo di legge. Come spiegato dall&amp;#39;avvocato Facino, ora la scuola dovrà concordare con la studentessa una data per la ripetizione l&amp;#39;esame, pena un nuovo giudizio di inottemperanza, sempre davanti al Tar. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;TROPPE ORE PER LA PROTESI&lt;/b&gt; - La studentessa, iscritta in quarta nell&amp;#39;istituto di via don Calabria (zona Cimiano), aveva terminato lo scorso anno scolastico con 5 debiti da recuperare. In quattro materie era stata promossa, ma era «caduta» sulla quinta, matematica, venendo così bocciata. Il legale della giovane nel suo ricorso al Tar ha spiegato: «La protesi all&amp;#39;orecchio non può essere sopportata per più di due ore - spiega l&amp;#39;avvocato - come invece è accaduto durante l&amp;#39;esame; inoltre, la mia assistita non è stata affidata a un piano educativo individualizzato, né a un insegnante di sostegno, come dispone la normativa». Il Tar ha ritenuto di accogliere le tesi dell&amp;#39;avvocato e, adesso, la giovane è in attesa di conoscere la data in cui ripeterà l&amp;#39;esame.&lt;/p&gt;  &lt;div class="footnotes"&gt;&lt;strong&gt;07 gennaio 2010&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class="footnotes"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="footnotes"&gt;&lt;a href="http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_gennaio_7/studentessa-sordomuta-bocciata-ricorso-tar-1602255924106.shtml"&gt;http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_gennaio_7/studentessa-sordomuta-bocciata-ricorso-tar-1602255924106.shtml&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;/p&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1523996341236924575?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1523996341236924575/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1523996341236924575' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1523996341236924575'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1523996341236924575'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2010/01/studentessa-sordomuta-bocciata-al-besta.html' title='Studentessa sordomuta bocciata al Besta, il Tar: potrà ripetere l&apos;esame'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-2327236025163464908</id><published>2009-11-21T13:55:00.001+01:00</published><updated>2009-11-21T13:55:10.596+01:00</updated><title type='text'>You Tube introduce i sottotitoli automaici per gli utenti Sordi  (English linguage)</title><content type='html'>&lt;div class="mxb"&gt; 				&lt;h1&gt;&lt;font size="2"&gt;&lt;a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8369941.stm"&gt;http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8369941.stm&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt; 					&lt;/h1&gt;&lt;h1&gt;YouTube introduces automatic captions for deaf viewers 				&lt;/h1&gt; 			&lt;/div&gt; 		 		     		 		 	                                                                 	 		&lt;table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="226"&gt; 			&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; 			&lt;div&gt; 				&lt;img src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/46762000/jpg/_46762413_tv003826239-1.jpg" alt="YouTube to get subtitles" border="0" height="170" hspace="0" vspace="0" width="226"&gt; 				&lt;div class="cap"&gt;Six channels run by universities are also involved in the initial launch.&lt;/div&gt; 			&lt;/div&gt; 			&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 		&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; 		 	  	   &lt;p class="first"&gt;&lt;b&gt;YouTube&amp;#39;s parent company Google has announced on its blog that automatic captions are to begin to roll out across the site.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The machine-generated captions will initially be generated in English. At first they will only be found on 13 channels. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;These include National Geographic, Columbia, as well as most Google and YouTube channels. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;The software engineer behind the technology, Ken Harrenstien, is deaf. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Currently YouTube offers a manual captioning service but video makers tend not to use it. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;quot;The majority of user-generated video content online is still inaccessible to people like me,&amp;quot; Mr Harrenstien wrote in the Google blog. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;His solution combines automatic speech recognition with the current caption system. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;The translation is not always perfect (in a demonstration the phrase &amp;quot;sim card&amp;quot; becomes &amp;quot;salmon&amp;quot; in text), but Mr Harrenstien says that the technology &amp;quot;will continue to improve with time&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alternatively users can upload a transcript of their video and auto-timing algorithms will match the text to the words as they are spoken. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vint Cerf, vice president at Google, is widely recognised as a founding father of the internet. He is also hard of hearing and has worn a hearing aid since the age of 13. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;One of the big challenges of the video medium is whether it can be made accessible to everyone,&amp;quot; he told news agency AFP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Earlier in the week YouTube announced the launch of YouTube Direct, a feed of uploaded amateur videos of newsworthy events such as protests and extreme weather conditions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is aimed at the media industry, and editors who subscribe will be able to request the phone numbers of contributors. So far it has been trialled by a select group of radio stations, newspapers and websites in the US. &lt;/p&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-2327236025163464908?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/2327236025163464908/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=2327236025163464908' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2327236025163464908'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2327236025163464908'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/11/you-tube-introduce-i-sottotitoli.html' title='You Tube introduce i sottotitoli automaici per gli utenti Sordi  (English linguage)'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-7591762907642961245</id><published>2009-11-13T15:40:00.002+01:00</published><updated>2009-11-13T17:54:07.926+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Legislazione e sordi'/><title type='text'>Legge 3 agosto 2009, n. 102 - decreto anticrisi</title><content type='html'>&lt;div class="testolegge"&gt;    &lt;p class="testoCenter"&gt;Legge 3 agosto 2009, n. 102&lt;/p&gt;  &lt;h1&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;pubblicata nella &lt;em&gt;Gazzetta Ufficiale&lt;/em&gt; n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140&lt;/p&gt;  &lt;div class="hr"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;  &lt;span id="indice"&gt;&lt;/span&gt;      &lt;p&gt;&lt;a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm#conve"&gt;Legge di conversione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm#decreto"&gt;Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;      &lt;div class="hr"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span id="conve"&gt;Legge di conversione&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;  &lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;strong&gt;Art. 1.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; 1. Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;br /&gt;     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella &lt;em&gt;Gazzetta Ufficiale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="linkTop"&gt;&lt;a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm#indice"&gt;Ritorno all'indice&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div class="hr"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;span id="decreto"&gt;&lt;strong&gt;Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;pubblicato nella &lt;em&gt;Gazzetta Ufficiale&lt;/em&gt; n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;strong&gt;Art. 1.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;em&gt;Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  2. &lt;em&gt;All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010,&lt;/em&gt; si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del &lt;em&gt;Fondo sociale per occupazione e formazione,&lt;/em&gt; di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, &lt;em&gt;pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri &lt;em&gt;derivanti dall'attuazione del comma 1,&lt;/em&gt; anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del &lt;em&gt;Fondo sociale per occupazione e formazione,&lt;/em&gt; di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, &lt;em&gt;pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. &lt;em&gt;Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,&lt;/em&gt; di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, &lt;em&gt;pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009&lt;/em&gt; . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto &lt;em&gt;del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente,&lt;/em&gt; provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse &lt;em&gt;ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere &lt;em&gt;un'attivita' di lavoro autonomo,&lt;/em&gt; avviare &lt;em&gt;un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa,&lt;/em&gt; o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, &lt;em&gt;o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,&lt;/em&gt; il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Art. 1&lt;/strong&gt;-bis&lt;br /&gt; Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 1-&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;ter&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie&lt;/div&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:&lt;br /&gt;a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;&lt;br /&gt; b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:&lt;br /&gt;a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;&lt;br /&gt;b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':&lt;br /&gt;a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;&lt;br /&gt;b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;&lt;br /&gt; c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;&lt;br /&gt;d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;&lt;br /&gt; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;&lt;br /&gt;f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;&lt;br /&gt;g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;&lt;br /&gt; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 2.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;Contenimento del costo delle commissioni bancarie&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt; 1. A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, &lt;em&gt;convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:&lt;/em&gt; «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo &lt;em&gt;prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007&lt;/em&gt; non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.&lt;/em&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 3.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente &lt;em&gt;verificati dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.&lt;/em&gt; L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:&lt;br /&gt;a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del &lt;em&gt;primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;&lt;/em&gt; b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;&lt;br /&gt;c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei &lt;em&gt;medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3,&lt;/em&gt; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da' diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal fine l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Interventi urgenti per le reti dell'energia&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi &lt;em&gt;alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia,&lt;/em&gt; da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari &lt;em&gt;straordinari del Governo,&lt;/em&gt; ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 &lt;em&gt;del presente articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  3. Ciascun Commissario, &lt;em&gt;sentiti gli enti locali interessati,&lt;/em&gt; emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti &lt;em&gt;nuovi o maggiori oneri&lt;/em&gt; a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche' dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita'».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte. L'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-bis&lt;br /&gt; Disposizioni in materia di trasporto pubblico&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;ter&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e' abrogato.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono soppresse.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;quater&lt;br /&gt; Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;&lt;br /&gt; b) all'articolo 86, il comma 5 e' abrogato;&lt;br /&gt; c) all'articolo 87:&lt;br /&gt; 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;&lt;br /&gt; 2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;&lt;br /&gt; d) all'articolo 88:&lt;br /&gt; 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;&lt;br /&gt; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;&lt;br /&gt;3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;&lt;br /&gt; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;&lt;br /&gt; 5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;&lt;br /&gt;6) al comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;&lt;br /&gt; e) all'art. 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;&lt;br /&gt; f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;&lt;br /&gt;g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;&lt;br /&gt; h) all'art. 166:&lt;br /&gt; 1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;&lt;br /&gt; 2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;quinquies&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui al presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta' aventi destinazione agricola. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;sexies&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone&lt;/div&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 4&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;septies&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Interventi in favore della filiera agroalimentare&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:&lt;br /&gt;«A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».   &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 5.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Detassazione degli investimenti in macchinari&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti &lt;em&gt;in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature&lt;/em&gt; compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate &lt;em&gt;16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007,&lt;/em&gt; fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. &lt;em&gt;L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 6.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 6&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 7.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. All'articolo 106 del &lt;em&gt;testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»,&lt;/em&gt; sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt; a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:&lt;br /&gt;«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;&lt;br /&gt; b) nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 106 del TUIR, &lt;em&gt;introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,&lt;/em&gt; si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 8.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Sistema «export banca»&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui &lt;em&gt;all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,&lt;/em&gt; rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. &lt;em&gt;Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 9.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. &lt;em&gt;Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,&lt;/em&gt; in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:&lt;br /&gt; &lt;em&gt;a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; 1. le pubbliche amministrazioni incluse nell' &lt;em&gt;elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi&lt;/em&gt; del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri &lt;em&gt;per la finanza pubblica,&lt;/em&gt; le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;&lt;br /&gt; 2. nelle amministrazioni di cui al &lt;em&gt;numero 1,&lt;/em&gt; al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo &lt;em&gt;di accertamento di cui al presente numero&lt;/em&gt; comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie &lt;em&gt;locali,&lt;/em&gt; ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, &lt;em&gt;e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico&lt;/em&gt; pubblici, anche trasformati in fondazioni;&lt;br /&gt; 3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge &lt;em&gt;29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,&lt;/em&gt; e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni &lt;em&gt;incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera,&lt;/em&gt; escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito &lt;em&gt;ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al &lt;em&gt;numero 3&lt;/em&gt; sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,&lt;/em&gt; l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di &lt;em&gt;entrata in vigore&lt;/em&gt; del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. &lt;em&gt;I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 9&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;br /&gt; Patto di stabilita' interno per gli enti locali&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilita' finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata puo' essere devoluta:&lt;br /&gt;a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;&lt;br /&gt;b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita' che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunita' locali e del territorio;&lt;br /&gt;c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'ultimo triennio.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalita' di attuazione del comma 7.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;    &lt;strong&gt;Art. 10.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle imprese, &lt;em&gt;tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni:&lt;br /&gt; a) al fine di contrastare gli abusi:&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;&lt;br /&gt;2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;2.1. all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;&lt;br /&gt; 2.2. all'articolo 8, comma 4, &lt;em&gt;terzo periodo&lt;/em&gt;, dopo le parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;&lt;br /&gt; 2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: &lt;em&gt;«articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»&lt;/em&gt; e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;&lt;br /&gt;2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;&lt;br /&gt;3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;&lt;br /&gt;3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione », dopo le parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al &lt;em&gt;numero 3.1.&lt;/em&gt; , continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il &lt;em&gt;comma 49&lt;/em&gt; e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate &lt;em&gt;secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»;&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a &lt;em&gt;15.000 euro annui&lt;/em&gt;, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, &lt;em&gt;del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica&lt;/em&gt; 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, &lt;em&gt;del medesimo regolamento&lt;/em&gt;, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, &lt;em&gt;del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164&lt;/em&gt;. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni &lt;em&gt;di cui alla presente lettera&lt;/em&gt;, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista&lt;/em&gt; dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;&lt;br /&gt; b) &lt;em&gt;al fine di incrementare le compensazioni fiscali&lt;/em&gt;, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;    &lt;strong&gt;Art. 11.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Analisi e studi economico-sociali&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, &lt;em&gt;senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato&lt;/em&gt;, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.   &lt;p&gt; &lt;/p&gt;    &lt;strong&gt;Art. 11&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;&lt;br /&gt; b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:&lt;br /&gt; «c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 11&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;ter&lt;br /&gt; Sportello unico per le attivita' produttive&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente» sono soppresse. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;strong&gt;Art. 11&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;quater&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,la Direzionegenerale per il cinema e la Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 12.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Contrasto ai paradisi fiscali&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, &lt;em&gt;n. 107,&lt;/em&gt; e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza. 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.&lt;/em&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 13.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Contrasto agli arbritaggi fiscali internazionali&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di effettivita' sostanziale. A tal fine nel &lt;em&gt;TUIR&lt;/em&gt; sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt;a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;&lt;br /&gt; b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del &lt;em&gt;comma 5&lt;/em&gt; non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;&lt;br /&gt; c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:&lt;br /&gt;«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:&lt;br /&gt;a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;&lt;br /&gt;b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;&lt;br /&gt;d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 167 » sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;&lt;strong&gt;Art. 13&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="testoCenter"&gt;Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:&lt;br /&gt;a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;&lt;br /&gt;b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. L'imposta si applica come segue:&lt;br /&gt;a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali perdite;&lt;br /&gt;b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;&lt;br /&gt; b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'articolo 16, comma 3.&lt;/em&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;  &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 14.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di societa' ed enti&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita' cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Art. 14&lt;/strong&gt;-bis&lt;br /&gt; Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.   &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 15.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Potenziamento della riscossione&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS &lt;em&gt;e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria,&lt;/em&gt; in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. &lt;em&gt;A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi &lt;em&gt;degli articoli 23 e seguenti&lt;/em&gt; del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta &lt;em&gt;d'acconto&lt;/em&gt; nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  6. All'articolo 2, comma 2, del &lt;em&gt;regolamento di cui al&lt;/em&gt; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato &lt;em&gt;nonche' sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria&lt;/em&gt; puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, &lt;em&gt;per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria&lt;/em&gt; sono individuati gli atti di cui al comma 7.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; ».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:&lt;br /&gt;«7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unita' operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita' ispettive.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;&lt;br /&gt; b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;&lt;br /&gt; c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;&lt;br /&gt;d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e' sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;&lt;br /&gt;e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i»;&lt;br /&gt; f) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:&lt;br /&gt;«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:&lt;br /&gt; a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;&lt;br /&gt; b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;&lt;br /&gt;c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita comunicazione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 15&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; Disposizioni in materia di giochi&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 15&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;ter&lt;br /&gt; Piano straordinario di contrasto del gioco illegale&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal Comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 16.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Flussi finanziari&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:&lt;br /&gt;a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;&lt;br /&gt;b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;&lt;br /&gt;c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' &lt;em&gt;alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria&lt;/em&gt; per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio &lt;em&gt;per gli anni 2010 e seguenti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 16&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;br /&gt; Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 17.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;&lt;br /&gt; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: &lt;em&gt;«Il termine di cui al secondo periodo&lt;/em&gt; si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:&lt;br /&gt;«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;&lt;br /&gt;i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni &lt;em&gt;del personale diplomatico,&lt;/em&gt; dei corpi di polizia &lt;em&gt;e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,&lt;/em&gt; delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. &lt;em&gt;Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell' &lt;em&gt;elenco adottato dall'ISTAT ai sensi&lt;/em&gt; del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, &lt;em&gt;di concerto&lt;/em&gt; con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come &lt;em&gt;modificato&lt;/em&gt; dal presente articolo.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 &lt;em&gt;e all'articolo 3, comma 90,&lt;/em&gt; della legge 24 dicembre 2007, n. 244. &lt;em&gt;Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo &lt;em&gt;nonche' dal personale di cui&lt;/em&gt; all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili &lt;em&gt;ai sensi della normativa&lt;/em&gt; vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  14. &lt;em&gt;(Soppresso).&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, &lt;em&gt;comma 13, del decreto-legge&lt;/em&gt; 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  19. &lt;em&gt;L'efficacia delle graduatorie&lt;/em&gt; dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al &lt;em&gt;30 settembre 2003, e' prorogata fino al&lt;/em&gt; 31 dicembre 2010.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo &lt;em&gt;12 febbraio 1993, n. 39,&lt;/em&gt; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni &lt;em&gt;dell'Autorita',&lt;/em&gt; in caso di parita' di voti, prevale quello &lt;em&gt;del presidente»&lt;/em&gt; .  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. &lt;em&gt;A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,&lt;/em&gt; limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;&lt;br /&gt;b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;&lt;br /&gt; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;&lt;br /&gt;d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;&lt;br /&gt; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:&lt;br /&gt;«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto &lt;em&gt;del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;&lt;/em&gt; gli accertamenti &lt;em&gt;di cui al medesimo comma 5-bis&lt;/em&gt; sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt;a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 &lt;em&gt;del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003,&lt;/em&gt; e successive modificazioni ed integrazioni»;&lt;br /&gt; b) il comma 3 e' &lt;em&gt;sostituito dal seguente:&lt;/em&gt; «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, &lt;em&gt;senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,&lt;/em&gt; un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»;&lt;br /&gt;c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;&lt;br /&gt; d) dopo il comma 5 e' aggiunto &lt;em&gt;il seguente: «5-bis.&lt;/em&gt; Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure &lt;em&gt;di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:&lt;br /&gt;«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al &lt;em&gt;CNIPA.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:&lt;br /&gt; «f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo &lt;em&gt;30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita'.»;&lt;br /&gt;b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:&lt;br /&gt;«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  33. Fermo restando quanto previsto dall' &lt;em&gt;articolo 45 del regolamento di cui al&lt;/em&gt; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operativita' su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 18.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Tesoreria statale&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi &lt;em&gt;nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,&lt;/em&gt; comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi &lt;em&gt;da 1 a 3&lt;/em&gt; possono essere estesi alle Amministrazioni incluse &lt;em&gt;nell'elenco&lt;/em&gt; richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 19.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Societa' pubbliche&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1. All'articolo 18 del &lt;em&gt;decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,&lt;/em&gt; dopo il comma 2, e' inserito il seguente:&lt;br /&gt; &lt;em&gt;«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  2. All'articolo 3 della &lt;em&gt;legge 24 dicembre 2007, n. 244,&lt;/em&gt; sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;&lt;br /&gt; b) &lt;em&gt;(soppressa).&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come segue:&lt;br /&gt;a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;&lt;br /&gt; b) il comma 1 e' abrogato;&lt;br /&gt;c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»; d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate; »;&lt;br /&gt;e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;&lt;br /&gt;f) al comma 3, lettera b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;&lt;br /&gt;g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;&lt;br /&gt; h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;&lt;br /&gt;i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;&lt;br /&gt;j) al comma 5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;&lt;br /&gt;k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;&lt;br /&gt; l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;&lt;br /&gt;m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;&lt;br /&gt; n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;&lt;br /&gt;o) dopo il comma 7, e' introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del &lt;em&gt;testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al&lt;/em&gt; decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;&lt;br /&gt; p) e' abrogato il comma 8;&lt;br /&gt;q) il comma 9 e' sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;&lt;br /&gt; r) e' abrogato il comma 10.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del &lt;em&gt;decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,&lt;/em&gt; convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato &lt;em&gt;dal comma 3 del presente articolo,&lt;/em&gt; si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del &lt;em&gt;decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,&lt;/em&gt; convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o finanziaria. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, &lt;em&gt;come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69,&lt;/em&gt; e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, &lt;em&gt;terzo comma,&lt;/em&gt; del codice civile; ».  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, &lt;em&gt;come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69,&lt;/em&gt; e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni &lt;em&gt;delle societa'&lt;/em&gt; di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, &lt;em&gt;e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  12. Il consiglio di amministrazione &lt;em&gt;delle societa'&lt;/em&gt; di cui al comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, agarantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, aincrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorita' per il sistema informativo del demanio marittimo (SID).&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 20.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, &lt;em&gt;pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,&lt;/em&gt; concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate &lt;em&gt;all'INPS,&lt;/em&gt; secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore &lt;em&gt;della legge di conversione del presente decreto,&lt;/em&gt; sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, &lt;em&gt;convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,&lt;/em&gt; sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»;&lt;br /&gt;b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;&lt;br /&gt;c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis:&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;«6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate &lt;em&gt;con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,&lt;/em&gt; e successive modificazioni. &lt;em&gt;Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia.&lt;/em&gt; Dalla attuazione del presente comma non devono derivare &lt;em&gt;nuovi o maggiori&lt;/em&gt; oneri per la finanza pubblica.    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 21.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Rilascio di concessioni in materia di giochi&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:&lt;br /&gt;a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;&lt;br /&gt;b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;&lt;br /&gt;c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:&lt;br /&gt;a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';&lt;br /&gt;b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;&lt;br /&gt;c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita' di installazione; ».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:&lt;br /&gt;«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:&lt;br /&gt;«p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate. 13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.&lt;/em&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 22.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Settore sanitario&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt; a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: &lt;em&gt;«entro il 15 ottobre 2009»&lt;/em&gt; ;&lt;br /&gt; b) al comma 1-ter le parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: &lt;em&gt;«entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la &lt;em&gt;Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del &lt;em&gt;decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni.&lt;/em&gt; A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. &lt;em&gt;In sede di stipula del Patto per la salute e' determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, &lt;em&gt;ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione,&lt;/em&gt; l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al &lt;em&gt;decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002,&lt;/em&gt; e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economicofinanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, &lt;em&gt;pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,&lt;/em&gt; relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti disposizioni:&lt;br /&gt;a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscriversi con l'Accordo &lt;em&gt;di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,&lt;/em&gt; nonche' a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;&lt;br /&gt; b) decorso inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del &lt;em&gt;Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,&lt;/em&gt; sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del &lt;em&gt;Consiglio&lt;/em&gt; dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;&lt;br /&gt; c) &lt;em&gt;il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b)&lt;/em&gt; e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della &lt;em&gt;medesima&lt;/em&gt; lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;&lt;br /&gt;d) ai crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le disposizioni del presente comma. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 &lt;em&gt;della citata Intesa&lt;/em&gt; Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticita' in essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;6. Per la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50 milioni di euro. &lt;em&gt;Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi» fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma 6. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b) &lt;em&gt;della citata Intesa&lt;/em&gt; Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione sentita la CONSIP.   &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 22&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;bis&lt;br /&gt; Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita', le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 22&lt;/strong&gt;-&lt;em&gt;ter&lt;br /&gt; Disposizioni in materia di accesso al pensionamento&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt; 1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 23.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Proroga di termini&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;&lt;br /&gt; b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del &lt;em&gt;codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al&lt;/em&gt; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del &lt;em&gt;regolamento di cui al&lt;/em&gt; decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del &lt;em&gt;codice della proprieta' industriale, di cui al&lt;/em&gt; decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al presente comma. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura &lt;em&gt;dell'Aquila, previste dal regolamento&lt;/em&gt; di cui al decreto &lt;em&gt;del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato&lt;/em&gt; 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; a) al comma 1:&lt;br /&gt; 1) la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;&lt;br /&gt;2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;&lt;br /&gt; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.»;&lt;br /&gt; c) il comma 2, e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«2. L'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;&lt;br /&gt;d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;&lt;br /&gt; e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt; 1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;&lt;br /&gt; 2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti:&lt;br /&gt; «tale componente»;&lt;br /&gt;f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa &lt;em&gt;l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca&lt;/em&gt; (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attivita' analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;em&gt;21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 24.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  1-72. &lt;em&gt;(soppressi).&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br /&gt; a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:&lt;br /&gt;«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »; b) all'articolo 9:&lt;br /&gt; 1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;&lt;br /&gt; 2) al comma 3:&lt;br /&gt;2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;&lt;br /&gt;2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;&lt;br /&gt; c) all'articolo 42:&lt;br /&gt; 1) al comma 1, le parole «e siano a cio' abilitati» sono soppresse;&lt;br /&gt; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:&lt;br /&gt;«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, &lt;em&gt;di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni,&lt;/em&gt; corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.&lt;/em&gt;    &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 25.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;em&gt;Spese indifferibili&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;br /&gt;2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di &lt;em&gt;256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: « &lt;em&gt;279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni&lt;/em&gt; di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4. &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;em&gt;5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse.&lt;/em&gt;  &lt;p&gt; &lt;/p&gt; 6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo». &lt;p&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style="text-align: center;"&gt;  &lt;p class="linkTop"&gt;&lt;a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm#indice"&gt;Ritorno all'indice&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-7591762907642961245?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/7591762907642961245/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=7591762907642961245' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7591762907642961245'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7591762907642961245'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/11/legge-3-agosto-2009-n-102-decreto.html' title='Legge 3 agosto 2009, n. 102 - decreto anticrisi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-6449186213688928436</id><published>2009-11-13T15:38:00.001+01:00</published><updated>2009-11-13T15:38:44.652+01:00</updated><title type='text'>Dal 1° gennaio 2010: INPS, delineato il nuovo processo dell’invalidità civile</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight: bold; font-size: 18pt; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.ens.it/articolo.asp?ID=2650&amp;amp;utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+EnteNazionaleSordiOnlus+%28Ente+Nazionale+Sordi+ONLUS+-+RSS%29"&gt;http://www.ens.it/articolo.asp?ID=2650&amp;amp;utm_source=feedburner&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_campaign=Feed%3A+EnteNazionaleSordiOnlus+%28Ente+Nazionale+Sordi+ONLUS+-+RSS%29&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;Sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. L&amp;#39;INPS comunica che con determinazione n.189 del 20 ottobre 2009 è stato definito il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 della &lt;a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm"&gt;Legge n. 102/2009&lt;/a&gt;, che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, &lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;sordità civile&lt;/span&gt;, handicap e disabilità. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Dal 1° gennaio 2010 il processo di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili sarà qualificato dai seguenti elementi di novità: &lt;br&gt;- la &amp;quot;scheda di segnalazione&amp;quot; è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l'input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante&lt;br&gt;- anche la sezione &amp;quot;domanda&amp;quot; è compilata on line, previo abbinamento con il certificato precedentemente acquisito &lt;br&gt;- completata la connessione tra i due moduli (certificato e sezione domanda), il sistema consente l&amp;#39;inoltro della domanda all&amp;#39;INPS, attraverso il canale di Internet &lt;br&gt;- in fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell&amp;#39;INPS&lt;br&gt;- i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti &lt;br&gt;- i riconoscimenti con giudizio unanime danno luogo all&amp;#39;immediata verifica dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione, fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente &lt;br&gt;- i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza generano l&amp;#39;esame agli atti e l&amp;#39;eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, il medico INPS della Commissione si rende parte attiva nell&amp;#39;azione di recupero dei pertinenti fascicoli ASL &lt;br&gt;- la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà dì estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) &lt;br&gt;- l&amp;#39;INPS diventa unica parte nell&amp;#39;ambito del contenzioso. Nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS. &lt;br&gt;&lt;br&gt;(Messaggio INPS 29/10/2009, n. 24477) &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Fonte: &lt;a href="http://ipsoa.it"&gt;ipsoa.it&lt;/a&gt; &lt;/span&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-6449186213688928436?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/6449186213688928436/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=6449186213688928436' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6449186213688928436'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6449186213688928436'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/11/dal-1-gennaio-2010-inps-delineato-il.html' title='Dal 1° gennaio 2010: INPS, delineato il nuovo processo dell’invalidità civile'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-7588642526872008553</id><published>2009-09-22T07:45:00.000+02:00</published><updated>2009-09-22T07:52:45.776+02:00</updated><title type='text'>Pubblico impiego: in pensione con 40 anni di contributi</title><content type='html'>&lt;div&gt;Si estende la possibilità delle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione i propri dipendenti: i 40 anni di anzianità per far scattare il recesso unilaterale sono conteggiati sui contributi e non più sul servizio effettivo come era previsto all&amp;#39;art. 6 comma 3 della legge delega n.15/2009 che aveva modificato, restringendolo, l&amp;#39;ambito di applicazione della norma introdotta dalla manovra finanziaria nell&amp;#39;estate del 2008. Di conseguenza, dal 5 agosto scorso è possibile mandare in pensione - con atto unilaterale - i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi. Lo stabilisce la legge 3 agosto 2009 n.102 di conversione del decreto anticrisi (78/2009). Al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n.15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest&amp;#39;anno, e per meglio illustrare l&amp;#39;ambito di applicazione della norma, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l&amp;#39;Innovazione, Renato Brunetta, ha emanato il 16 settembre scorso una apposita circolare che conferma in generale quanto già illustrato con la circolare n.10 del 2008. La nuova circolare chiarisce che la norma si applica anche ai dirigenti, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio. La circolare n.4/2009 chiarisce inoltre il carattere eccezionale dell&amp;#39;intervento limitato al triennio 2009-2011. La norma è immediatamente applicabile ed è valida fino al 31 dicembre 2011. L&amp;#39;amministrazione, si legge nella circolare, esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell&amp;#39;ambito del potere datoriale con l&amp;#39;unica condizione del preavviso di 6 mesi. &lt;br&gt; &lt;a href="http://www.governo.it/"&gt;www.governo.it&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-7588642526872008553?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/7588642526872008553/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=7588642526872008553' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7588642526872008553'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/7588642526872008553'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/09/pubblico-impiego-in-pensione-con-40.html' title='Pubblico impiego: in pensione con 40 anni di contributi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1678028536487714673</id><published>2009-09-13T15:57:00.001+02:00</published><updated>2009-09-13T15:57:59.735+02:00</updated><title type='text'>Comunicato stampa Associazione Cinema Senza Barriere</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Comunicato Stampa&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;b&gt;Martedì 15 settembre 2009&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Grande ritorno di Cinema Senza Barriere&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;N&lt;/u&gt;&lt;u&gt;on vedo, non sento e vado al Cinema!&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt; &lt;i&gt;&lt;b&gt;Il Progetto AIACE Milano e Raggio Verde Roma per non vedenti e non udenti&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Martedì 15 settembre alle ore 18.30 al Cinema dei Piccoli (Viale della Pineta, 15), Cinema&lt;br&gt;Senza Barriere, la rassegna cinematografica per persone con disabilità della vista e dell'udito, fa&lt;br&gt; il suo ritorno a Roma, grazie all'impegno di AIACE Milano, di Raggio Verde Sottotitoli Roma e del&lt;br&gt;cinema stesso. L'appuntamento avrà cadenza mensile e vuole proporsi come un'occasione di&lt;br&gt;incontro e di socializzazione dedicato a tutti i cinephiles, senza nessuna distinzione.&lt;br&gt; Il primo appuntamento dedicato alle persone non udenti e non vedenti, ma anche a tutti gli&lt;br&gt;appassionati del grande schermo è con Gran Torino di Clint Eastwood.&lt;br&gt;Il film, attraverso le vicende del suo protagonista, il burbero e anziano Walt Kowalski, ci racconta&lt;br&gt; una storia in cui la repulsione e il disprezzo per il "diverso" lasciano progressivamente&lt;br&gt;spazio alla comprensione e all'integrazione. Gran Torino documenta come la reciproca&lt;br&gt;conoscenza tra esseri umani, solo in apparenza molto diversi tra loro, possa portare&lt;br&gt; all'annullamento di distanze fisiche e mentali e ad abbassare quelle difese che ognuno di noi tende&lt;br&gt;anche inconsciamente a costruirsi verso ciò che meno conosce e chi ritiene più lontano da sé e&lt;br&gt;Cinema senza barriere, già attivo a Milano e a Bari, ha permesso di realizzare un servizio&lt;br&gt; culturale continuativo per le persone con disabilità della vista e dell'udito, grazie&lt;br&gt;all'audiocommento e ai sottotitoli su film di normale distribuzione in sala. La rassegna&lt;br&gt;cinematografica permette a tutti di fruire della stessa pellicola e nella stessa sala, senza&lt;br&gt; I prossimi appuntamenti saranno: martedì 20 ottobre con Yes Man, martedì 17 novembre&lt;br&gt;con Il curioso caso di Benjamin Button e domenica 13 dicembre con La fabbrica di&lt;br&gt;cioccolato. Gli organizzatori ringraziano sentitamente per la collaborazione Warner Bros Italia, da&lt;br&gt; sempre sensibile alla tematica&lt;br&gt;&lt;br&gt;Per informazioni: Cinema dei Piccoli - tel. 06 8553485 - &lt;a href="mailto:info@cinemadeipiccoli.it"&gt;info@cinemadeipiccoli.it&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Cinema senza Barriere by A.I.A.C.E.- Milano - tel. 02 76115394 - &lt;a href="mailto:info@mostrainvideo.com"&gt;info@mostrainvideo.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt; Raggio Verde Sottotitoli - Roma - tel. 06 70399241 - &lt;a href="mailto:info@raggioverde.org"&gt;info@raggioverde.org&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Ufficio Stampa : Lo Scrittoio - Isabella Rhode - &lt;a href="mailto:irhode@scrittoio.net"&gt;irhode@scrittoio.net&lt;/a&gt; cell. 347 4305496&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1678028536487714673?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1678028536487714673/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1678028536487714673' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1678028536487714673'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1678028536487714673'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/09/comunicato-stampa-associazione-cinema.html' title='Comunicato stampa Associazione Cinema Senza Barriere'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-3869789070159134723</id><published>2009-09-13T15:47:00.001+02:00</published><updated>2009-09-13T15:47:29.086+02:00</updated><title type='text'>Pixie, il cucciolo sordo che comunica coi segni</title><content type='html'>&lt;p class="mobile-photo"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/Sqz38bzxjxI/AAAAAAAABAU/VD3OELsFroY/s1600-h/cucciuolo+sordo-749087.JPG"&gt;&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/Sqz38bzxjxI/AAAAAAAABAU/VD3OELsFroY/s400/cucciuolo+sordo-749087.JPG"  border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5380948272430026514" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;a href="http://www.repubblica.it/2006/12/gallerie/ambiente/cane-linguaggio-segni/1.html"&gt;http://www.repubblica.it/2006/12/gallerie/ambiente/cane-linguaggio-segni/1.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-3869789070159134723?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/3869789070159134723/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=3869789070159134723' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3869789070159134723'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3869789070159134723'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/09/pixie-il-cucciolo-sordo-che-comunica.html' title='Pixie, il cucciolo sordo che comunica coi segni'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/Sqz38bzxjxI/AAAAAAAABAU/VD3OELsFroY/s72-c/cucciuolo+sordo-749087.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-9169084130323671898</id><published>2009-05-08T07:54:00.001+02:00</published><updated>2009-05-08T07:54:08.711+02:00</updated><title type='text'>Elezioni - Dal Senato ok definitivo e unanime per voto disabili</title><content type='html'>Elezioni/ Dal Senato ok definitivo e unanime per voto disabili.&lt;br&gt;Voter&amp;#224; a casa chi non pu&amp;#242; muoversi. Carfagna: passo avanti storico.&lt;br&gt;Roma, 6 mag. (Apcom) - Il Senato, all&amp;#39;unanimit&amp;#224;, ha approvato&lt;br&gt;definitivamente che consente l&amp;#39;esercizio del voto a domicilio per i&lt;br&gt;disabili gravi impossibilitati a recarsi al seggio.&lt;br&gt;La nuova legge sar&amp;#224; in vigore gi&amp;#224; alla prossima tornata elettorale di&lt;br&gt;giugno, a partire dalle elezioni europee. &amp;quot;Oggi - ha sottolineato il&lt;br&gt;relatore sulla legge Carlo Vizzini, presidente Pdl della commissione&lt;br&gt;Affari Costituzionali del Senato - il Parlamento ha restituito un p&amp;#242;&lt;br&gt;di dignit&amp;#224; e di parita&amp;#39; ai &amp;#39;disabili intrasportabili&amp;#39;, approvando una&lt;br&gt;legge considerata &amp;#39;leggina&amp;#39; perch&amp;#232; semplice e di pochi artivoli ma che&lt;br&gt;attua l&amp;#39;articolo 48 della Costituzione che prevede che il diritto di&lt;br&gt;voto, libero e segreto, non puo&amp;#39; essere limitato.&lt;br&gt;Da oggi i disabili gravi sono un po&amp;#39; piu&amp;#39; uguali e possono partecipare&lt;br&gt;al pari degli altri con il voto alle scelte della nostra democrazia&amp;quot;.&lt;br&gt;&amp;quot;E&amp;#39; stata finalmente abbattuta - commenta il ministro per le Pari&lt;br&gt;Opportunit&amp;#224; Mara Carfagna - un&amp;#39;altra barriera sulla strada delle&lt;br&gt;discriminazioni.&lt;br&gt;Il Parlamento ha approvato una legge, attesa da troppi anni, che&lt;br&gt;permetter&amp;#224; anche alle persone che vivono attaccate alle macchine per&lt;br&gt;respirare e a tutti gli italiani con patologie gravi e gravissime di&lt;br&gt;votare presso la propria abitazione.&lt;br&gt;La nostra Costituzione prevede che tutti debbano avere la possibilit&amp;#224;&lt;br&gt;di esercitare le proprie scelte politiche, finalmente tale possibilit&amp;#224;&lt;br&gt;sar&amp;#224; offerta ad ogni elettore come &amp;#232; giusto che sia in un paese&lt;br&gt;civile.Quando si tratta di risolvere i problemi dei pi&amp;#249; deboli e&lt;br&gt;garantire i loro diritti la classe politica si deve unire e non&lt;br&gt;dividere. E questo &amp;#232; successo oggi&amp;quot;.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-9169084130323671898?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/9169084130323671898/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=9169084130323671898' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/9169084130323671898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/9169084130323671898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/05/elezioni-dal-senato-ok-definitivo-e.html' title='Elezioni - Dal Senato ok definitivo e unanime per voto disabili'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-9220765096618715000</id><published>2009-05-08T07:51:00.001+02:00</published><updated>2009-05-08T07:51:32.779+02:00</updated><title type='text'>Esenzione del canone per il servizio TelepassFamily ai possessori di  patente speciale</title><content type='html'>&lt;p class="mobile-photo"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SgPIZCBBSiI/AAAAAAAABAA/P96U12agPSs/s1600-h/7165918_telepass-792780.jpg"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SgPIZCBBSiI/AAAAAAAABAA/P96U12agPSs/s400/7165918_telepass-792780.jpg"  border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5333326716100233762" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;Autostrade per l&amp;#39;Italia offre a tutti i possessori di patenti speciali&lt;br&gt;delle categorie B, C e D di cui al 5 comma dell&amp;#39;art. 116 del Codice&lt;br&gt;della Strada, l&amp;#39;esenzione del canone per il servizio Telepass Family e&lt;br&gt;l&amp;#39;elenco gratuito dei viaggi effettuati.&lt;p&gt;Per fruire di tale beneficio, che &amp;#232; finalizzato a consentire a tali&lt;br&gt;Clienti un pi&amp;#249; agevole uso dell&amp;#39;autostrada, &amp;#232; necessario presentare&lt;br&gt;una copia della patente speciale, recandosi in uno dei PUNTOblu&lt;br&gt;(l&amp;#39;elenco e gli indirizzi sono consultabili nel sito &lt;a href="http://www.telepass.it"&gt;www.telepass.it&lt;/a&gt;)&lt;br&gt;oppure inviandola:&lt;p&gt;- via fax ai n&amp;#176; 055-4202373 o 055-4202734 o&lt;br&gt;- via e.mail all&amp;#39;indirizzo &lt;a href="mailto:info@telepass.it"&gt;info@telepass.it&lt;/a&gt;.&amp;quot;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-9220765096618715000?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/9220765096618715000/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=9220765096618715000' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/9220765096618715000'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/9220765096618715000'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/05/esenzione-del-canone-per-il-servizio.html' title='Esenzione del canone per il servizio TelepassFamily ai possessori di  patente speciale'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SgPIZCBBSiI/AAAAAAAABAA/P96U12agPSs/s72-c/7165918_telepass-792780.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5087381211308034074</id><published>2009-04-28T08:54:00.001+02:00</published><updated>2009-04-28T08:54:08.785+02:00</updated><title type='text'>Lingua dei segni, una proposta per istituire figure professionali ad  hoc</title><content type='html'>&lt;i&gt;La proposta di legge è stata presentata dalla deputata Beatrice Lorenzin. I punti chiave del documento: riconoscere la Lis, supportare con certificazioni professionali gli assistenti alla comunicazione, qualificare il personale di ausilio e garantire un'adeguata programmazione radiotelevisiva.&lt;/i&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;ROMA - &amp;quot;In Italia nelle scorse legislature si è tentato diverse volte di portare nelle Aule parlamentari progetti di legge che prevedevano il riconoscimento della lingua italiana dei segni (Lis), ma nessuno di questi progetti è riuscito a divenire legge&amp;quot;. Ecco perché negli uffici della Camera è arrivata una proposta di legge di Beatrice Lorenzin del Pdl. Per la parlamentare si tratta di un problema considerevole, &amp;quot;visto che oggi non è sempre garantito il diritto delle persone sorde ad avere il supporto di una figura professionale competente, specialmente nelle scuole, dove spesso gli insegnanti di sostegno, ovvero gli assistenti alla comunicazione, non hanno una specifica preparazione nella Lis&amp;quot;.&lt;br&gt; Nel testo si prevede dunque di riconoscere la figura professionale di interprete della Lis e di istituire il Registro nazionale delle associazioni degli interpreti della Lis. Inoltre tra le priorità della proposta, figura anche la predisposizione di un Piano nazionale didattico in ambito accademico nel quale siano definiti gli insegnamenti, i programmi, le modalità operative, il monte ore dei corsi di formazione e le competenze degli interpreti della Lis, nonché le procedure di verifica per il rilascio dell&amp;#39;attestato di abilitazione all&amp;#39;esercizio professionale a livello nazionale. Infine il testo interviene sul servizio radiotelevisivo pubblico al fine di garantire un&amp;#39;adeguata programmazione per le persone sorde, in particolare per quanto concerne le trasmissioni politiche, culturali e di interesse generale, dando attuazione anche a quanto previsto dalla Costituzione. (Davide Pappalardo)&lt;br&gt; (27 aprile 2009)&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0023580.pdf"&gt;http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0023580.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5087381211308034074?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5087381211308034074/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5087381211308034074' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5087381211308034074'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5087381211308034074'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/04/lingua-dei-segni-una-proposta-per.html' title='Lingua dei segni, una proposta per istituire figure professionali ad  hoc'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-6256587514430133412</id><published>2009-04-22T18:39:00.001+02:00</published><updated>2009-04-22T18:39:54.934+02:00</updated><title type='text'>Convegno del 22 aprile 2009: L’interprete L. I. S. campi di applicazione, ruolo e funzioni .</title><content type='html'>Questo il tema di un convegno che si svolger&amp;#224; mercoled&amp;#207; 22 aprile alle&lt;br&gt;ore 10.00 presso la sala della Bibliomediateca della Provincia di&lt;br&gt;Benevento – Palazzo Terragnoli – Corso Garibaldi, 47 Benevento.Formare&lt;br&gt;interpreti L. I. S. ( lingua italiana segni) professionisti del&lt;br&gt;linguaggio dei segni che siano in grado di mettere al servizio degli&lt;br&gt;audiolesi, e della comunit&amp;#224; pi_ in generale, la propria&lt;br&gt;professionalit&amp;#224; in modo tale da poter garantire loro la possibilit&amp;#224; di&lt;br&gt;apprendere in tempo reale ed in qualsiasi ambiente.&lt;p&gt;Questo uno degli obiettivi dell&amp;#39;iniziativa del convegno organizzato da&lt;br&gt;La Scuola la Tecnica di Benevento. Vi sono , ad esempio , laureati&lt;br&gt;presso l&amp;#39;Universit&amp;#224; del Sannio di Benevento che grazie alla L. I. S&lt;br&gt;sono riusciti a portare a termine brillantemente il proprio percorso&lt;br&gt;formativo. E&amp;#39; uno dei possibili esempi delle applicazione di questo&lt;br&gt;tipo di tecnica professionalit&amp;#224;. Non a caso , il responsabile de La&lt;br&gt;Scuola La Tecnica di Benevento, organizzatore dei lavori Bruno Lorenzo&lt;br&gt;Ascione, a questo riguardo ha dichiarato: &amp;#180; &amp;#203; necessario portare&lt;br&gt;all&amp;#39;attenzione anche degli amministratori locali , il problema del&lt;br&gt;profilo professionale e della formazione del professionisti del&lt;br&gt;linguaggio dei segni. In questo senso per quella che &amp;#203; la nostra&lt;br&gt;esperienza possiamo affermare - ha proseguito Ascione - che esiste un&lt;br&gt;grave deficit formativo su tutto il territorio nazionale. Benevento si&lt;br&gt;candida ad essere un centro rilevante in rapporto a temi come la&lt;br&gt;formazione dell&amp;#39;interprete L. I. S.&amp;#170;.&lt;br&gt;Sino agli inizi degli anni 80 questa figura non era professionale , il&lt;br&gt;ruolo era di volta in volta espletato da familiari , amici , religiosi&lt;br&gt;che naturalmente si &amp;quot;ingegnavano&amp;quot;, con grande buona volont‡ per&lt;br&gt;supplire al deficit formativo. Finalmente , nel 1988 una risoluzione&lt;br&gt;del Parlamento europeo determina la nascita di una figura che richiede&lt;br&gt;una specifica formazione. E&amp;#39; ovvio che se gli Enti locali e gli&lt;br&gt;istituti di formazione non si attivano, quello dell&amp;#39;interprete L. I.&lt;br&gt;S. &amp;#203; destinato a restare, per tutte le possibili sue applicazioni, una&lt;br&gt;figura prevista dal legislatore , in realt‡ poi solo sulla carta.&lt;br&gt;L&amp;#39;interprete &amp;#203; la persona abilitata a tradurre, in tempo reale, dalla&lt;br&gt;lingua parlata alla lingua dei segni e viceversa. Non sfugge a nessuno&lt;br&gt;che esistono due campi di applicazione molto estesi e delicati che&lt;br&gt;richiedono un alto numero di interpreti per garantire ai non udenti le&lt;br&gt;stesse possibilit‡ di chiunque altro, si tratta del mondo delle scuola&lt;br&gt;e di quello del lavoro. La normativa in materia, troppo spesso, resta&lt;br&gt;ancora sulla carta. E&amp;#39; chiaro che un tassello fondamentale , per una&lt;br&gt;corretta e concreta applicazione della legge, &amp;#203; rappresentato da una&lt;br&gt;adeguata formazione del personale ed anche da un monitoraggio attento&lt;br&gt;e costante delle esigenze del territorio. Il convegno di mercoled&amp;#207; 22&lt;br&gt;aprile ore 1O.OO Biblioteca Provinciale di Benevento, mira , dunque,&lt;br&gt;all&amp;#39;approfondimento di questi temi. L&amp;#39;iniziativa si colloca&lt;br&gt;nell&amp;#39;ambito della XI edizione de la Settimana della Cultura&lt;br&gt;Scientifica e della Creativit‡ Studentesca. Inoltre, vuole&lt;br&gt;rappresentare anche l&amp;#39;occasione per far e il punto con tutti gli&lt;br&gt;&amp;quot;attori&amp;quot; protagonisti di questa formidabile sfida dei nostri giorni.&lt;br&gt;Una sfida che pu&amp;#218; e deve essere vinta da un tessuto sociale come&lt;br&gt;quello del territorio della provincia di Benevento che ha potenzialit‡&lt;br&gt;per garantire livelli di risposta efficienti a queste problematiche.&lt;br&gt;Nell&amp;#39;ambito dei lavori sar&amp;#224; garantito il servizio di interpretariato.&lt;br&gt;Sono previsti gli interventi di :&lt;br&gt;Sindaco di Benevento Fausto Pepe; Don Nicola De Blasio - Parroco S.&lt;br&gt;Modesto; Tartaglia Polcino Emilia – Coordinatore Provveditore agli&lt;br&gt;Studi Benevento; Bruno Lorenzo Ascione - Responsabile Scuola La&lt;br&gt;Tecnica; Masone Maria Immacolata – Docente; Barbarisi Luciano&lt;br&gt;Presidente ANIMU Campania; Marano Maria Rosaria interprete L. I. S.&lt;br&gt;TG3 RAI, presidente cooperativa Cilis; Mariella Riccio - Universit‡&lt;br&gt;del Sannio Facolt‡ di Ingegneria; De Luca Lucia - Scuola La Tecnica&lt;br&gt;esperta nei processi formativi; Assessore Luigi Scarinzi Comune di&lt;br&gt;Benevento; Mancini Angelo – Dirigente sistemi di Staff; Nicola&lt;br&gt;Cicchella pediatra Presidente Ass. Beneslan; Luigi Velleca Dirigente&lt;br&gt;Provincia di Benevento; Angelo Iacoviello presidente C.e.s.vo.b.;&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.tvsette.net/modules.php?name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=10838"&gt;http://www.tvsette.net/modules.php?name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=10838&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-6256587514430133412?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/6256587514430133412/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=6256587514430133412' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6256587514430133412'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6256587514430133412'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/04/convegno-del-22-aprile-2009-linterprete.html' title='Convegno del 22 aprile 2009: L’interprete L. I. S. campi di applicazione, ruolo e funzioni .'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-59007201693835673</id><published>2009-04-22T18:33:00.001+02:00</published><updated>2009-04-22T18:33:36.133+02:00</updated><title type='text'>Con quotidiano.net e lanazione.it nasce il primo web tg per sordi</title><content type='html'>&lt;i&gt;In rete ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il web tg viene trasmesso con il linguaggio Lis, acronimo che sta per lingua dei segni italiani. L&amp;#39;idea è nata su iniziativa della redazione Internet della Nazione, lo storico giornale della Poligrafici Editoriale che compie 150 anni &lt;br&gt; &lt;/i&gt;&lt;br&gt;su &lt;a href="http://www.quotidiano.net"&gt;www.quotidiano.net&lt;/a&gt; e su &lt;a href="http://www.lanazione.it"&gt;www.lanazione.it&lt;/a&gt; il primo web tg per sordi Firenze, 21 aprile 2009 - Da oggi è on line su &lt;a href="http://www.quotidiano.net"&gt;www.quotidiano.net&lt;/a&gt; e su &lt;a href="http://www.lanazione.it"&gt;www.lanazione.it&lt;/a&gt; il primo web tg per sordi. L&amp;#39;idea è nata su iniziativa della redazione Internet della Nazione, lo storico giornale della Poligrafici Editoriale che compie 150 anni ed è diretto da Giuseppe Mascambruno.&lt;br&gt;  &lt;br&gt;In rete ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il web tg viene trasmesso con il linguaggio Lis, acronimo che sta per lingua dei segni italiani ed è curato da Elena Marmugi, giornalista della redazione internet della Nazione e tecnica qualificata della stessa Lis.&lt;br&gt;  &lt;br&gt;&amp;quot;Quotidiano.net è lieto di aderire a questa splendida operazione - annota il direttore Xavier Jacobelli - E si congratula con La Nazione per questa nuova offerta informativa che conferma ancora una volta la sensibilità e l&amp;#39;impegno sociale del prestigioso giornale fiorentino&amp;quot;.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Il sito ufficiale dell&amp;#39;Ens (Ente Nazionale per la Protezione e l&amp;#39;Assistenza dei Sordi) ha immediatamente pubblicato il link al sito del nuovo web tg della Nazione&lt;br&gt;&lt;br&gt;GUARDA IL WEB TG PER SORDI&lt;br&gt;&lt;a href="http://multimedia.quotidianonet.ilsole24ore.com/?tipo=media&amp;amp;media=6198"&gt;http://multimedia.quotidianonet.ilsole24ore.com/?tipo=media&amp;amp;media=6198&lt;/a&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-59007201693835673?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/59007201693835673/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=59007201693835673' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/59007201693835673'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/59007201693835673'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/04/con-quotidianonet-e-lanazioneit-nasce.html' title='Con quotidiano.net e lanazione.it nasce il primo web tg per sordi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-2866577300945120904</id><published>2009-04-11T10:07:00.001+02:00</published><updated>2009-04-11T10:07:33.736+02:00</updated><title type='text'>Previdenza e assistenza economica - prestazioni economiche  esportabili e non esportabili all'estero</title><content type='html'>Prestazioni economiche non esportabili all&amp;#39;estero Le prestazioni non&lt;br&gt;contributive non sono esportabili da un Paese all&amp;#39;altro. Secondo la&lt;br&gt;normativa comunitaria, le prestazioni speciali a carattere non&lt;br&gt;contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e&lt;br&gt;indennit&amp;#224; per gli invalidi civili, ciechi e civili e sordi) vanno&lt;br&gt;garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, non sono&lt;br&gt;esportabili in ambito comunitario o extracomunitario. Pertanto, per&lt;br&gt;quanto riguarda l&amp;#39;Italia, non sono esportabili: * l&amp;#39;assegno sociale&lt;br&gt;(ex pensione sociale) * gli assegni, pensioni e indennit&amp;#224; di&lt;br&gt;invalidit&amp;#224; civile Queste disposizioni riguardano gli italiani che&lt;br&gt;decidono di trasferirsi all&amp;#39;estero e la possibilit&amp;#224; o meno di far&lt;br&gt;accreditare le prestazioni assistenziali in istituti bancari esteri.&lt;br&gt;L&amp;#39;INPS precisa che le provvidenze economiche concesse agli invalidi&lt;br&gt;civili non sono accreditabili in istituti bancari esteri, nel caso di&lt;br&gt;trasferimento prolungato in un altro paese. Mentre potranno continuare&lt;br&gt;ad essere erogate in Italia, nel caso di un eventuale spostamento&lt;br&gt;all&amp;#39;estero, sempre che la permanenza nell&amp;#39;altro stato sia di breve&lt;br&gt;durata. Di conseguenza nel caso di spostamento transitorio &amp;#232; possibile&lt;br&gt;continuare a mantenere la residenza in Italia e le prestazioni&lt;br&gt;economiche verranno erogate nella modalit&amp;#224; utilizzata abitualmente,&lt;br&gt;sul conto bancario o conto postale, in istituti bancari italiani. Se&lt;br&gt;le stesse sono riscosse direttamente allo sportello potranno essere&lt;br&gt;ritirate anche da un&amp;#39;altra persona munita da delega del titolare della&lt;br&gt;provvidenza. Prestazioni esportabili previste dai Regolamenti&lt;br&gt;Comunitari I Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale e&lt;br&gt;libera circolazione dei lavoratori garantiscono, invece, in tutti i&lt;br&gt;Paesi membri dell&amp;#39;Unione Europea, l&amp;#39;assicurazione contro la vecchiaia,&lt;br&gt;l&amp;#39;invalidit&amp;#224; e la morte (pensioni per attivit&amp;#224; lavorativa),&lt;br&gt;l&amp;#39;assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione,&lt;br&gt;l&amp;#39;assistenza malattia e maternit&amp;#224; e le prestazioni familiari. Lo scopo&lt;br&gt;&amp;#232; di tutelare i lavoratori che hanno svolto attivit&amp;#224; lavorativa&lt;br&gt;dipendente o autonoma, nel settore privato e in quello pubblico (dal&lt;br&gt;25 ottobre 1998), nei diversi Stati membri. Le pensioni dei Paesi&lt;br&gt;Extracomunitari Per quanto riguarda i Paesi Extracomunitari l&amp;#39;Italia&lt;br&gt;ha stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati. Anche in questo&lt;br&gt;caso queste convenzioni hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che&lt;br&gt;hanno prestato e/o prestano attualmente attivit&amp;#224; lavorativa, oltre che&lt;br&gt;in Italia, anche in questi Paesi.&lt;br&gt;Fonte: &lt;a href="http://www.inps.it/"&gt;http://www.inps.it/&lt;/a&gt; - &lt;a href="http://www.esteri.it/"&gt;http://www.esteri.it/&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-2866577300945120904?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/2866577300945120904/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=2866577300945120904' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2866577300945120904'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2866577300945120904'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/04/previdenza-e-assistenza-economica.html' title='Previdenza e assistenza economica - prestazioni economiche  esportabili e non esportabili all&apos;estero'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-8736978806384850575</id><published>2009-04-08T08:33:00.001+02:00</published><updated>2009-04-08T08:33:08.710+02:00</updated><title type='text'>ROMA, Open Day, SABATO 18 APRILE 2009:sordità infantile e benessere psicologico</title><content type='html'>&lt;p class="mobile-photo"&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SdxFJCaAokI/AAAAAAAAA_4/fVd-qpTXxbs/s1600-h/banner_it-788711.png"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SdxFJCaAokI/AAAAAAAAA_4/fVd-qpTXxbs/s400/banner_it-788711.png"  border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5322204881212187202" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;L&amp;#39;Open Day &amp;#232; una giornata di formazione che si propone di far&lt;br&gt;acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di sordit&amp;#224;&lt;br&gt;infantile e benessere psicologico.&lt;p&gt;I relatori e moderatori sono professionisti di livello internazionale&lt;br&gt;nell&amp;#39;ambito della sordit&amp;#224; e salute mentale e tratteranno argomenti&lt;br&gt;quali lo sviluppo dei bambini sordi in ambito psicologico, il ruolo&lt;br&gt;delle interazioni genitore-bambino nei primi anni dello sviluppo, la&lt;br&gt;prevalenza e le caratteristiche dei disturbi mentali nei bambini e&lt;br&gt;adolescenti sordi, i percorsi di valutazione, diagnosi e trattamento,&lt;br&gt;il dibattito intorno all&amp;#39;utilizzo di un impianto cocleare e i fattori&lt;br&gt;in et&amp;#224; infantile che hanno un impatto per il raggiungimento di una&lt;br&gt;positiva qualit&amp;#224; della vita in et&amp;#224; adulta.&lt;p&gt;&lt;br&gt; Al termine delle lezioni magistrali, il confronto dibattito tra&lt;br&gt;pubblico ed esperti permetter&amp;#224; di delineare i bisogni dei bambini&lt;br&gt;sordi in Italia e individuare servizi, pratiche e interventi che&lt;br&gt;rispondano pienamente alle loro specifiche esigenze.&lt;p&gt;MODULO D&amp;#39;ISCRIZIONE OPEN DAY (Formato Word)&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/modulo%20d%92iscrizione.doc"&gt;http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/modulo%20d%92iscrizione.doc&lt;/a&gt;&lt;p&gt;BROCHURE OPEN DAY&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/flyer%20open%20day.pdf"&gt;http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/flyer%20open%20day.pdf&lt;/a&gt;&lt;p&gt;PROGRAMMA OPEN DAY&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/programma%20open%20day.pdf"&gt;http://www.robertowirthfund.net/images/locandine/programma%20open%20day.pdf&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Maggiori informazioni&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:info@robertowirthfund.net"&gt;info@robertowirthfund.net&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Fax + 39 06 8956 1040&lt;br&gt;Tel +39 06 8956 1038&lt;br&gt;Cell 3318 520 534&lt;p&gt;Special Interest Group on Mental Health and Deafness&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.esmhd.org"&gt;www.esmhd.org&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-8736978806384850575?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/8736978806384850575/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=8736978806384850575' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8736978806384850575'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/8736978806384850575'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/04/roma-open-day-sabato-18-aprile.html' title='ROMA, Open Day, SABATO 18 APRILE 2009:sordità infantile e benessere psicologico'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SdxFJCaAokI/AAAAAAAAA_4/fVd-qpTXxbs/s72-c/banner_it-788711.png' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-985083399525793150</id><published>2009-03-31T14:37:00.001+02:00</published><updated>2009-03-31T14:37:40.519+02:00</updated><title type='text'>SICUREZZA: GALLO (PDL), ESTENDERE SMS 113 PER SORDOMUTI A TUTTA  ITALIA</title><content type='html'>Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cosimo Gallo (Pdl), componente della&lt;br&gt;Commissione straordinaria per i Diritti umani, ha presentato&lt;br&gt;un&amp;#39;interrogazione ai ministri dell&amp;#39;Interno Roberto Maroni e dello&lt;br&gt;Sviluppo economico Claudio Scajola per chiedere, &amp;quot;se siano a&lt;br&gt;conoscenza dell&amp;#39;esito del progetto &amp;#39;Sms 113 Pronto intervento&amp;#39;,&lt;br&gt;avviato circa nove mesi fa presso la Questura di Napoli e rivolto alle&lt;br&gt;persone affette da deficit uditivo e del linguaggio parlato&amp;quot;. Il&lt;br&gt;servizio di comunicazione telefonica, spiega Gallo, &amp;quot;si basa su un&lt;br&gt;sistema di messaggistica simultanea sms, assicurando l&amp;#39;indispensabile&lt;br&gt;e opportuno collegamento tra i soggetti interessati e la Questura di&lt;br&gt;Napoli&amp;quot;.&lt;p&gt;&amp;quot;Il progetto mirerebbe a realizzare su tutto il territorio nazionale&lt;br&gt;una maggiore inclusione sociale e una maggiore partecipazione degli&lt;br&gt;audiolesi all&amp;#39;utilizzo delle nuove tecnologie, fruendo del servizio di&lt;br&gt;emergenza 113&amp;quot;. Per questo, Gallo chiede se i ministri, &amp;quot;ritengano&lt;br&gt;opportuno estendere tale progetto su tutto il territorio nazionale,&lt;br&gt;garantendo l&amp;#39;istituzione del servizio &amp;#39;Sms 113 Pronto Intervento&amp;#39;&lt;br&gt;presso le Questure, rimuovendo gli ostacoli frapposti all&amp;#39;uguaglianza&lt;br&gt;dei cittadini e assicurando l&amp;#39;adempimento degli inderogabili doveri di&lt;br&gt;solidarieta&amp;#39; sociale, in adesione ai precetti costituzionali&amp;quot;.&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.libero-news.it/adnkronos/view/90115"&gt;http://www.libero-news.it/adnkronos/view/90115&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-985083399525793150?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/985083399525793150/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=985083399525793150' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/985083399525793150'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/985083399525793150'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/sicurezza-gallo-pdl-estendere-sms-113.html' title='SICUREZZA: GALLO (PDL), ESTENDERE SMS 113 PER SORDOMUTI A TUTTA  ITALIA'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-2651305453941813363</id><published>2009-03-20T09:14:00.001+01:00</published><updated>2009-03-20T09:14:40.212+01:00</updated><title type='text'>Quell'orecchio sembra vero e si può togliere di notte</title><content type='html'>REALIZZATO CON SILICONE E CALAMITE&lt;br&gt;&lt;font size="4"&gt;&lt;b&gt;Quell&amp;#39;orecchio sembra vero&lt;br&gt;e si può togliere di notte&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;In alternativa alla ricostruzione del padiglione auricolare, messa a punto una protesi rivoluzionaria&lt;br&gt; &lt;br&gt;L&amp;#39;orecchio di silicone&lt;br&gt;(Loyola University Health System)&lt;br&gt;MILANO - Matthew Houdek non ha più problemi. A guardare il suo orecchio sinistro, non sembra proprio che sia di silicone, ma è così. Nato senza padiglione auricolare, all'età di quattro anni Matthew aveva subito un intervento chirurgico che glielo aveva ricostruito con la cartilagine delle sue costole. Ma l'orecchio artificiale non era cresciuto con lui. Adesso finalmente il ragazzo, ormai venticinquenne ha trovato una nuova soluzione, esteticamente ottima e persino utile dal momento che gli ha restituito, in parte, l'udito.&lt;br&gt; &lt;br&gt;LE CALAMITE - La trovata è di un otorino della Loyola University a Chicago, Sam Marzo, che invece di ricorrere a una protesi adesiva, come si usa di solito, ha pensato di impiantare nell'osso cranico vicino all'orecchio tre piccoli chiodi metallici con un magnete sulla capocchia. Così la protesi, di silicone e del colore della cute, può facilmente ancorarsi al capo e può essere messa e tolta in pochi secondi. Cioè portata di giorno e levata di notte o per fare la doccia. Matthew è uno dei circa 10 mila bambini che nascono ogni anno con una deformità chiamata microzia, cioè assenza congenita, totale o parziale, del padiglione auricolare, una malformazione che può interessare uno o entrambe le orecchie. Matthew era nato soltanto con il lobo e la protuberanza chiamata trago. Non solo: aveva anche il condotto uditivo chiuso. Così il chirurgo, durante l'intervento per l'inserimento dei chiodi, ha aperto un nuovo condotto uditivo rivestendolo con uno strato di cute prelevata dalla gamba del paziente. Il padiglione di silicone, invece, è stato costruito da Gregory Gion, un esperto di protesi facciali che lavora a Madison, Wisconsin. Sembra vero e la mamma di Matthew quando l'ha visto al suo posto si è messa a piangere.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Adriana Bazzi&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.corriere.it/salute/09_marzo_19/orecchio_silicone_64e09b4a-1490-11de-9dd5-00144f02aabc.shtml"&gt;http://www.corriere.it/salute/09_marzo_19/orecchio_silicone_64e09b4a-1490-11de-9dd5-00144f02aabc.shtml&lt;/a&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-2651305453941813363?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/2651305453941813363/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=2651305453941813363' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2651305453941813363'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/2651305453941813363'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/quellorecchio-sembra-vero-e-si-puo.html' title='Quell&apos;orecchio sembra vero e si può togliere di notte'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5851643418040428074</id><published>2009-03-13T07:43:00.001+01:00</published><updated>2009-03-13T07:43:20.506+01:00</updated><title type='text'>Un nuovo test per individuare i portatori sani della sordità</title><content type='html'>Un nuovo test per individuare i portatori sani della sordit&amp;#224;&lt;br&gt;Il risultato &amp;#232; il frutto di una ricerca condotta a Trieste, che ha&lt;br&gt;dimostrato come i portatori sani di una mutazione assai comune nel&lt;br&gt;gene &amp;quot;GJB2&amp;quot; (la connessina 26) presentino un ispessimento&lt;br&gt;dell&amp;#39;epidermide pi&amp;#249; marcato nelle persone prive di udito. Una scoperta&lt;br&gt;assai significativa - che dovr&amp;#224; ora essere testata su scala pi&amp;#249; ampia&lt;br&gt;- perch&amp;#233; &amp;#232; quanto mai importante evitare che dei neonati siano&lt;br&gt;riconosciuti come sordi profondi&lt;p&gt;Neonato seduto&lt;br&gt;Sembra che grazie ad un semplice test - un&amp;#39;ecografia sulla fronte -&lt;br&gt;sar&amp;#224; possibile individuare i portatori sani della sordit&amp;#224; congenita ed&lt;br&gt;evitare che dei neonati siano riconosciuti come sordi profondi. Una&lt;br&gt;ricerca condotta a Trieste ha stabilito infatti che i portatori sani&lt;br&gt;di una mutazione assai comune nel gene GJB2 (connessina 26) presentano&lt;br&gt;un ispessimento dell&amp;#39;epidermide pi&amp;#249; marcato nelle persone prive di&lt;br&gt;udito.&lt;br&gt;Il test &amp;#232; stato ideato dal Laboratorio di Genetica Medica e dalla&lt;br&gt;Struttura Complessa di Radiologia dell&amp;#39;IRCCS Burlo Garofolo di&lt;br&gt;Trieste, insieme all&amp;#39;ateneo della citt&amp;#224; giuliana, e dopo essere stato&lt;br&gt;brevettato, &amp;#232; gi&amp;#224; nella sfera d&amp;#39;interesse di una multinazionale.&lt;p&gt;La sordit&amp;#224; congenita colpisce un bambino su mille nati ed &amp;#232; dovuta&lt;br&gt;alla mutazione di un gene. Come in altre Malattie Rare, due portatori&lt;br&gt;sani (e inconsapevoli di possedere il gene mutato) hanno il 25% di&lt;br&gt;possibilit&amp;#224; di generare un figlio sordo profondo, il 50% di generarlo&lt;br&gt;portatore sano e il restante 25% di generarlo senza patologia.&lt;br&gt;Il test ideato al Burlo nasce dall&amp;#39;intuizione del genetista Paolo&lt;br&gt;Gasparini, che lavorando da decenni sulle cause genetiche della&lt;br&gt;sordit&amp;#224;, ha associato a questa grave patologia una particolare&lt;br&gt;caratteristica della pelle, ovvero l&amp;#39;ispessimento dell&amp;#39;epidermide, che&lt;br&gt;della pelle stessa costituisce lo strato pi&amp;#249; esterno.&lt;br&gt;Tre anni di lavoro, oltre mille volontari - pazienti sordi e loro&lt;br&gt;familiari provenienti da tutta Italia, che hanno accettato di prendere&lt;br&gt;parte allo screening - hanno consentito dunque ai genetisti e ai&lt;br&gt;radiologi, questi ultimi diretti da Pierpaolo Guastalla, di verificare&lt;br&gt;l&amp;#39;effettiva correlazione tra lo spessore dell&amp;#39;epidermide e la sordit&amp;#224;&lt;br&gt;congenita.&lt;p&gt;&amp;#171;Le potenzialit&amp;#224; di questo sistema di screening sono molteplici - ha&lt;br&gt;dichiarato Paolo Gasparini - e il test ecografico sulla fronte &amp;#232;&lt;br&gt;indolore, poco costoso, immediato e semplice da effettuare; i&lt;br&gt;risultati fino ad ora ottenuti sono ottimi, tanto da averci portato&lt;br&gt;immediatamente a un brevetto&amp;#187;.&lt;br&gt;&amp;#171;Le implicazioni sanitarie di questa scoperta - sottolineano dal canto&lt;br&gt;loro Mauro Delendi e Giorgio Tamburlini, rispettivamente direttore&lt;br&gt;generale e direttore scientifico dell&amp;#39;IRCCS Burlo Garofalo - sono&lt;br&gt;molto importanti: troppo spesso, infatti, i bambini sordi dalla&lt;br&gt;nascita rischiano di diventare sordomuti perch&amp;#233; la loro patologia&lt;br&gt;viene riconosciuta solo all&amp;#39;et&amp;#224; di sei mesi, compromettendo la&lt;br&gt;possibilit&amp;#224; di insegnar loro a parlare&amp;#187;.&lt;br&gt;Ora il sistema dovr&amp;#224; essere testato su scala pi&amp;#249; ampia per confermare&lt;br&gt;la sua validit&amp;#224; anche in altre popolazioni. (S.B.)&lt;p&gt;Per ulteriori informazioni: Laboratorio di Genetica Medica dell&amp;#39;IRCCS&lt;br&gt;Burlo Garofolo, Universit&amp;#224; di Trieste, tel. 040 3785540,&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:geneticamedica@burlo.trieste.it"&gt;geneticamedica@burlo.trieste.it&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;a href="http://superando.eosservice.com/content/view/4252/122/"&gt;http://superando.eosservice.com/content/view/4252/122/&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5851643418040428074?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5851643418040428074/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5851643418040428074' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5851643418040428074'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5851643418040428074'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/un-nuovo-test-per-individuare-i.html' title='Un nuovo test per individuare i portatori sani della sordità'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1914476579683263570</id><published>2009-03-10T16:31:00.001+01:00</published><updated>2009-03-10T16:31:58.977+01:00</updated><title type='text'>nasce www.fiaddaemiliaromagna.org</title><content type='html'>Si segnala l&amp;#39;inaugurazione del sito:&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.fiaddaemiliaromagna.org"&gt;www.fiaddaemiliaromagna.org&lt;/a&gt;&lt;p&gt;del coordinamento regionale F.I.A.D.D.A. dell&amp;#39;Emilia Romagna.&lt;p&gt;Per le future iniziative seguire il nuovo portale.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1914476579683263570?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1914476579683263570/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1914476579683263570' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1914476579683263570'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1914476579683263570'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/nasce-wwwfiaddaemiliaromagnaorg.html' title='nasce www.fiaddaemiliaromagna.org'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-4248107041992797778</id><published>2009-03-10T16:21:00.001+01:00</published><updated>2009-03-10T16:21:47.422+01:00</updated><title type='text'>L'antibiotico che rende sordi i bambini</title><content type='html'>&lt;table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					&lt;tr&gt;&lt;td height="12"&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2" bgcolor="#e7e7e7" height="1"&gt;&lt;img src="http://www.lastampa.it/common/images/pixel.gif" border="0" height="1" width="100%"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;  					&lt;td align="right"&gt; 						 					&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					&lt;tr&gt;&lt;td height="12"&gt;&lt;img src="http://www.lastampa.it/common/images/pixel.gif" height="12" width="1"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					 					&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src="http://www.lastampa.it/common/images/pixel.gif" height="4"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; 					&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;font color="#606163" face="Georgia"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color="#ff6600"&gt;Uno studio mette in evidenza il pericolo di subire danno all&amp;#39;udito dall&amp;#39;uso di antibiotici nei bambini&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;  &lt;br&gt; &lt;img alt="" src="http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.asp?ID_blog=26&amp;amp;ID_file=605" align="right"&gt;Colpisce un bambino su 500, ma gli antibiotici comunemente usati in ospedale come gli Aminoglicosidi possono danneggiare gravemente l&amp;#39;udito dei bambini. È quanto emerge da uno studio eseguito presso &lt;b&gt;l&amp;#39;Institute of Child Health di Londra &lt;/b&gt;che ha individuato un difetto genetico in 18 dei 9.371 bambini esaminati. Evidenziare questo difetto, affermano sul &lt;b&gt;New England Journal of Medicine&lt;/b&gt;, permetterebbe di escludere dai trattamenti i bambini a rischio.&lt;br&gt;   &lt;br&gt; Nonostante gli amino glicosidi siano un valido aiuto nel combattere le infezioni, i medici sanno che la loro somministrazione può comportare alcuni rischi; pertanto vengono somministrati con cautela. Nonostante queste cautele è accaduto che qualche bambino abbia subito dei danni all&amp;#39;udito e ai reni, anche se erano state somministrate dosi normali. Questo fatto è stato collegato a una variazione genetica e lo studio è stato finalizzato a provare la correlazione tra il difetto genetico e i danni da somministrazione di antibiotici.&lt;br&gt; Uno degli scogli da superare, affermano gli scienziati, sta nel fatto che i tempi per ottenere i risultati di un test genetico non si possono applicare nei casi d&amp;#39;urgenza, cioè quando debbano essere somministrati immediatamente gli antibiotici per salvare una vita.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Il dr. John Shanley, a capo del team di ricerca ha commentato: &amp;quot;Questa è una grande scoperta che ha implicazioni molto importanti&amp;quot;. Ha poi aggiunto che è indispensabile cercare di evitare danni permanenti all&amp;#39;udito in neonati, bambini e anche adulti che siano sottoposti a terapia antibiotica in ospedale. &lt;br&gt; Questa scoperta mette luce su una possibile causa della sordità e sarà possibile prevenire questo danno effettuando dei test nelle donne incinte in modo da stabilire se sono portatrici della mutazione genetica causa del problema.&lt;br&gt; &lt;br&gt; (&lt;i&gt;Luigi Mondo e Stefania Del Principe&lt;/i&gt;)&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-4248107041992797778?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/4248107041992797778/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=4248107041992797778' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/4248107041992797778'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/4248107041992797778'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/lantibiotico-che-rende-sordi-i-bambini.html' title='L&apos;antibiotico che rende sordi i bambini'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-755512794020670146</id><published>2009-03-04T18:18:00.001+01:00</published><updated>2009-03-04T18:18:44.122+01:00</updated><title type='text'>Roma: il Soffio dell'Anima</title><content type='html'>All&amp;#39;Anteprima sociale al Don Bosco attesi regista, attori del film e&lt;br&gt;personaggi del mondo dello spettacolo&lt;p&gt;Luned&amp;#236; 9 Marzo alle ore 20,30 al Cinema Don Bosco di Roma si svolger&amp;#224;&lt;br&gt;l&amp;#39;anteprima sociale de il Soffio dell&amp;#39;anima diretto e sceneggiato da&lt;br&gt;Victor Rambaldi, con Flavio Montrucchio, Lucrezia Piaggio, Dario&lt;br&gt;Ballantini, Raffaello Balzo, Orso Maria Guerrini, Giampiero Lisarelli,&lt;br&gt;Lina Bernardi, Claudio Angelini, Cristina Sebastianelli e Yang Yu Lin.&lt;p&gt;Il film prodotto da Luna Film Productions e distribuito da Iris Film,&lt;br&gt;nelle sale dal 13 marzo, in contemporanea alla giornata mondiale del&lt;br&gt;rene, racconta il dramma di un giovane in dialisi, che lotta per non&lt;br&gt;permettere alla sua malattia di controllare la sua vita e infrangere i&lt;br&gt;suoi sogni. E&amp;#39; una storia vera tratta dall&amp;#39;omonimo libro di Valentina&lt;br&gt;Lippi Bruni edito da Giunti.&lt;p&gt;Sar&amp;#224; un&amp;#39;anteprima particolare: per la prima volta in Italia, la&lt;br&gt;proiezione sar&amp;#224; infatti sottotitolata per Audiolesi e l&amp;#39;incasso della&lt;br&gt;serata sar&amp;#224; devoluto in beneficenza a favore di Make-A-Wish Italia,&lt;br&gt;un&amp;#39;associazione onlus che si occupa di realizzare i desideri di&lt;br&gt;bambini affetti da gravi patologie, per portare loro un momento di&lt;br&gt;gioia e speranza (&lt;a href="http://www.makeawish.it"&gt;www.makeawish.it&lt;/a&gt; &amp;lt;&lt;a href="http://www.makeawish.it/"&gt;http://www.makeawish.it/&lt;/a&gt;&amp;gt; ).&lt;p&gt;Il costo simbolico del biglietto &amp;#232; fissato a 3 euro &amp;#232; chi vorr&amp;#224; potr&amp;#224;&lt;br&gt;incrementare la donazione presso la cassa del cinema. Questa copia&lt;br&gt;sottotitolata per audiolesi comincer&amp;#224; dal Don Bosco un viaggio&lt;br&gt;cinematografico sociale che la vedr&amp;#224; attraversare per tappe varie&lt;br&gt;citt&amp;#224; d&amp;#39;Italia per appuntamenti e sottoscrizioni a sostegno&lt;br&gt;dell&amp;#39;associazione.&lt;p&gt;Alla serata parteciperanno gli attori del film, Valentina e il marito&lt;br&gt;Silvio in dialisi da oltre 25 anni - i veri protagonisti della vicenda&lt;br&gt;- rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di&lt;br&gt;Roma e tanti altri vip-testimonial.&lt;p&gt;Saranno inoltre presenti molte associazioni sociali e di sostegno come&lt;br&gt;ENS - FIADDA - SIN - ANED - CNT e Make-A-Wish Italia.&lt;p&gt;Cinema Don Bosco - Via Publio Valerio, 63 -&lt;br&gt;Roma (Metro Subaugusta)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-755512794020670146?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/755512794020670146/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=755512794020670146' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/755512794020670146'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/755512794020670146'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/roma-il-soffio-dellanima.html' title='Roma: il Soffio dell&apos;Anima'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-3276033961799456298</id><published>2009-03-04T17:55:00.001+01:00</published><updated>2009-03-04T17:55:05.549+01:00</updated><title type='text'>ROMA: proiezione di Sound aand Fury con sottotitoli</title><content type='html'>Il 21 marzo 2009 la Mediateca Visu@le proietter&amp;#224;, presso l&amp;#39;Aula&lt;br&gt;Seminari dell&amp;#39;Istituto Statale per Sordi di Roma in Via Nomentana 54,&lt;br&gt;l&amp;#39;evento cinematografico che ha segnato una svolta epocale nel mondo&lt;br&gt;della sordit&amp;#224; statunitense.&lt;p&gt;Sound and Fury di Josh Aronson &amp;#232; un documentario verit&amp;#224; sull&amp;#39;odierno&lt;br&gt;mondo della sordit&amp;#224; americano e sulla pratica, oggi diffusa anche in&lt;br&gt;Italia, dell&amp;#39;impianto cocleare.&lt;br&gt;Un vero successo di pubblico e critica e nomination all&amp;#39;Oscar come&lt;br&gt;miglior documentario.&lt;p&gt;La pellicola, mai distribuita in Italia, &amp;#232; stata dotata per&lt;br&gt;l&amp;#39;occasione di SOTTOTITOLI in italiano dalla stessa Mediateca Visu@le&lt;br&gt;allo scopo di renderla accessibile ad un pi&amp;#249; vasto pubblico.&lt;p&gt;L&amp;#39;evento, che avr&amp;#224; inizio alle ore 10:00 e terminer&amp;#224; alle ore 13:00,&lt;br&gt;sar&amp;#224; presentato dalla Mediateca Visu@le&lt;br&gt;Al termine del documentario sar&amp;#224; possibile partecipare ad un dibattito&lt;br&gt;moderato dalla Dott.ssa M. C. Caselli e dalla Dott.ssa P. Massoni.&lt;br&gt;Sar&amp;#224; garantito il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-3276033961799456298?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/3276033961799456298/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=3276033961799456298' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3276033961799456298'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3276033961799456298'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/roma-proiezione-di-sound-aand-fury-con.html' title='ROMA: proiezione di Sound aand Fury con sottotitoli'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-3433831436775530601</id><published>2009-03-04T17:51:00.001+01:00</published><updated>2009-03-04T17:51:41.812+01:00</updated><title type='text'>ROMA: Anteprima cinematografica sottotitolata</title><content type='html'>Ricevo ed inoltro da parte di &lt;a href="mailto:dwse-deaf@yahoogroups.com"&gt;dwse-deaf@yahoogroups.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;----------------&lt;br&gt;Cari soci e amici,&lt;br&gt;vi inoltro la presente comunicazione invitandovi a partecipare a&lt;br&gt;questo importante evento, che per le persone sorde significa un&lt;br&gt;autentico abbattimento delle barriere sensoriali e della&lt;br&gt;comunicazione.&lt;p&gt;Si tratta infatti della prima esperienza in Italia di una pellicola in&lt;br&gt;lingua originale italiana contemporaneamente sottotitolata e per di&lt;br&gt;pi&amp;#249; della sottotitolazione di una Anteprima Cinematografica.&lt;br&gt;Si conta molto su una efficace ricaduta in termini di&lt;br&gt;sensibilizzazione dei presenti in sala e dell&amp;#39;opinione pubblica.&lt;p&gt;La Fiadda di Roma, come altre Associazioni, sostiene e promuove questa&lt;br&gt;iniziativa.&lt;br&gt;La Fiadda ha riservati 150 posti. Vi chiediamo quindi di confermarci&lt;br&gt;entro il 6 marzo la vostra partecipazione, che si auspica&lt;br&gt;necessariamente numerosa.&lt;br&gt;Potete comunicare direttamente a questo indirizzo:&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:fiaddaroma@interfree.it"&gt;fiaddaroma@interfree.it&lt;/a&gt; ed ai seguenti cellulari:&lt;br&gt;348 2247231&lt;br&gt;347 4969614&lt;br&gt;Vi prego infine di inoltrare il presente invito a familiari, amici e&lt;br&gt;persone di vostra conoscenza.&lt;p&gt;Il film &amp;quot;Il soffio dellanima&amp;quot;, liberamente tratto dall&amp;#39;omonimo romanzo&lt;br&gt;di Valentina Lippi Bruni, narra una storia vera dal forte contenuto&lt;br&gt;sociale, profonda umanit&amp;#224; e intensi valori emotivi.&lt;p&gt;Il Presidente Fiadda Roma&lt;br&gt;Antonio Cotura&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-3433831436775530601?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/3433831436775530601/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=3433831436775530601' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3433831436775530601'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3433831436775530601'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/roma-anteprima-cinematografica.html' title='ROMA: Anteprima cinematografica sottotitolata'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1830170637166916629</id><published>2009-03-03T10:01:00.001+01:00</published><updated>2009-03-03T10:01:45.001+01:00</updated><title type='text'>Un cellulare per i non udenti</title><content type='html'>Il Mit di Boston deciso a creare un cellulare per per i non udenti&lt;p&gt;Si sa, i cinque sensi sono tutti importanti per vivere una vita&lt;br&gt;dignitosa, e gli scienziati del Mit di Boston hanno pensato bene di&lt;br&gt;creare un cellulare capace di aiutare i non udenti.&lt;p&gt;Questi ricercatori si sono posti l&amp;#39;obiettivo di creare un dispositivo&lt;br&gt;in grado di tradurre il suono di chi parla dall&amp;#39;altra parte del&lt;br&gt;cellulare in vibrazioni per il sordo che ascolta.&lt;p&gt;Sappiamo che le persone affette da sordit&amp;#224; cercano di decifrare il&lt;br&gt;linguaggio mediante il labiale, ma spesso risulta loro difficile&lt;br&gt;distinguere determinate parole: per es, le lettere p e b vengono&lt;br&gt;confuse e complicano, cos&amp;#236;, la comprensione del messaggio.&lt;p&gt;E, questo dispositivo ancora in fase di studio, consisterebbe,&lt;br&gt;appunto, in un sistema tattile, capace di trasformare le onde sonore&lt;br&gt;in vibrazioni, avvertibili attraverso l&amp;#39;epidermide, trasmettendo delle&lt;br&gt;sfumature linguistiche, altrimenti visibili solo con lo sguardo.&lt;p&gt;Per mandare avanti questo singolare lavoro, gli scienziati si sono&lt;br&gt;ispirati al metodo Tadoma, un metodo studiato apposta per i non&lt;br&gt;vedenti e non udenti, che si spera possa essere creato anche&lt;br&gt;tecnologicamente.&lt;p&gt;Il dispositivo, dunque, una volta ultimato, sarebbe in grado di&lt;br&gt;inviare tre gruppi di vibrazioni diversi in modo simultaneo a tre&lt;br&gt;diverse dita della mano, migliorando, in questo modo, la comprensione&lt;br&gt;delle persone sorde.&lt;p&gt;Ted Moallem, che lavora al progetto, spiega che nei paesi pi&amp;#249; poveri&lt;br&gt;le persone affette da sordit&amp;#224;, ma anche da cecit&amp;#224;, non possono&lt;br&gt;permettersi di acquistare tecnologie che possono aiutarle a superare&lt;br&gt;le loro mancanze, a causa degli eccessivi costi, ma che &amp;quot;questi&lt;br&gt;dispositivi potrebbero essere molto pi&amp;#249; economici degli impianti&lt;br&gt;cocleari&amp;quot;&lt;p&gt;Come funzioner&amp;#224; questo dispositivo? Si inserir&amp;#224;, semplicemente, un&lt;br&gt;microfono, un processore e un sistema di vibrazione che avverte&lt;br&gt;l&amp;#39;utente quando &amp;#232; in arrivo una chiamata o un messaggio di testo,&lt;br&gt;inviando delle vibrazioni alla pelle.&lt;p&gt;&lt;br&gt;Daniela Caruso&lt;br&gt;&lt;a href="http://magazine.ciaopeople.com/Cellulari_Web-10/Cellulari-29/Un_cellulare_per_i_non_udenti-8083"&gt;http://magazine.ciaopeople.com/Cellulari_Web-10/Cellulari-29/Un_cellulare_per_i_non_udenti-8083&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1830170637166916629?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1830170637166916629/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1830170637166916629' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1830170637166916629'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1830170637166916629'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/un-cellulare-per-i-non-udenti.html' title='Un cellulare per i non udenti'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-238414293836703345</id><published>2009-03-03T09:27:00.001+01:00</published><updated>2009-03-03T09:27:10.824+01:00</updated><title type='text'>I disagi in ospedale raccontati dalla prima donna medico chirurgo  sorda</title><content type='html'>Ostacoli, burocrazia e metodi per superarli al centro di tre convegni&lt;br&gt;organizzati dal Comune di Pistoia. Il primo si &amp;#232; svolto sabato 28&lt;br&gt;febbraio con la dottoressa Manuela Gemmi, che insegna lingua dei segni&lt;br&gt;agli operatori sanitari&lt;br&gt;orecchio&lt;p&gt;PISTOIA - Il comune di Pistoia, in collaborazione con l&amp;#39;Ente Nazionale&lt;br&gt;Sordi, organizza &amp;quot;Al di l&amp;#224; dei segni&amp;quot;, un ciclo di tre conferenze che&lt;br&gt;si terranno alla Fabbrica delle Emozioni a Pistoia e avranno come tema&lt;br&gt;comune l&amp;#39;approfondimento delle tematiche e problematiche che&lt;br&gt;riguardano le persone non udenti. Il primo appuntamento si &amp;#232; svolto&lt;br&gt;sabato 28 febbraio e ha avuto come relatrice la dottoressa Manuela&lt;br&gt;Gemmi, la prima donna medico chirurgo sorda, che lavora alla Asl 4 di&lt;br&gt;Prato come dirigente medico nel dipartimento della Prevenzione nella&lt;br&gt;Unit&amp;#224; funzionale di Igiene e Sanit&amp;#224; pubblica e come componente della&lt;br&gt;commissione di invalidit&amp;#224; civile e di cecit&amp;#224;.&lt;p&gt;Da sempre Manuela Gemmi si batte affinch&amp;#233; i sordi possano fruire con&lt;br&gt;la maggior facilit&amp;#224; possibile dei servizi sanitari, al pari degli&lt;br&gt;udenti e per questo ha organizzato nel 2008 un corso di Lis (Lingua&lt;br&gt;Italiana dei Segni) all&amp;#39;ospedale di Careggi aperto a tutti i&lt;br&gt;professionisti impegnati nei vari reparti. Dal 1995 &amp;#232; anche&lt;br&gt;coordinatrice dei Corsi di lingua dei segni presso la sezione di&lt;br&gt;Firenze dell&amp;#39;Ente Nazionale Sordi, corsi aperti a tutti gli udenti&lt;br&gt;interessati a venire a contatto con questo mondo silenzioso.&lt;p&gt;Nella sua conferenza, la dottoressa Gemmi ha raccontato come sia&lt;br&gt;difficile per un sordo potersi muovere all&amp;#39;interno della burocrazia&lt;br&gt;ospedaliera e di come sia complesso riuscire a comunicare i propri&lt;br&gt;bisogni a dottori, infermieri o altri malati. Si &amp;#232; poi concentrata su&lt;br&gt;un tema molto attuale all&amp;#39;interno del mondo dei sordi, cio&amp;#232; la nuova&lt;br&gt;tecnica chirurgica dell&amp;#39;impianto cocleare, sottolineandone gli aspetti&lt;br&gt;positivi e negativi e raccontando qual &amp;#232; la posizione personale e&lt;br&gt;quella ufficiale dell&amp;#39;Ente nazionale sordi in merito. Gli altri due&lt;br&gt;appuntamenti sono in programma per marzo. Sabato 14 Giovanni Tafi&lt;br&gt;(presidente dell&amp;#39;Ens regione Toscana) parler&amp;#224; dei diritti dei sordi;&lt;br&gt;mentre sabato 28 marzo Renato Pigliacampo (presidente Ens delle&lt;br&gt;Marche) approfondir&amp;#224; il tema dello sviluppo psicologico del bambino&lt;br&gt;sordo. (Jacopo Storni)&lt;p&gt;(2 marzo 2009)&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.superabile.it/web/it/REGIONI/Toscana/News/info-1171362586.html"&gt;http://www.superabile.it/web/it/REGIONI/Toscana/News/info-1171362586.html&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-238414293836703345?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/238414293836703345/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=238414293836703345' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/238414293836703345'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/238414293836703345'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/i-disagi-in-ospedale-raccontati-dalla.html' title='I disagi in ospedale raccontati dalla prima donna medico chirurgo  sorda'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-6873246824011700812</id><published>2009-03-01T13:30:00.001+01:00</published><updated>2009-03-01T13:30:08.858+01:00</updated><title type='text'>L´allegra gestione dell´Istituto dei sordi</title><content type='html'>&lt;h1&gt;L´allegra gestione dell´Istituto dei sordi&lt;/h1&gt;           	                      				&lt;div class="sommario"&gt;Viaggi, cene e perfino una garçonnière: ai domiciliari l´ex presidente e due del cda. Indagati altri 4 amministratori L´ente finanziato da Regione e Provincia ha un buco da 1,5 milioni&lt;/div&gt;         				            		&lt;div class="didascalia" style="border-bottom: medium none;"&gt;   							  &lt;img src="http://locali.data.kataweb.it/storage/kpm2gloc/images/2009/02/27/2154450.jpeg" alt="" title="L-allegra gestione dell-Istituto dei sordi" border="0"&gt;   									   									&lt;/div&gt;       				    	       		I soldi stanziati da Provincia e Regione per l´Istituto dei sordi finivano in pranzi e cene, costosi foulard e profumi, cravatte in seta ed eleganti borse. Ma non per i portatori di handicap o i loro familiari. Solo per il presidente dell´Istituto e il consiglio di amministrazione. Accadeva fra il 2003 e il 2005. Ieri, le indagini del sostituto procuratore Amelia Luise hanno portato agli arresti domiciliari l´ex presidente Giacomo Maria Sgroi, 59 anni, e gli ex consiglieri Davide Salvatore Cutrona, 39 anni, e Maurizio Tarallo, 52. Il provvedimento, firmato dal gip Fabio Licata, contesta a tutti l´accusa di associazione a delinquere finalizzata al peculato: il consiglio di amministrazione avrebbe autorizzato spese non consentite dallo statuto. Per questa ragione, altri tre componenti del cda 2003-2005 sono finiti nel registro degli indagati. Si tratta di Antonino Gioiosa, Alfredo Riccardo Oneto e Ciro Sucato. Indagato pure il segretario Vito Inghilleri.&lt;br&gt; &lt;br&gt; Le indagini, svolte dalla sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato della Procura, sostengono che gli indagati avrebbero svuotato sistematicamente le casse dell´Istituto. Fra la fine del 2004 e l´inizio del 2005, il buco di bilancio era stato messo in evidenza da ben quattro ispezioni disposte dal direttore regionale dell´assessorato Pubblica istruzione, Patrizia Monterosso. Nonostante una montagna di documentazione fosse scomparsa, il verdetto fu chiarissimo. Si arrivò al commissariamento dell´ente e a una comunicazione alla Procura della Corte dei Conti: il dissesto finanziario aveva portato l´Istituto a una pesante esposizione con le banche, con l´Inps, tutto naturalmente a discapito dei servizi erogati. Intanto, un esposto anonimo metteva in moto anche la polizia, che nell´ottobre 2005 ha inviato alla Procura una dettagliata informativa. È bene sapere che l´Istituto dei sordi, fondato da un decreto del 1834 con funzione di istruzione, è un ente pubblico, i cui principali finanziamenti arrivano da Provincia e Regione. In totale, quasi 700 mila euro all´anno. Ma l´allegra gestione rilevata dalle indagini avrebbe portato a un buco per il doppio, quasi un milione e mezzo di euro (solo 400 mila dovuti alle banche, con interessi da 50 mila euro all´anno).  &lt;div style="display: none;" id="adMiddle"&gt; &lt;a href="http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/palermo/interna/1282322008/Middle/default/empty.gif/34653836306362633439613932663330" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://oas.repubblica.it/0/default/empty.gif" alt="" width="2" border="0" height="2"&gt;&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt; Il regolamento interno prevede che i membri del consiglio di amministrazione prestino la loro opera gratuitamente: hanno diritto solo a un rimborso per le spese sostenute nell´ambito della loro attività, naturalmente spese deliberate e autorizzate dal Cda. Invece, i consiglieri finiti nella bufera avrebbero avuto un vero e proprio stipendio. Tarallo ne incassava addirittura due, perché era anche dipendente dell´Istituto. Nel 2003, il Cda dell´Istituto autorizzò 100 mila euro di stipendi, di cui 66 mila solo per il presidente.&lt;br&gt; Dice l´atto d´accusa della Procura che i soldi di Provincia e Regione venivano anche utilizzati per l´acquisto di cellulari e schede telefoniche. E intanto, due linee dell´Istituto di via Cavour e una del distaccamento di Campofelice venivano tagliate, per morosità.&lt;br&gt; All´epoca, l´Istituto aveva solo un pulmino, anche abbastanza malandato. Eppure, tanti soldi venivano spesi per le auto private dei consiglieri.&lt;br&gt; &lt;br&gt; C´erano poi i canoni di affitto per tre appartamenti in via Ventura. Ma non erano le sedi di altri centri da adibire al sostegno dei ragazzi portatori di handicap. Quando il nuovo presidente dell´Istituto, Pietro Vazzana, scoprì della loro esistenza, dispose subito un sopralluogo. Un appartamento era arredato di tutto punto, con tanto di camera da letto matrimoniale, cucina-soggiorno con friggitrice e una borsa contenente un bel servizio di posate. A che serviva tutto questo? Non risultava che lì si organizzassero gite per i bambini o corsi di formazione per gli operatori. Il portiere dello stabile, interrogato dalla polizia, ricorda di aver visto spesso un dirigente dell´Istituto, assieme a una signora. «Ma veniva anche altra gente», ha precisato. Chi?&lt;br&gt; &lt;br&gt; Ecco il capitolo delle gite. Nell´estate 2003, fu al club Lipari di Sciaccamare. Per i genitori che avrebbero voluto partecipare, la quota di iscrizione andava da 500 a 700 euro. E tanto pagarono. Tarallo, un altro componente del cda e una dipendente dell´Istituto, portarono invece in vacanza i propri cari senza sborsare una lira. Quella volta, una mamma chiese una ricevuta per i soldi consegnati. Si vide rispondere: «Signora, ma che va pensando, mica le posso negare di aver ricevuto i soldi». E la ricevuta non fu mai rilasciata. Gli investigatori della polizia hanno fatto un lavoro certosino: sono risaliti al tour operator che organizzò il soggiorno estivo, hanno analizzato tutti i conti e hanno scoperto che i genitori avrebbero dovuto pagare 329 euro, e non da 500 a 700 euro.              		                &lt;div class="data"&gt;(27 febbraio 2009)&lt;/div&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-6873246824011700812?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/6873246824011700812/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=6873246824011700812' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6873246824011700812'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/6873246824011700812'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/lallegra-gestione-dellistituto-dei.html' title='L´allegra gestione dell´Istituto dei sordi'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-3674834608859985302</id><published>2009-03-01T13:26:00.001+01:00</published><updated>2009-03-01T13:26:44.884+01:00</updated><title type='text'>Miur: riunione ministeriale per integrazione scolastica di alunni con  handicap sensoriali</title><content type='html'>Si � tenuto nei giorni scorsi un &lt;a id="ed_Id_1" target="_blank" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=incontro+it&amp;amp;a=5367&amp;amp;e=2&amp;amp;y=6&amp;amp;j=132F6DEEACC2DE8117DC493FC6E8CD16http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D35287%26idA%3D90764%26query%3Dincontro%2Bit%26cpk%3Da%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Eeasyflirt%25252Ecom%25252Famicizia%2526query%253Dincontro%252Bit%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg141SnpamwrusdLzOReGDw14axca59s5qD5F5HNRIoS5gVeB9aqHFksRxW7064w%2525255FUyvWd%2525255F6MWL%2525255FD5kf6PEwmLQ1OPD7Kh0Y3MxIo%2525255FPq2n5ed%2525252D2L4twOvrm4BLOH4DPlaBYpKznO7MNoe4Mn9D%2525255FplwlV6U%2525255FPJvyce%2525252DwuAZGLLOiQN1qQOAaI1Vv60oiL%2525255FDXZx4SrQkfdye51KVZs0TxtwloN2IPyFkWyvR42l42CyWez13prDPeIcXuLT4hI6cb%2525255FWsyNQHNRfMqrAhtw7PjWjMnJZrBk7HhOIEzxxR85jMQmzQjh1%2525252D%2525255F6OI06%2525252DOdrMr42zAEIi2RiWxdxM%2525255FcU1nA%2525255FvkPkOPfzkI3F2KcZFDds%2525252D4q2GzAbSQXC0mQ2Mx&amp;amp;r=&amp;amp;x=1235910910921&amp;amp;z=tt.lh.0C03C7ECF88A7A6B037A638E9FC7F784&amp;amp;i=336" style="border-bottom: medium none; text-decoration: underline; color: rgb(0, 128, 0);"&gt;incontro&lt;/a&gt; finalizzato alla predisposizione di uno schema di regolamento per quanto riguarda l�attuazione dell�art.21 della legge n.59 del 1997 (�Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) in riferimento al tema degli alunni con handicap sensoriali. Secondo quanto rende &lt;a id="ed_Id_2" target="_blank" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=hotel+noto&amp;amp;a=5367&amp;amp;e=1&amp;amp;y=7&amp;amp;j=1D0DE79020D2DAF13D268283C0F3238Ahttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D10709%26idA%3D89600%26query%3Dhotel%2Bnoto%26cpk%3Dm%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fkelkoo%252Fredir%252Easp%253Fid%253D5157423170701it1d596bae6d29dd604f776f6c886e33ca%2526query%253Dhotel%252Bnoto%2526country%253Dit%2526category%253D170701%2526merchant%253D5157423%2526operator%253Dand&amp;amp;r=&amp;amp;x=1235910910921&amp;amp;z=tt.lh.0C03C7ECF88A7A6B037A638E9FC7F784&amp;amp;i=336" style="border-bottom: medium none; text-decoration: underline; color: rgb(0, 128, 0);"&gt;noto&lt;/a&gt; il Ministero dell�istruzione dell�univerist� e della ricerca, �l�adozione del regolamento attuativo della legge n. 59/77, con il quale vengono costituiti gli Enti per il sostegno all�integrazione scolastica di questi studenti, � un provvedimento urgente.� Gi� nel 2000, con la legge n.69 (Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell&amp;#39;&lt;a id="ed_Id_3" target="_blank" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=offerta+3&amp;amp;a=5367&amp;amp;e=1&amp;amp;y=6&amp;amp;j=9E28F79D555369F794BA55274F9FCA21http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D36690%26idA%3D90764%26query%3Dofferta%2B3%26cpk%3Da%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Evideofoninitre%25252Eit%25252Fp%25252Diva%2526query%253Dofferta%252B3%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17pSgpamwraicb7BSeCDwl4axca588pmCpl%2525255FH9Zf5iMxXOF%2525255Fb6PHm8dxTOVxv1Pdy%2525255FeR%2525252DKUVK%2525255Fryn7O%2525255FLA2MTVOMD7Kh0Y3DxYM0P6ikAedw2L4twOjvn4JGPdc3UlrxdNG%2525255FnvidYdv8P2g4pswOzBid%2525252DvBqnf%2525252DG%2525252DvFPQbeKhwYx7Q2GLO8F6KEuhc6yIZwPTMNSdqiPwnWbcMxw%2525252D%2525255FZ0kZvXPlRhLiyk4XlTp1KHOjJ7qbDMfYcXu7X3jN7MZLyryowcLxWD9%2525252DIyvQSX%2525252DTuHybpTFCyPj6UIx1NTFPapP1WV1VdA8eqw3aadP40nszi5GJTUFmemOxpPRQZ8UrW4fljeMzAx4z%2525252D3Qw%2525252E%2525252E&amp;amp;r=&amp;amp;x=1235910910921&amp;amp;z=tt.lh.0C03C7ECF88A7A6B037A638E9FC7F784&amp;amp;i=336" style="border-bottom: medium none; text-decoration: underline; color: rgb(0, 128, 0);"&gt;offerta&lt;/a&gt; di integrazione scolastica degli alunni con handicap) sono state stanziate ingenti risorse economiche per migliorare la situazione e sostenere l�integrazione scolastica di alunni sordi, ciechi e poi vedenti. All�incontro tenutosi al Ministero, alla presenza del Ministro Mariastella Gelmini, hanno preso parte il capo dell&amp;#39;Ufficio Legislativo del Ministero Maria Celentano, il presidente e il vice presidente dell&amp;#39;Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Tommaso Daniele ed Enzo Tiol e il presidente dell&amp;#39;Ente Nazionale per la &lt;a id="ed_Id_4" target="_blank" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=protezione&amp;amp;a=5367&amp;amp;e=2&amp;amp;y=6&amp;amp;j=6039FB69A9D7C2D44BDD22F9C652EC56http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D68298%26idA%3D90764%26query%3Dprotezione%26cpk%3Da%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Elandosport%25252Ecom%25252Fprotezioni%25252Dcivili%2526query%253Dprotezione%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg14VSkJamwryrdL3BTuaFwVgaxca59M9tCZV5H9Zf5iMxXOF%2525255FbKDAksZ%2525255FSe1u%2525252DF%2525252DNwPOT%2525252DK4VL%2525255FP5mPyJFA%2525252DITFqJGuH9yt2awIk%2525255FMvKVUXVxv%2525252Dwhx%2525252D%2525255FhnIFMPH4Pzl%2525252DBYJKzmubMNoe4MntL6PxbjhCY%2525255FPhsxs63xuAYBuuJ1QAnrxXCcMkJnKdagrq1IJ1%2525255FQ7BUftqfljDHI5FAm%2525252DxFu%2525252DylSFMSXS6kkRwEvAWNLDdho6rFYo4IsKvwm4iOOLfw3JsBLxHZras9vQjHnGWY%2525252Dc96MkqyoqMKyRhdF%2525255F7qMWzQjh1%2525252D%2525255F6OI06%2525252DOdrMr42zAEIi2RiWxdxM%2525255FcU1nA%2525255FvkPkOPfzkI3F2KcZFDds%2525252D4q2GzAbSQXC0mQ2Mx&amp;amp;r=&amp;amp;x=1235910910921&amp;amp;z=tt.lh.0C03C7ECF88A7A6B037A638E9FC7F784&amp;amp;i=336" style="border-bottom: medium none; text-decoration: underline; color: rgb(0, 128, 0);"&gt;protezione&lt;/a&gt; e l&amp;#39;&lt;a id="ed_Id_5" target="_blank" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=assistenza&amp;amp;a=5367&amp;amp;e=2&amp;amp;y=6&amp;amp;j=60B7C14B7DF6B8634B205BBE72E5D624http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D16749%26idA%3D90764%26query%3Dassistenza%26cpk%3Da%26idU%3D265%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fgoadv%252Fredir%252Easp%253Furl%253Dwww%25252Epctools%25252Ecom%25252Fit%2526query%253Dassistenza%2526country%253Dit%2526redir%253Dhttp%25253A%25252F%25252Frc23%25252Eoverture%25252Ecom%25252Fd%25252Fsr%25252F%25253Fxargs%25253D15KPjg17NSnJamwrmscb3LROKHxF4axca59sloCpZ4H9Zf5iMxXOZ8a6HDm8JxTOVxv1PdzPWU%2525255Fq4WLfDymf6IFAqORlCJGeTpjdLJzIM6Ma6nXNfnsYpzy%2525252DvsmYBHNH0BZGvxQeKl3uPOJdbvbj9G%2525255FIsD227BvvxvwMi2ze8fFrPd3UQpqlGGfs9N%2525252D%2525255FF7jMrFLZkIP7MmetGQ5iSQBp9Wmo94kL2UDhUTKV3R5W9%2525255Fri%2525252DFISYgrKbKYo0Nsavwm%2525255FOoWdL0mM8PP0nCt7c6q1rDlzTM39s2LX%2525252DyzKhdoG4mHab6dmuKhVxw9fuA47qGdbM6%2525252Dl%2525255F%2525252DHYrPRjX6aVQqJEhzRPKzZGHkZmw65gjWMZhGZ5ij%2525252DwKOMA%2525252E%2525252E&amp;amp;r=&amp;amp;x=1235910910921&amp;amp;z=tt.lh.0C03C7ECF88A7A6B037A638E9FC7F784&amp;amp;i=336" style="border-bottom: medium none; text-decoration: underline; color: rgb(0, 128, 0);"&gt;assistenza&lt;/a&gt; dei Sordi, Ida Collu.&lt;br&gt; &lt;br&gt;(Data: 28/02/2009 8.44.00 - Autore: Luisa Foti)&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6620.asp"&gt;http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6620.asp&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-3674834608859985302?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/3674834608859985302/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=3674834608859985302' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3674834608859985302'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3674834608859985302'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/miur-riunione-ministeriale-per.html' title='Miur: riunione ministeriale per integrazione scolastica di alunni con  handicap sensoriali'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5431241029241101074</id><published>2009-03-01T13:24:00.001+01:00</published><updated>2009-03-01T13:24:12.562+01:00</updated><title type='text'>Come si parla? Il cervello lo sa già</title><content type='html'>&lt;h3&gt;la prova viene da simboli senza significato che attivano l'area di Broca&lt;/h3&gt; &lt;h1&gt;Come si parla? Il cervello lo sa già&lt;/h1&gt; &lt;h2&gt;Il linguaggio è innato: conosciamo la sintassi prima di costruire le frasi&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;b&gt; &lt;table class="foto-v-left" width="1" align="left"&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;img alt="La sintassi è innata" title="La sintassi è innata" src="http://www.corriere.it/Hermes%20Foto/2009/02/28/il_futurismo_russo_3_934%5B1%5D--140x180.jpg" width="140" align="left" border="0" height="180"&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;La sintassi è innata&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;/b&gt;Nel nostro cervello c&amp;#39;è una regione&lt;/span&gt; capace di utilizzare la sintassi anche in assenza di parole. La sintassi, cioè la capacità di disporre le parole secondo una schema definito e significante, è ritenuta il nucleo concettuale fondamentale del linguaggio. Tale capacità appare innata nell&amp;#39;uomo, mentre è assente negli altri animali anche i più vicini a noi ed è codificata in una regione specifica della nostra corteccia cerebrale sinistra: è la famosa area di Broca, necessaria per poter parlare. Questo fatto è noto dall&amp;#39;Ottocento e la sua scoperta è merito del dottor Paul Broca appunto, che localizzò con maestria la lesione cerebrale di un paziente che, pur avendo tutte le altre facoltà intatte, quando voleva parlare emetteva solo un monotono «Tantantan». &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Funzione superiore &lt;/span&gt;&lt;br&gt;In anni recenti si è mostrato che tale area è coinvolta anche nella retta articolazione del linguaggio dei segni, quello usato dai sordomuti ad esempio, come pure in un particolare sistema di comunicazione, detto &lt;span style="font-style: italic;"&gt;silbo gomero&lt;/span&gt;, a suon di brevi fischi, tipico dell&amp;#39;isola di La Gomera, una delle Canarie. L&amp;#39;area sovrintende quindi al controllo della corretta disposizione sintattica dei segni, al di là e al di sopra del linguaggio vero e proprio. Un gruppo di ricerca del San Raffaele di Milano ha mostrato adesso che la stessa area può controllare anche un mezzo di espressione astratto costituito di simboli visuospaziali inventati. Si tratta quindi di una vera e propria «sintassi senza parole», di una funzione superiore che si estrinseca soprattutto nel linguaggio, ma che si estende anche ad altri domini funzionali della nostra mente. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Nocciolo fondamentale &lt;/span&gt;&lt;br&gt;L&amp;#39;uomo si è sempre chiesto che cosa caratterizzi il suo linguaggio; che cosa faccia, in altre parole, del linguaggio il linguaggio. Molti linguisti, sulla scia di Noam Chomsky, hanno indicato nella sintassi il nocciolo fondamentale di questa facoltà e localizzato nell'area di Broca la regione cruciale per il suo espletamento. Nelle lingue naturali esiste un&amp;#39;enorme varietà di regole sintattiche, ma non vi sono rappresentate tutte quelle pensabili. Esistono infatti regole che non si trovano in nessun linguaggio naturale. Sono regole per così dire «proibite» dalla nostra facoltà di linguaggio. Un lavoro precedente del gruppo del San Raffaele che si avvale della consulenza linguistica di Andrea Moro, collaboratore di Chomsky, ha mostrato che un cervello che utilizza una regola sintattica «permessa», cioè che si può trovare in una lingua naturale, utilizza per farlo l&amp;#39;area di Broca, mentre quando maneggia regole sintattiche diverse, costruite artificialmente ma non presenti in nessuna lingua naturale, non la usa. Come dire che l&amp;#39;area di Broca può funzionare solamente seguendo certe regole, ma non certe altre. In altre parole, le regole della nostra sintassi sono scritte nel cervello, probabilmente dalla nascita. Quello che riguarda la lingua sembra adesso vero anche per altri sistemi di combinazione dei segni. In un lavoro di Marco Tettamanti e collaboratori che uscirà sulla rivista &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Cortex&lt;/span&gt;, il gruppo di ricerca che fa capo ad Andrea Moro per la parte linguistica e a Stefano Cappa per le metodiche di neurovisualizzazione delle aree cerebrali ha mostrato come tale distinzione vale anche per una composizione visuospaziale di pura invenzione. &lt;/p&gt; &lt;div id="rectangle right" class="right"&gt;      &lt;/div&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Prerequisito essenziale&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Si tratta di mettere in fila simboli visivi astratti che non hanno alcun significato, ma lo si deve fare rispettando certe regole dettate dallo sperimentatore. Ebbene, quando queste regole corrispondono a quelle che sarebbero permesse in un linguaggio naturale, nel cervello di chi lo fa si attiva l&amp;#39;area di Broca, mentre quando non corrispondono, questa area non si attiva e se ne attivano altre. Come dire che per il nostro cervello la sintassi viene prima del linguaggio e ne costituisce il prerequisito essenziale. Parlare vuol dire scegliere vocaboli, metterli in un ordine locale grammaticale e in un ordine globale sintattico, secondo trame coesive e ricorrenti ma non rigide.&lt;/p&gt; &lt;p class="footnotes"&gt;Edoardo Boncinelli&lt;br&gt; &lt;strong&gt;28 febbraio 2009&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="footnotes"&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_febbraio_28/edoardo_boncinelli_come_si_parla_il_cervello_lo_sa_gia_3f7f72ea-056d-11de-b310-00144f02aabc.shtml"&gt;http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/09_febbraio_28/edoardo_boncinelli_come_si_parla_il_cervello_lo_sa_gia_3f7f72ea-056d-11de-b310-00144f02aabc.shtml&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;/strong&gt; &lt;/p&gt; &lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5431241029241101074?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5431241029241101074/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5431241029241101074' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5431241029241101074'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5431241029241101074'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/03/come-si-parla-il-cervello-lo-sa-gia.html' title='Come si parla? Il cervello lo sa già'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1741999230442544046</id><published>2009-02-23T17:36:00.000+01:00</published><updated>2009-02-23T17:37:19.699+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='medicina e sordita'/><title type='text'>Il decalogo per combattere la sordità</title><content type='html'>http://salute24.ilsole24ore.com/rubriche/cura_di_s%C3%A9/4/112/Il_decalogo_per_combattere_la_sordita.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="http://salute24.ilsole24ore.com/images/spacer.gif" width="300" height="40" /&gt;&lt;br /&gt;                                           &lt;table width="150" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;                                                 &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;                                                   &lt;td class="grigio12"&gt;&lt;span class="azzurro30-bold"&gt;&lt;img src="http://salute24.ilsole24ore.com/blb/blob_out.php?id_blob=2340" style="padding-right: 20px; padding-bottom: 10px;" width="272" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;                                                 &lt;/tr&gt;                                                 &lt;tr&gt;                                                  &lt;td class="grigio12"&gt;&lt;hr size="1" width="90%" align="left" noshade="noshade"&gt;&lt;/td&gt;                                                 &lt;/tr&gt;                                                 &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;                                                 &lt;div id="articolo"&gt;La prevenzione è l`arma migliore per combattere la sordità. Ecco dieci consigli utili per affrontare per tempo il problema.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Se vi sono &lt;strong&gt;familiari con sordità&lt;/strong&gt; sottoporre il neonato &lt;strong&gt;già alla nascita ad un test uditivo&lt;/strong&gt;; informarsi se nell`ospedale è operativo un programma di&lt;strong&gt; screening uditivo&lt;/strong&gt;; &lt;strong&gt;consultare un medico genetista&lt;/strong&gt;; attivare il più precocemente possibile la &lt;strong&gt;riabilitazione acustica e logopedica&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)Evitare in gravidanza &lt;strong&gt;fumo&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;alcolici&lt;/strong&gt;, e &lt;strong&gt;droghe&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Ascoltare la &lt;strong&gt;musica a volume moderato&lt;/strong&gt;; &lt;strong&gt;sul lavoro &lt;/strong&gt;utilizzare scrupolosamente gli strumenti protettivi di legge; rivolgersi ad un tecnico specialista in acustica in caso di dubbio di&lt;strong&gt; inquinamento sonoro ambientale&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)&lt;strong&gt; Leggere attentamente i foglietti illustrativi dei medicinali&lt;/strong&gt;; chiedere ulteriori informazioni al medico di base o allo specialista;&lt;strong&gt; evitare l`uso spontaneo di antibiotici &lt;/strong&gt;e l`uso continuativo di antinfiammatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) &lt;strong&gt;Sottoporsi ad un esame audiometrico&lt;/strong&gt; al primo insorgere di disturbi dell`udito, anche se liev, in occasione di&lt;strong&gt; malattie infettive a rischio.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Le &lt;strong&gt;otiti&lt;/strong&gt; non vanno &lt;strong&gt;mai sottovalutate&lt;/strong&gt;, vanno seguite nel tempo dallo specialista fino a guarigione completa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Consultare sempre il &lt;strong&gt;medico di base &lt;/strong&gt;e lo &lt;strong&gt;specialista audiologo&lt;/strong&gt; od &lt;strong&gt;otorinolaringoiatra&lt;/strong&gt; al primo insorgere di disturbi dell`udito; &lt;strong&gt;diabete&lt;/strong&gt;, disfunzioni della &lt;strong&gt;tiroide&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;malattie cardiocircolatorie&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;vascolari&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;ipertensione&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;arteriosa&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;malattie&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;renali&lt;/strong&gt; e del sistema immunitario possono costitutire un rischio per l`udito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) L`&lt;strong&gt;otosclerosi&lt;/strong&gt; è una malattia &lt;strong&gt;progressiva&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;familiare&lt;/strong&gt;, più frequente nella &lt;strong&gt;donna&lt;/strong&gt;, che può essere&lt;strong&gt; operata con successo&lt;/strong&gt; se diagnosticata per tempo. Le &lt;strong&gt;labirintiti&lt;/strong&gt; che si manifestano con &lt;strong&gt;vertigine&lt;/strong&gt; e&lt;strong&gt; deficiti uditivo&lt;/strong&gt; vanno subito poste sotto osservazione specilastica e possono guarire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9) Far richiedere sempre dopo un &lt;strong&gt;incidente stradale o sul lavoro&lt;/strong&gt; un immediato consulto specialistico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10) Una&lt;strong&gt; buona igiene alimentare&lt;/strong&gt;, l`&lt;strong&gt;attività&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;fisica&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;mentale&lt;/strong&gt; e l`assunzione di &lt;strong&gt;antiossidanti&lt;/strong&gt; possono ridurre l`impatto di tali conseguenze sull`udito; spesso nell`&lt;strong&gt;anziano&lt;/strong&gt; si rende necessario l`uso guidato ed assistito di &lt;strong&gt;idonei apparecchi acustici.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In collaborazione con &lt;strong&gt;Airs - Onlus&lt;/strong&gt;, Associazione italiana per la Ricerca sulla Sordità.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1741999230442544046?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1741999230442544046/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1741999230442544046' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1741999230442544046'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1741999230442544046'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/02/il-decalogo-per-combattere-la-sordita.html' title='Il decalogo per combattere la sordità'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5817060750242769666</id><published>2009-02-22T17:17:00.004+01:00</published><updated>2009-02-22T17:27:14.679+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='concorsi'/><title type='text'>www.KittyRulez.com</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SaF8LddO_iI/AAAAAAAAA_o/T6vib1vCPts/s1600-h/kittyrulez-contest-feature.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 77px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SaF8LddO_iI/AAAAAAAAA_o/T6vib1vCPts/s200/kittyrulez-contest-feature.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5305658372346805794" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);"&gt;si, si, lo so che questo post non centra nulla con la psicologia e la sordita, ma una volta tanto facciamo un'eccezione e "coloriamoci di rosa"!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);"&gt;Se siete fanatici di Hello Kitty partecipa al concorso di &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 255);font-size:130%;" &gt;www.KittyRulez.com&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);"&gt;in palio fantastici premi!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);"&gt;in bocca a lupo a tutti!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5817060750242769666?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5817060750242769666/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5817060750242769666' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5817060750242769666'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5817060750242769666'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/02/si-si-lo-so-che-questo-post-non-centra.html' title='www.KittyRulez.com'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_Z_t_mV0rdK8/SaF8LddO_iI/AAAAAAAAA_o/T6vib1vCPts/s72-c/kittyrulez-contest-feature.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-5530096034065303139</id><published>2009-02-02T10:16:00.001+01:00</published><updated>2009-02-02T10:16:37.399+01:00</updated><title type='text'>Caso Provolo, il vescovo attacca: "Una montatura, accuse infamati"</title><content type='html'>&lt;a href="http://www.larena.it/stories/Home/134307"&gt;http://www.larena.it/stories/Home/134307&lt;/a&gt;&lt;br&gt;ABUSI SESSUALI. Il vescovo Giuseppe non ha dubbi sull&amp;#39;inconsistenza&lt;br&gt;della denuncia mossa da un&amp;#39;associazione sordomuti. Il capo della&lt;br&gt;diocesi ha per&amp;#242; ricordato che &amp;#171;come Chiesa non si va in prescrizione&amp;#187;&lt;br&gt;Don Fasani: &amp;#171;Ricostruzione inverosimile&amp;#187;&lt;p&gt;VERONA. Non ha dubbi, quel che &amp;#232; stato raccontato dagli ex alunni&lt;br&gt;dell&amp;#39;istituto per sordi Antonio Provolo, quegli episodi agghiaccianti&lt;br&gt;narrati da persone ormai di mezza et&amp;#224; e resi noti a distanza di anni,&lt;br&gt;con tanto di nomi e circostanze e fatti, sono &amp;#171;una montatura, sono&lt;br&gt;menzogne&amp;#187;.&lt;br&gt;Monsignor Giuseppe Zenti, vescovo della diocesi nella quale si&lt;br&gt;sarebbero consumati per decenni abusi sessuali e sevizie ai danni dei&lt;br&gt;bambini sordi ospiti dell&amp;#39;istituto, respinge le accuse mosse ai&lt;br&gt;sacerdoti e ai fratelli laici. E ieri &amp;#232; andato oltre accusando il&lt;br&gt;presidente dell&amp;#39;associazione sordi Antonio Provolo, Giorgio Dalla&lt;br&gt;Bernardina, di aver &amp;#171;plagiato queste persone, mi viene il sospetto che&lt;br&gt;le dichiarazioni le abbia scritte lui. Pretendeva di mantenere&lt;br&gt;l&amp;#39;utilizzo di beni immobili appartenenti alla congregazione e chiuse&lt;br&gt;la sua richiesta minacciando di intervenire con accuse di pedofilia.&lt;br&gt;Sono banalit&amp;#224; costruite con mentalit&amp;#224; aberrante ed &amp;#232; aberrante che lui&lt;br&gt;strumentalizzi questi sordomuti. Non vogliamo denunciarlo, riconosca&lt;br&gt;che &amp;#232; una montatura e chiudiamo la vicenda, se smentisce rinunciamo a&lt;br&gt;qualsiasi azione. Infangare una congregazione e una diocesi &amp;#232;&lt;br&gt;incivile&amp;#187;. In caso contrario sar&amp;#224; pronto a ricorrere alle vie legali.&lt;br&gt;Parole pronunciate a voce alta e senza esitazione nel salone al primo&lt;br&gt;piano dell&amp;#39;Episcopio dove attorno al grande tavolo ovale c&amp;#39;erano&lt;br&gt;reporter e fotografi, accanto a lui monsignor Bruno Fasani e don&lt;br&gt;Callisto Barbolan. Un incontro organizzato per illustrare la posizione&lt;br&gt;della Curia di fronte a quei racconti dell&amp;#39;orrore raccolti e&lt;br&gt;pubblicati, in parte, su L&amp;#39;Espresso che da gioved&amp;#236; sono rimbalzati su&lt;br&gt;tutti i giornali d&amp;#39;Italia. Quegli episodi di abusi che sarebbero&lt;br&gt;avvenuti tra la fine degli anni Cinquanta e il 1984 nell&amp;#39;istituto di&lt;br&gt;via Provolo, in quello del Chievo e anche alla Tenuta Cervi a San Zeno&lt;br&gt;di Montagna durante l&amp;#39;estate.&lt;br&gt;A cinquecento chilometri di distanza, nella sala stampa di&lt;br&gt;Montecitorio, si era appena concluso l&amp;#39;incontro organizzato dagli&lt;br&gt;onorevoli Turco e Russodivita proprio su questo caso. Davanti ai&lt;br&gt;cronisti le vittime hanno ribadito quel che &amp;#232; stato registrato e&lt;br&gt;ripreso dal cronista del settimanale: &amp;#171;tutto vero, con nomi e&lt;br&gt;cognomi&amp;#187;. E al termine &amp;#232; stato il parlamentare radicale Maurizio Turco&lt;br&gt;a lanciare un appello a monsignor Zenti: &amp;#171;Il vescovo chiami i preti e&lt;br&gt;i fratelli laici coinvolti e li convinca a rinunciare alla&lt;br&gt;prescrizione in modo che si possa accertare in tribunale quanto&lt;br&gt;accaduto. In questo modo si potr&amp;#224; verificare quello che Curia non ha&lt;br&gt;accertato in questo anno e mezzo&amp;#187;.&lt;br&gt;Monsignore per&amp;#242; di quell&amp;#39;appello non era a conoscenza, la sua&lt;br&gt;posizione &amp;#232; stata netta. Come quella di monsignor Fasani: &amp;#171;sostenere&lt;br&gt;che 25 preti su 26 praticavano la sodomia e altro &amp;#232; inverosimile,&lt;br&gt;neanche una casa di tolleranza avrebbe potuto reggere questo ritmo ed&lt;br&gt;&amp;#232; impossibile che non trapelasse niente&amp;#187;. Entrambi convinti che sia&lt;br&gt;&amp;#171;tutta una montatura&amp;#187;.&lt;br&gt;&amp;#171;Non c&amp;#39;&amp;#232; nessuna paura della verit&amp;#224;, una vicenda che ci ha lasciato&lt;br&gt;sgomenti ma sono convinto che non vi sia niente di vero. Mi trovo tra&lt;br&gt;l&amp;#39;incudine e il martello: il signor Dalla Bernardina &amp;#232; un nostro&lt;br&gt;diocesano, un mio fedele. Se voleva fare la guerra doveva corazzarsi,&lt;br&gt;non usare la bicicletta e la baionetta da bersagliere. Bisogna&lt;br&gt;analizzare e circostanziare gli episodi, quello che risulta da&lt;br&gt;L&amp;#39;Espresso &amp;#232; da allucinazione&amp;#187;.&lt;br&gt;Un fiume in piena, interrotto ogni tanto dalle domande dei cronisti:&lt;br&gt;&amp;#171;Una vicenda losca chiamare in causa monsignor Giuseppe Carraro,&lt;br&gt;vescovo dal 1958 al 1978, per il quale &amp;#232; in corso una causa di&lt;br&gt;beatificazione. Il racconto di un ragazzino accompagnato addirittura&lt;br&gt;in vescovado e che in questo salone, dove sto parlando, venne abusato&lt;br&gt;non &amp;#232; credibile. Impossibile che ci&amp;#242; sia avvenuto, monsignor Carraro,&lt;br&gt;per il carattere che aveva, al massimo avrebbe potuto accarezzare la&lt;br&gt;testa di un bimbo. Questo racconto basta da solo a smontare tutto il&lt;br&gt;teorema, sono amareggiato ma fiducioso della verit&amp;#224;, che viene sempre&lt;br&gt;a galla&amp;#187;.&lt;br&gt;Ma seppur ribadendo il proprio convincimento circa la non genuinit&amp;#224; di&lt;br&gt;quei racconti e di quei fatti ha sottolineato che &amp;#171;come Chiesa non&lt;br&gt;andiamo mai in prescrizione: &amp;#232; un caso di coscienza e anche dopo 50&lt;br&gt;anni bisogna riparare ma prima bisogna argomentare e non accusare&lt;br&gt;senza prove. Non si pu&amp;#242; fare un processo in piazza, la verit&amp;#224; va&lt;br&gt;accertata. Si tratta di una congregazione superiore, se ci sono&lt;br&gt;responsabilit&amp;#224; i problemi andranno affrontati ed allora saremo dalla&lt;br&gt;parte dei pi&amp;#249; deboli&amp;#187;.&lt;br&gt;Chi sono i pi&amp;#249; deboli in questo momento, gli &amp;#232; stato chiesto. &amp;#171;al&lt;br&gt;momento i deboli sono i preti, non compete a me il loro trasferimento&lt;br&gt;ma alla congregazione e spostarli ora vuol dire riconoscere in qualche&lt;br&gt;modo la loro colpevolezza&amp;#187;, la risposta.&lt;br&gt;Ha ribadito la necessit&amp;#224; di accuse circostanziate, con nomi e cognomi,&lt;br&gt;che vanno inviate alla Congregazione per la dottrina della fede, ha&lt;br&gt;spiegato che monsignor Piero Mazzoni, vicario giudiziale, rispose&lt;br&gt;all&amp;#39;associazione poich&amp;#232; aveva la documentazione. &amp;#171;Prima &amp;#232; arrivata una&lt;br&gt;lettera scritta a mano con 60 firme che chiedevano a chi dovevano&lt;br&gt;rivolgersi per casi di pedofilia, &amp;#232; stata chiesta una denuncia&lt;br&gt;circostanziata la risposta &amp;#232; stata una lettera non firmata e senza&lt;br&gt;intestazione. Poi loro hanno precipitato le cose. Perch&amp;#232;? Dalla&lt;br&gt;Bernardina non &amp;#232; stato eletto presidente dell&amp;#39;ente nazionale&lt;br&gt;sordomuti, perch&amp;#232; voleva insediarsi in Tenuta Cervi, perch&amp;#232; gli erano&lt;br&gt;stati chiesti 200 euro al mese di spese. Se le accuse fossero vere?&lt;br&gt;Saremmo durissimi&amp;#187;.&lt;p&gt;Fabiana Marcolini&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-5530096034065303139?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/5530096034065303139/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=5530096034065303139' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5530096034065303139'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/5530096034065303139'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/02/caso-provolo-il-vescovo-attacca-una.html' title='Caso Provolo, il vescovo attacca: &quot;Una montatura, accuse infamati&quot;'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-3169374425245935050</id><published>2009-02-02T09:53:00.000+01:00</published><updated>2009-02-02T09:54:00.788+01:00</updated><title type='text'>PEDOFILIA: L'ESPRESSO, NELL'ISTITUTO PER SORDI ACCUSE A 25 RELIGIOSI</title><content type='html'>22-01-09&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.asca.it/news-PEDOFILIA__L%27ESPRESSO__NELL%27ISTITUTO_PER_SORDI_ACCUSE_A_25_RELIGIOSI-804019-ORA-.html"&gt;http://www.asca.it/news-PEDOFILIA__L%27ESPRESSO__NELL%27ISTITUTO_PER_SORDI_ACCUSE_A_25_RELIGIOSI-804019-ORA-.html&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;(ASCA) - Roma, 22 gen - Decine di bambini e ragazzi sordi violentati e&lt;br&gt;molestati in un istituto di Verona fino al 1984. E dopo decenni di&lt;br&gt;tormenti, gli ex allievi trovano la forza di denunciare gli orrori. Ma&lt;br&gt;molti dei sacerdoti sono ancora li&amp;#39; . Le denunce sono state raccolte&lt;br&gt;dall&amp;#39;Espresso, in edicola domani, che con un lungo articolo&lt;br&gt;ricostruisce il calvario di oltre 60 ragazzini, oggi in media fra i 50&lt;br&gt;e i 70 anni, finalmente riusciti a descrivere l&amp;#39;orrore.&lt;p&gt;L&amp;#39;Istituto Antonio Provolo di Verona ospitava i piccoli delle famiglie&lt;br&gt;povere, figli di un Nord-est contadino dove il boom economico doveva&lt;br&gt;ancora arrivare. Fino alla meta&amp;#39; degli anni Ottanta e&amp;#39; stato un&lt;br&gt;modello internazionale, ma nel tetro edificio di Chievo, una&lt;br&gt;costruzione a meta&amp;#39; strada tra il seminario e il carcere, sarebbero&lt;br&gt;avvenuti episodi terribili.&lt;p&gt;Solo oggi, rincuorati dalle parole di condanna pronunciate da papa&lt;br&gt;Ratzinger contro i sacerdoti pedofili, decine di ex ospiti hanno&lt;br&gt;trovato la forza per venire allo scoperto e denunciare la loro&lt;br&gt;drammatica esperienza: &amp;#39;&amp;#39;Preti e fratelli religiosi hanno abusato&lt;br&gt;sessualmente di noi&amp;#39;&amp;#39;.&lt;p&gt;Gli abusi di cui parlano sarebbero proseguiti per almeno trent&amp;#39;anni,&lt;br&gt;fino al 1984. Sono pronti a elencare una lunga lista di vittime e&lt;br&gt;testimoni, ma non possono piu&amp;#39; rivolgersi alla magistratura: tutti i&lt;br&gt;reati sono ormai prescritti, cancellati dal tempo. I sordomuti che&lt;br&gt;dichiarano di portarsi dentro questo dramma sostengono pero&amp;#39; di non&lt;br&gt;essere interessati ne&amp;#39; alle condanne penali ne&amp;#39; ai risarcimenti&lt;br&gt;economici. Loro, scrivono, vogliono evitare che altri corrano il&lt;br&gt;rischio di subire le stesse violenze: una decina dei religiosi che&lt;br&gt;accusano oggi sono anziani, ma restano ancora in servizio&lt;br&gt;nell&amp;#39;Istituto, nelle sedi di Verona e di Chievo.&lt;p&gt;Per questo, dopo essersi rivolti al vescovo di Verona e ai vertici del&lt;br&gt;Provolo, 15 ex allievi hanno inviato a &amp;#39;&amp;#39;L&amp;#39;espresso&amp;#39;&amp;#39; le testimonianze&lt;br&gt;- scritte e filmate - della loro esperienza. Documenti sconvolgenti,&lt;br&gt;che potrebbero aprire uno squarcio su uno dei piu&amp;#39; gravi casi di&lt;br&gt;pedofilia in Italia: gli episodi riguardano 25 religiosi, le vittime&lt;br&gt;potrebbero essere almeno un centinaio.&lt;p&gt;res-mpd/dnp/alf&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-3169374425245935050?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/3169374425245935050/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=3169374425245935050' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3169374425245935050'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/3169374425245935050'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/02/pedofilia-lespresso-nellistituto-per.html' title='PEDOFILIA: L&apos;ESPRESSO, NELL&apos;ISTITUTO PER SORDI ACCUSE A 25 RELIGIOSI'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-1844939818982299708</id><published>2009-02-02T09:52:00.001+01:00</published><updated>2009-02-02T09:52:47.809+01:00</updated><title type='text'>PEDOFILIA: VESCOVO VERONA, AVVIATE TUTTE PRATICHE PER FARE CHIAREZZA</title><content type='html'>22-01-09&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.asca.it/news-PEDOFILIA__VESCOVO_VERONA__AVVIATE_TUTTE_PRATICHE_PER_FARE_CHIAREZZA-804341-ORA-.html"&gt;http://www.asca.it/news-PEDOFILIA__VESCOVO_VERONA__AVVIATE_TUTTE_PRATICHE_PER_FARE_CHIAREZZA-804341-ORA-.html&lt;/a&gt;&lt;p&gt;(ASCA) - Roma, 22 gen - Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona,&lt;br&gt;&amp;#39;&amp;#39;apprende con profonda sofferenza le notizie riportate da un&lt;br&gt;settimanale nazionale, in cui si denunciano presunte violenze&lt;br&gt;sessuali, nei confronti di ragazze e ragazzi sordomuti, da parte di&lt;br&gt;sacerdoti e fratelli della Congregazione Compagnia di Maria per&lt;br&gt;l&amp;#39;educazione dei sordomuti Antonio Provolo di Verona, a partire dagli&lt;br&gt;anni &amp;#39;50 e protrattesi, a dire dei denuncianti, per circa&lt;br&gt;trent&amp;#39;anni&amp;#39;&amp;#39;. E&amp;#39; quanto scrive in una nota diffusa oggi la Diocesi di&lt;br&gt;Verona, in risposta all&amp;#39;inchiesta dell&amp;#39;Espresso.&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;Si tratta - si legge - di fatti che, qualora risultassero fondati,&lt;br&gt;segnerebbero la comunita&amp;#39; cristiana con una ferita lacerante, a&lt;br&gt;partire da quella delle persone abusate, alle quali andrebbe il senso&lt;br&gt;della piu&amp;#39; vera vicinanza e solidarieta&amp;#39; cristiana. In questo senso,&lt;br&gt;mons.&lt;p&gt;Giuseppe Zenti assicura che saranno istruite tutte le pratiche&lt;br&gt;necessarie per dare trasparenza alla Chiesa e per evitare inutili zone&lt;br&gt;d&amp;#39;ombra o sospetti. Se la giustizia dei tribunali conosce i tempi&lt;br&gt;della prescrizione, quella della coscienza non prevede scadenze&amp;#39;&amp;#39;.&lt;p&gt;La diocesi osserva pero&amp;#39; che &amp;#39;&amp;#39;rammarica che un numero cosi&amp;#39;&lt;br&gt;consistente di persone, sedicenti abusate, intervenga solo a distanza&lt;br&gt;di cosi&amp;#39; tanto tempo, impedendo di fatto alla giustizia penale e a&lt;br&gt;quella ecclesiastica di intervenire, sanzionando eventuali colpevoli&lt;br&gt;ed evitando il ripetersi di fatti criminosi.&lt;p&gt;Cosi&amp;#39; come stupisce che tutti i denuncianti appartengano&lt;br&gt;all&amp;#39;Associazione &amp;#39;Sordi Antonio Provolo&amp;#39; senza che si abbiano&lt;br&gt;riscontri analoghi da parti di altri sordomuti, appartenenti alle&lt;br&gt;altre Associazioni che hanno frequentato l&amp;#39;Istituto negli stessi anni&lt;br&gt;presi in considerazione&amp;#39;&amp;#39;.&lt;p&gt;La nota ricorda anche, &amp;#39;&amp;#39;per doverosa correttezza&amp;#39;&amp;#39;, che mons. Zenti&lt;br&gt;ha incontrato l&amp;#39;Associazione &amp;#39;Sordi Antonio Provolo&amp;#39; qualche mese dopo&lt;br&gt;il suo arrivo a Verona il 30 giugno 2007 ed elenca nel dettaglio i&lt;br&gt;successivi contatti del vescovo con l&amp;#39;associazione. &amp;#39;&amp;#39;In attesa di&lt;br&gt;ulteriori sviluppi, il Vescovo - si conclude la nota - si riserva ogni&lt;br&gt;azione nelle sedi opportune, a tutela del proprio decoro e del decoro&lt;br&gt;della Chiesa veronese cosi&amp;#39; come della verita&amp;#39; dei fatti, nei&lt;br&gt;confronti di istituzioni, persone o mezzi di informazione, per quanto&lt;br&gt;risultasse falso o infondato&amp;#39;&amp;#39;. Il vescovo coglie l&amp;#39;occasione per&lt;br&gt;esprimere &amp;#39;&amp;#39;alla Congregazione Compagnia di Maria per l&amp;#39;Educazione dei&lt;br&gt;Sordomuti, Antonio Provolo, i sentimenti di fraterna vicinanza e di&lt;br&gt;stima per l&amp;#39;instancabile lavoro a favore di tante persone disabili in&lt;br&gt;Italia e in alti Paesi del mondo&amp;#39;&amp;#39;.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/29798429-1844939818982299708?l=psicologiaesordita.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/feeds/1844939818982299708/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29798429&amp;postID=1844939818982299708' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1844939818982299708'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/29798429/posts/default/1844939818982299708'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://psicologiaesordita.blogspot.com/2009/02/pedofilia-vescovo-verona-avviate-tutte.html' title='PEDOFILIA: VESCOVO VERONA, AVVIATE TUTTE PRATICHE PER FARE CHIAREZZA'/><author><name>Elisa</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01851757395863507139</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-29798429.post-440854439297469486</id><published>2009-02-02T09:20:00.001+01:00</published><updated>2009-02-02T09:20:02.795+01:00</updated><title type='text'>Sordi per troppo rumo
